“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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obbligazione. 74<br />
Era questa la concezione anche di Emilio Betti. 75 L'insigne autore nell'approfondimento<br />
dei concetti di debito e di responsabilità notava tuttavia come negli ordinamenti moderni<br />
"la responsabilità si modella sul debito" nel senso che, a differenza del sistema<br />
processuale romano che portava alla estinzione della obbligazione originaria per<br />
sostituirla con una diversa a contenuto risarcitorio, nel diritto moderno, in via generale<br />
"l'esecuzione forzata ha (...) carattere di esecuzione speciale e specifica: esecuzione<br />
cioè, che colpisce singoli e singoli determinati beni al debitore pertinenti, e tende a<br />
procacciare al creditore, anzitutto, lo stesso bene che gli è dovuto: in mancanza, il<br />
risarcimento" 76 .<br />
Proprio in tali considerazioni altra dottrina notava l'indizio dell'abbandono della<br />
impostazione tradizionale data dai teorici della Schuld und Haftung 77 e l'accoglimento di<br />
74 Così C. GANGI, Debito e responsabilità nel diritto nostro vigente, p. 524, E. BETTI, Teoria generale<br />
delle obbligazioni, p. 262-263. Sembra questa la prospettiva accolta da A. DI MAJO, Responsabilità e<br />
patrimonio, 2005, p. 48, che precisa come "la responsabilità patrimoniale (...) non è che si<br />
aggiunge ab exsterno alla obbligazione ma è connaturale ad essa, confermandone la giuridicità". Tra<br />
coloro che riconoscevano la distinzione tra debito e responsabilità vi era anche F. CARNELUTTI, Diritto e<br />
processo nella teoria delle obbligazioni, ora in Diritto sostanziale e processo, a cura di N. Irti, Milano,<br />
2006, p. 204 e ss e, in particolare, p. 294 ss. L'A. tuttavia ricostruiva la nozione di responsabilità in<br />
termini diversi dalle concezioni fin ad allora espresse; la responsabilità sarebbe, secondo l'A., la<br />
condizione del debitore di soggezione al potere giuridico dello Stato, l'unico soggetto che "ha il potere di<br />
procedere all'esecuzione; il creditore non ha altro che un diritto verso chi vi deve procedere. (...) Finché si<br />
tratta dell'adempimento, debitore e creditore sono in contatto; quando si passa sul terreno dell'esecuzione,<br />
il contatto è interrotto dalla interferenza dello Stato". Per una critica a quest'ultima concezione si veda A.<br />
CICU, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 231 che osservava come "un diritto<br />
dello Stato di espropriare dovrebbe esser materiato di un interesse dello Stato ad espropriare: ciò infatti si<br />
ha nella espropriazione per pubblica utilità. Non è l'interesse generico ad attuare la giustizia che<br />
costituisce la materia del potere di espropriazione forzata: esso giustifica, come abbiam detto, la<br />
soggezione di ogni cittadino al potere statale. Che l'espropriazione forzata non attui l'interesse pubblico<br />
all'osservanza del diritto, si desume da ciò che essa dipende dalla volontà del creditore ed è diretta a<br />
soddisfare un suo interesse: è quindi un suo diritto".<br />
75 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1953, p. 58<br />
76 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1953, p. 105.<br />
77 Si veda sul punto già M. D'AMELIO, sub. art. 2740, in Commentario al Codice Civile, diretto dal<br />
medesimo autore, Firenze, 1943, IV, p 432, che notava, criticamente, come la suddetta impostazione<br />
contenesse "una parte di verità in quanto l'adempimento personale del debitore in molteplici casi e specie<br />
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