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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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della clausola. Del resto, l’interpretazione che si sta proponendo mostra sicuramente<br />

alcune debolezze, a partire dalla opportunità di affidare la valutazione della<br />

meritevolezza ad un concetto particolarmente elastico come quello della solidarietà, che<br />

si presterebbe, senza dubbio, a soluzioni ondivaghe.<br />

Non sembra tuttavia del tutto sostenibile, in alternativa, una interpretazione del<br />

sintagma “interessi meritevoli (…) ai sensi dell’art. 1332, secondo comma, c.c.”, che<br />

parta dalla collocazione della disposizione nel libro sesto, tra le norme che disciplinano<br />

la trascrizione. La constatazione di questa circostanza potrebbe autorizzare a ritenere<br />

che l’art. 2645 ter c.c. sia norma esclusivamente sulla trascrizione, volta a consentire la<br />

trascrizione di destinazioni patrimoniali magari previste da leggi speciali 201 . Non<br />

mancherebbe – seguendo tale interpretazione – una portata normativa per la<br />

disposizione in commento: parte della dottrina ha, infatti, riconosciuto nell’art. 2645 ter<br />

c.c. la norma idonea ad autorizzare la trascrizione dei vincoli di destinazione previsti dal<br />

codice dei beni culturali 202 .<br />

Il primo ostacolo a questa interpretazione restrittiva è che l’art. 2645 ter c.c. non è<br />

norma esclusivamente sulla trascrizione. Essa introduce – inequivocabilmente - una<br />

destinazione patrimoniale inedita: quella in favore di disabili o di pubbliche<br />

amministrazioni.<br />

Tale destinazione inedita si differenzia, come si è già visto, dalle altre ipotesi tipiche,<br />

per una particolare disciplina dell’atto, del termine di durata, della responsabilità<br />

patrimoniale, dell’amministrazione dei beni.<br />

Sicché, a voler conciliare questo dato con la interpretazione criticata, si finirebbe per<br />

201 L’ipotesi, come si ricorderà, è presa in considerazione, seppur criticamente da P. SPADA, Conclusioni,<br />

in La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 201.<br />

202 Si veda, in tal senso, G. GABRIELLI, Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e<br />

pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 323. L’A nota inoltre, già all’esordio del<br />

suo saggio (p. 321), che “una lacuna del vigente sistema di pubblicità immobiliare era senz’altro<br />

avvertibile prima che con il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51, fosse<br />

inserita nella disciplina della trascrizione la nuova disposizione dell’art. 2645 ter c.c.. Il sistema non<br />

prevedeva, invero, la segnalazione pubblicitaria dei vincoli di destinazione eventualmente gravanti la<br />

proprietà dei beni immobili: non prevedeva, per usare un’espressione meno equivoca, la pubblicità di atti<br />

modificativi dell’ordinario contenuto del diritto di proprietà”. È da segnalare, tuttavia, che lo stesso A.<br />

non esaurisce nell’ambito della trascrizione la portata della disposizione, riconoscendo in essa una norma<br />

di natura sostanziale.<br />

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