17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

obbligazione. 74<br />

Era questa la concezione anche di Emilio Betti. 75 L'insigne autore nell'approfondimento<br />

dei concetti di debito e di responsabilità notava tuttavia come negli ordinamenti moderni<br />

"la responsabilità si modella sul debito" nel senso che, a differenza del sistema<br />

processuale romano che portava alla estinzione della obbligazione originaria per<br />

sostituirla con una diversa a contenuto risarcitorio, nel diritto moderno, in via generale<br />

"l'esecuzione forzata ha (...) carattere di esecuzione speciale e specifica: esecuzione<br />

cioè, che colpisce singoli e singoli determinati beni al debitore pertinenti, e tende a<br />

procacciare al creditore, anzitutto, lo stesso bene che gli è dovuto: in mancanza, il<br />

risarcimento" 76 .<br />

Proprio in tali considerazioni altra dottrina notava l'indizio dell'abbandono della<br />

impostazione tradizionale data dai teorici della Schuld und Haftung 77 e l'accoglimento di<br />

74 Così C. GANGI, Debito e responsabilità nel diritto nostro vigente, p. 524, E. BETTI, Teoria generale<br />

delle obbligazioni, p. 262-263. Sembra questa la prospettiva accolta da A. DI MAJO, Responsabilità e<br />

patrimonio, 2005, p. 48, che precisa come "la responsabilità patrimoniale (...) non è che si<br />

aggiunge ab exsterno alla obbligazione ma è connaturale ad essa, confermandone la giuridicità". Tra<br />

coloro che riconoscevano la distinzione tra debito e responsabilità vi era anche F. CARNELUTTI, Diritto e<br />

processo nella teoria delle obbligazioni, ora in Diritto sostanziale e processo, a cura di N. Irti, Milano,<br />

2006, p. 204 e ss e, in particolare, p. 294 ss. L'A. tuttavia ricostruiva la nozione di responsabilità in<br />

termini diversi dalle concezioni fin ad allora espresse; la responsabilità sarebbe, secondo l'A., la<br />

condizione del debitore di soggezione al potere giuridico dello Stato, l'unico soggetto che "ha il potere di<br />

procedere all'esecuzione; il creditore non ha altro che un diritto verso chi vi deve procedere. (...) Finché si<br />

tratta dell'adempimento, debitore e creditore sono in contatto; quando si passa sul terreno dell'esecuzione,<br />

il contatto è interrotto dalla interferenza dello Stato". Per una critica a quest'ultima concezione si veda A.<br />

CICU, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 231 che osservava come "un diritto<br />

dello Stato di espropriare dovrebbe esser materiato di un interesse dello Stato ad espropriare: ciò infatti si<br />

ha nella espropriazione per pubblica utilità. Non è l'interesse generico ad attuare la giustizia che<br />

costituisce la materia del potere di espropriazione forzata: esso giustifica, come abbiam detto, la<br />

soggezione di ogni cittadino al potere statale. Che l'espropriazione forzata non attui l'interesse pubblico<br />

all'osservanza del diritto, si desume da ciò che essa dipende dalla volontà del creditore ed è diretta a<br />

soddisfare un suo interesse: è quindi un suo diritto".<br />

75 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1953, p. 58<br />

76 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Milano, 1953, p. 105.<br />

77 Si veda sul punto già M. D'AMELIO, sub. art. 2740, in Commentario al Codice Civile, diretto dal<br />

medesimo autore, Firenze, 1943, IV, p 432, che notava, criticamente, come la suddetta impostazione<br />

contenesse "una parte di verità in quanto l'adempimento personale del debitore in molteplici casi e specie<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!