Eleonora Panizzi - Public Administration
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nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto<br />
Commissario”. Il Vice Commissario svolge le funzioni delegategli dall'Alto<br />
Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Su questo punto si<br />
deve rilevare quanto espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del<br />
Consiglio di Stato nella già menzionata adunanza del 31 maggio 2004, in merito alle<br />
previsioni contenute all'art. 6 dello schema di regolamento: secondo il Consiglio di<br />
Stato infatti “la previsione di un Vice Commissario che sostituisce l'Alto Commissario<br />
se assente o impedito ed al quale questi può altresì delegare l'esercizio di proprie<br />
funzioni, non sembra coerente con la figura dell'Alto Commissario come definite dalla<br />
normativa, che, non prevedendone la costituzione in organo collegiale, attribuendogli<br />
direttamente la responsabilità dell'esercizio delle funzioni di legge insieme con la<br />
personale dipendenza dal Presidente del Consiglio, appare individuarlo come organo<br />
monocratico”. A questa prima perplessità, se ne aggiunga una seconda espressa nel<br />
medesimo parere dal Consiglio di Stato, per cui la disposizione originariamente<br />
contenuta nello schema di regolamento relativamente alla figura del Vice Commissario<br />
sarebbe risultata carente in quanto non contenente “la previsione che il Vice<br />
Commissario, vista la rilevanza delle sue funzioni, sia scelto nell'ambito delle medesime<br />
categorie tra le quali è scelto l'Alto Commissario, ai sensi dell'art. 1 c. 2”: peraltro<br />
questa osservazione è stata recepita nel testo di regolamento definitivo per cui è<br />
attualmente previsto espressamente che il Vice Commissario sia scelto fra le categorie<br />
professionali nell'ambito delle quali viene altresì scelto lo stesso Alto Commissario. La<br />
figura del Vice Commissario, originariamente non contemplata dalla legge istitutiva, è<br />
stata successivamente introdotta nel testo ad opera del maxi-emendamento contenuto<br />
nella legge finanziaria 2006 18 , potendosi trarre implicitamente da ciò la volontà del<br />
Legislatore di sottolineare l’importanza del ruolo ausiliario del Vice Commissario in<br />
primis e quindi delle altre strutture di supporto, le quali assumono pertanto un ruolo<br />
centrale nell'operato dell'organismo, ferma restando la sua natura monocratica<br />
18 Punto n. 256 dell’emendamento 1.2000 del Governo; art. 1, commi nn. 254 e 255 della l. 266/2005<br />
(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005, S.O. n. 211). Si introduce una precisazione nel c. 4 dell'art. 1 della l.<br />
3/2003 per cui l'Alto Commissario svolge le proprie funzioni avvalendosi di “un Vice Commissario<br />
vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie<br />
di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario”, ed altresì si sostituisce la lett. e) della legge<br />
in questione, la quale faceva generico riferimento ad un “ufficio di supporto composto da dipendenti delle<br />
amministrazioni pubbliche”, e che, in conseguenza della modifica apportata, contiene una dettagliata<br />
elencazione delle strutture di ausilio all'azione dell'Alto Commissario e per l’appunto contempla ora<br />
espressamente anche il “supporto di un Vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario”.<br />
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