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Eleonora Panizzi - Public Administration

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prefigurato dal Legislatore come ottimale, in termini di equilibrio allocativo, accesso ai<br />

mercati, protezione dei consumatori; di qui la natura dichiarativa dei loro atti (di<br />

accertamento della regola del caso concreto) ed eventualmente ripristinatoria (degli<br />

assetti compatibili con quelli imposti dalla legge) delle loro decisioni. Invero questa<br />

concezione svaluta la portata delle autorità indipendenti, posto che la complessità<br />

dell'attività amministrativa ne impedisce la previa determinazione di contenuti per<br />

legge, a maggior ragione relativamente ad organismi quali le autorità indipendenti che<br />

presidiano settori in continua evoluzione, operando delle scelte che spesso non<br />

abbisognano del puntuale consenso del Legislatore 20 . D'altra parte la descrizione della<br />

valutazione amministrativa come asettica dichiarazione della regola del caso concreto<br />

implica che l'apprezzamento dell'amministrazione si muova nel solco della mera<br />

legittimità se non dell'agire vincolato, finendo per ricondurle nell'area dell'attività<br />

interpretativa propria della funzione giurisdizionale (tanto che molti hanno parlato delle<br />

autorità indipendenti come di organismi paragiurisdizionali) 21 . Questa ricostruzione<br />

presenta peraltro alcuni limiti di impostazione: infatti mentre il giudice agisce sulla base<br />

del principio dispositivo, le autorità indipendenti intervengono in genere d'ufficio,<br />

acquisendo il materiale istruttorio autonomamente, e ad esse spetta sempre la decisione<br />

di avvio del procedimento anche a fronte di istanze presentate da terzi; analogamente,<br />

mentre la repressione criminale è obbligatoria, l'azione amministrativa è doverosa ma<br />

non obbligatoria e di conseguenza l'avvio della reazione amministrativa dipenderà<br />

dall'esito di un giudizio di prevalenza di interessi. Infatti l'attività tipica delle autorità<br />

indipendenti investe sempre un potenziale conflitto tra un interesse pubblico ed interessi<br />

privati, la cui mediazione implica necessariamente una ponderazione comparativa tra gli<br />

interessi coinvolti che è connotato della discrezionalità amministrativa: in conclusione<br />

non c'è contraddizione fra l'attività delle autorità indipendenti e la discrezionalità.<br />

Uno dei rilievi ricorrenti in ordine alle autorità indipendenti, conseguenza della<br />

stratificazione legislativa che ha portato in tempi diversi all'istituzione di questi<br />

organismi, riguarda la presunta mancanza di regole chiare e coerenti che ne disciplinano<br />

l'attività ed il funzionamento, tant’è che non sono mancate proposte di uno statuto<br />

20 M. Passaro, op.cit.<br />

21 Sotto il profilo genetico si adduceva come le autorità fossero nate proprio come alternativa<br />

all’affidamento al giudice di talune funzioni diverse da quelle normalmente proprie dei giudici e<br />

caratterizzate da un così pronunciato grado di tecnicismo da richiedere attitudini ed preparazione<br />

specializzate. D. Corletto, op.cit, p. 68.<br />

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