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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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sono occupati del tema, avrebbe peraltro carattere reale costituendo un’ipotesi di<br />

separazione patrimoniale: i creditori generali della fondazione non potrebbero cioè<br />

rivalersi sui beni con destinazione particolare 212 .<br />

Sotto tale profilo, l’art. 2645 ter c.c. conferma oggi che la destinazione particolare dei<br />

beni di cui all’art. 32 c.c. ha rilevanza reale, restando opponibile ai creditori generali<br />

dell’ente.<br />

Ad ogni modo pare potersi riconoscere nell’art. 32 c.c. un principio di generale<br />

ammissibilità di trasferimenti fiduciari a favore delle degli enti del libro primo del<br />

codice civile anche per la realizzazione di scopi diversi da quelli loro propri.<br />

Infatti, non solo il Legislatore dà rilievo all’atto di autonomia del conferente accordando<br />

il carattere reale della destinazione, ma, successivamente all’estinzione dell’ente<br />

incaricato, si preoccupa che di devolvere tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone<br />

giuridiche” che abbiano fini analoghi.<br />

L’art. 32 c.c. ammette dunque che anche a seguito della devoluzioni perduri una<br />

asimmetria tra lo scopo cui i beni sono destinati e quello della perseguito dalla persona<br />

giuridica. Tale asimmetria non potrà che rilevare anche nei rapporti esterni con i<br />

creditori generali dell’ente che non potranno soddisfarsi sui beni con destinazione<br />

particolare.<br />

In questo modo rimane confermata la possibilità che un ente, o almeno quelli del primo<br />

libro del codice civile, siano nominati gestori di beni vincolati ai sensi dell’art. 2645 ter<br />

c.c.<br />

Se in questo modo assume confini più certi l’apertura operata dall’art. 2645 ter c.c. alla<br />

possibilità che beneficiari della destinazione siano enti diversi dalle pubbliche<br />

amministrazioni, rimane da chiarire l’altrettanto generico riferimento soggettivo ad altre<br />

persone fisiche.<br />

Quest’ultima estensione soggettiva potrebbe forse essere intesa come volta a consentire<br />

la destinazione con effetto di separazione a favore di soggetti in stato di bisogno o che<br />

sarebbe irragionevole, anche alla luce del principio costituzionale dell’uguaglianza,<br />

escludere da tale beneficio 213 .<br />

212 F. GALGANO, Persone giuridiche, Bologna – Roma, 2006, p. 430, A. ZOPPINI, Le fondazioni, dalla<br />

tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, p. 289. Contra C.M. BIANCA, Diritto Civile, I, 1978, p. 325.<br />

213 D’altronde, l’interpretazione per la quale la disposizione in esame consentirebbe una destinazione<br />

finalizzata indifferentemente al sostegno di soggetti svantaggiati come al raggiungimento di qualsivoglia<br />

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