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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Tesa nello sforzo di definizione della figura del patrimonio separato, tale dottrina ne<br />

riconobbe l'essenza in un complesso di "beni e di diritti o di rapporti giuridici attivi<br />

destinati ad uno scopo determinato" 27 , ad una funzione particolare rispetto alla<br />

genericità propria del patrimonio del soggetto.<br />

Tuttavia, in un'ottica di rigida tipicità, si riteneva che tale funzione, per essere<br />

giuridicamente rilevante, dovesse essere previamente riconosciuta dal legislatore; in<br />

altre parole "sul piano giuridico il patrimonio separato si distingue semprechè e per quel<br />

tanto che la funzione sia stata dall'ordinamento". 28<br />

Seppure fosse ormai acquisita la essenzialità, ai fini della costituzione del patrimonio<br />

separato, della sua destinazione ad uno scopo particolare rispetto alla pluralità indefinita<br />

di quelli perseguibili in astratto dal suo titolare, rimaneva ferma e indiscussa la rigida<br />

tipicità delle ipotesi di separazione patrimoniale nel nostro sistema giuridico.<br />

Solo il legislatore avrebbe potuto dunque prevedere nuove ipotesi di patrimoni separati.<br />

Tale ultima conclusione, felicemente espressa dalla formula "numerus clausus dei<br />

patrimoni separati", è stata tramandata unanimemente fino ad epoca assai recente. 29<br />

E' della seconda metà degli anni novanta il primo contributo sul tema della separazione<br />

patrimoniale che ha tentato di sovvertire quello che ormai era considerato un dogma.<br />

La premessa è nella valorizzazione, in una prospettiva di analisi diacronica, della<br />

destinazione allo scopo quale elemento essenziale delle fattispecie di patrimoni separati<br />

sin qui conosciute dal nostro ordinamento.<br />

L'indagine, svolta attorno alla vicenda normativa di istituti, quali la dote ed il<br />

fedecommesso, oggetto di abrogazione o profonda innovazione da parte del legislatore,<br />

ha portato a concludere che, in simili casi, "è la meritevolezza di tutela di certi interessi<br />

che viene ritenuta non più corrispondente all'assetto istituzionale, nella consapevolezza<br />

della mutabilità e della storicità dei concetti giuridici" 30 .<br />

27 A. PINO, Il patrimonio separato, p. 7<br />

28 A. PINO, Il patrimonio separato, p. 170.<br />

29 Ex multis L. BIGLIAZZI GERI, Patrimonio autonomo e separato, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, p.<br />

292: "non si potrebbe infatti ammettere che sia lo stesso debitore a manipolare a proprio piacimento e a<br />

danno dei creditori o di certi creditori a vantaggio di altri, il modo ed il quantum della esposizione del<br />

proprio patrimonio alle azioni esecutive degli stessi, giacché ciò equivarrebbe a riconoscergli una<br />

imprecisabile dose d'arbitrio in ordine alla stessa necessità di adempimento delle obbligazioni assunte".<br />

30 U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1996, p. 36. L'A. considera<br />

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