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Eleonora Panizzi - Public Administration

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Purtroppo nella recente legislazione si ravvisano anche provvedimenti che evidenziano<br />

una volontà politica di tollerare, se non addirittura di fornire nuove occasioni al<br />

malcostume. In particolare si rifletta sulle previsioni del c.d. “scudo fiscale”( d.l.<br />

350/2001 convertito in l. 409/2001) il quale, come avremo modo di osservare anche più<br />

avanti 81 , consiste in una sanatoria (i cui termini sono stati peraltro prorogati dalla l.<br />

73/2002) che permette ai capitali esportati illegalmente nel resto del mondo di ritornare<br />

in Italia, dietro pagamento di un’ammenda, e di fatto consente deliberatamente il<br />

riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite (corruzione inclusa) ed il suo<br />

utilizzo. Lo “scudo fiscale” può essere considerato, a seconda dell’interpretazione che<br />

se ne dà, uno strumento in grado di assolvere ad una pluralità di funzioni per il<br />

raggiungimento di scopi diversi. Senz’altro, lo scopo più evidente risiede nella<br />

possibilità, concessa dal Legislatore, di sanare posizioni fiscali irregolari. La sanatoria<br />

in questione, da un lato, ha il pregio di togliere un velo di ipocrisia, sino ad ora<br />

malcelato, scoprendo una variegata quanto importante realtà fatta di occultamento di<br />

patrimoni all’estero; dall’altro, incentiva il rientro di capitali in Italia “graziando” i<br />

soggetti beneficiari cui l’operazione “scudo fiscale” consente di evitare futuri timori di<br />

sanzioni a un costo tutto sommato minimo e, soprattutto, evitando di essere perseguiti<br />

penalmente dalla giustizia (la l. 73/2002 ha peraltro ampliato le tipologie dei reati ai<br />

quali è applicabile lo "scudo fiscale”) e tacciati negativamente dalla società civile.<br />

Inoltre è necessario sottolineare un elemento fondamentale della procedura di rimpatrio<br />

e di regolarizzazione delle attività in commento, ovvero, l’anonimato: infatti, per quanto<br />

concerne il rimpatrio dei beni dall’estero, le relative dichiarazioni riservate, che<br />

escludono la punibilità che sia conseguenza di accertamenti tributari su tali beni, non<br />

sono trasmesse all’amministrazione pubblica competente. Per quanto concerne, invece,<br />

la mera regolarizzazione di capitali all’estero, il contribuente dovrà comunicare al Fisco<br />

la detenzione degli stessi al di fuori dei confini nazionali mediante la compilazione di<br />

appositi moduli allegati alla dichiarazione dei redditi 82 .<br />

Nella stessa deprecabile direzione si muovono altresì le disposizioni della c.d. “ex-<br />

Cirielli”(l. 5 dicembre 2005, n. 251) 83 , la quale riduce il termine di prescrizione dei reati<br />

81<br />

Infra cap. II.<br />

82<br />

Per una sintesi dettagliata del contenuto del provvedimento: F. Gianisi, Lo scudo fiscale, su<br />

ParamondOnline del 30 aprile 2002.<br />

83<br />

Art. 6: L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo<br />

necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo<br />

della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto<br />

e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per<br />

29

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