“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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quegli atti che producano effetti identici a quelli di cui all'art. 2643 c.c. 245<br />
Anche questa impostazione è stata tuttavia sottoposta a critica, rilevando, in particolare,<br />
l’erroneità del presupposto di partenza. La regola di cui all'art. 1372 c.c. esprimerebbe<br />
infatti "un corollario del principio dell'autonomia privata quale potere concesso ai<br />
singoli di provvedere a regolare i propri interessi" non implicando tuttavia "anche che il<br />
regolamento contrattualmente stabilito non possa valere pure al di là della sfera<br />
giuridica delle parti contrattuali" 246 .<br />
A tale esigenza sarebbero anzi deputati istituti come la trascrizione in base alla quale "il<br />
245 A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, 158. Nello stesso senso F. GAZZONI, Tentativo<br />
dell'impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione), p. 15 e ss. per il<br />
quale(p.16) "per i diritti reali il limite è appunto costituito dalla rottura della loro elasticità, che impedisce<br />
di ricondurre quel dato effetto ad uno di quelli tipizzati dagli art. 2643 ss. c.c.".<br />
246 M. COSTANZA, dei diritti reali, p. 432. Nello stesso senso M. COMPORTI,<br />
Contributo allo studio del diritto reale, p. 294 n. 44, nonché F. ROMANO, Diritto e obbligo nella teoria<br />
del diritto reale, Napoli, 1967, p. 68, per il quale il legislatore all'art. 1372 c.c. "ha voluto fissare, in<br />
termini di riconoscimento, il valore consustanziale del contratto come regola vincolante gli autori dell'atto<br />
stesso (...), e solo essi. (...) il primo comma dell'art. 1372 c.c. colloca questo atto sul piano obbiettivo delle<br />
regole cui è riconosciuta tale efficacia; questo valore dell'atto, come valore diretto, non fuoriesce dalla<br />
cerchia delle parti: il significato del secondo comma precisa appunto che quel valore riconosciuto al<br />
contratto ha una incidenza coerente con la sua premessa funzionale per quanto attiene ai destinatari<br />
diretti. E allora non può parlarsi di efficacia riflessa, la quale non rientra nella previsione di questa norma,<br />
per dire che questa efficacia è esclusa in base appunto alla richiamata disposizione". Dubbi li esprimeva<br />
anche G. CATTANEO, Riserva della proprietà e aspettativa reale, in Riv. trim. proc. civ., 1965, p. 968<br />
secondo cui "a ben vedere, però, può apparire dubbio che un tale effetto rientri nella previsione dell'art.<br />
1372 comma 2° c.c.. Nei confronti del terzo passivamente legittimato, infatti, le azioni reali derivanti dal<br />
diritto atipico non sempre avrebbero un contenuto diverso da quello delle azioni a difesa della proprietà,<br />
specie se il nuovo diritto comprendesse semplicemente una parte delle facoltàprima spettanti al<br />
proprietario. Il dovere dei terzi resterebbe dunque quello di non prendere possesso della cosa altrui, e di<br />
astenersi da molestie o turbative". Nota invece A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, I, p. 164 come il<br />
valore e la fondatezza di una distinzione tra effetti esterni ed efficacia all'esterno del regolamento<br />
contrattuale:"la norma dell'art. 1372 c.c. disciplina infatti proprio l'efficacia all'esterno del regolamento<br />
contrattuale. Disciplina tale efficacia, limitandola alle parti contraenti, ed escludendola per i terzi estranei<br />
all'accordo. (...) Dato che un diritto reale (sia pure atipico) ha per definizione efficacia verso i terzi (in<br />
particolare verso i terzi acquirenti) la fonte di tale efficacia non potrebbe più essere considerata la legge -<br />
come nei diritti reali tipici -, ma esclusivamente il contratto costitutivo messo in essere dalle parti. E una<br />
tale efficacia del contratto sarebbe esclusa, da un punto di vista positivo, proprio in base all'art. 1372 c.c.,<br />
che la limita invece alle parti contraenti".<br />
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