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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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iconoscere nell’art. 2645 ter c.c. due precetti distinti. Uno costitutivo di una nuova<br />

ipotesi di destinazione nominata, un altro di completamento, sul piano della disciplina<br />

della trascrizione, di ipotesi di destinazione patrimoniale già previste.<br />

A respingere tale ipotesi sta, tuttavia, anche l’andamento unitario dell’art. 2645 ter c.c.:<br />

un unico comma per due periodi.<br />

Al contrario, una proposta ricostruttiva può procedere proprio da una valorizzazione<br />

della lettera della disposizione in esame.<br />

L'art. 2645 ter c.c. consente infatti la trascrizione di negozi di destinazione diretti "alla<br />

realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a<br />

pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322 c.c.".<br />

La norma pone in primo piano, come evidente, la cura di interessi di soggetti deboli,<br />

quali possono essere considerati i disabili, o di rilevanza pubblica (quali quelli "riferibili<br />

alla pubblica amministrazione").<br />

Il successivo riferimento ad "altri enti o persone fisiche" non vale quale norma di<br />

apertura incondizionata a qualsivoglia destinazione.<br />

L'apertura che la norma opera è rispetto alle caratteristiche soggettive dei beneficiari:<br />

qualsiasi interesse di valore solidaristico o di rilievo generale è meritevole di tutela ai<br />

sensi dell'art. 2645 ter c.c. anche ove non sia concretamente riferibile ad un disabile o<br />

ad una pubblica amministrazione.<br />

La concretizzazione del sintagma potrebbe giovarsi – secondo alcuni - dell'ausilio<br />

interpretativo dell'art. 2 del d. lgs. 24 marzo 2006 n. 155 (Disciplina dell'impresa<br />

sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che determina il concetto di utilità<br />

sociale 203 rilevante per la qualificazione di un impresa come sociale 204 .<br />

203 "Art. 2 (Utilità sociale). 1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei<br />

seguenti settori: a) assistenza sociale, si sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro<br />

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assistenza sanitaria, per<br />

l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29<br />

novembre 2001, recante , e successive modificazioni,<br />

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; c) assistenza<br />

socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001,<br />

recante , pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge<br />

28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e<br />

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela<br />

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