17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

icostruzione nel principio di tipicità dei diritti reali, su cui il dibattito si era arenato in<br />

tema di fiducia.<br />

Tuttavia - si ribatteva - la attualità del predetto principio si sarebbe dovuta rivisitare; si<br />

notava infatti come "anche nell'ordinamento italiano, ben più legato alla assolutezza,<br />

all'indivisibilità ed all'unicità del diritto di proprietà, ampi spiragli ormai si aprono, con<br />

sempre maggiore convinzione, nell'affermazione di situazioni proprietarie limitate,<br />

funzionalmente, in ragione del tempo". 231<br />

2.6. Limiti derivanti dai principi del numerus clausus e tipicità dei diritti reali.<br />

Come già accennato uno degli ostacoli alla ammissibilità teorica dei trasferimenti<br />

fiduciari è stato ravvisato nei principi del numerus clausus e tipicità dei diritti reali 232 .<br />

Si osservava infatti che "la situazione posta in essere attraverso una alienazione fiduciae<br />

causa imporrebbe al destinatario una serie di norme di comportamento che non possono<br />

ricondursi né allo schema della proprietà né tanto meno a quello dell'usufrutto o di altri<br />

diritti in re aliena. E, in particolare, la situazione cui dà vita il negozio fiduciario<br />

sarebbe di proprietà temporanea o limitata, ma non in funzione di una utilità pubblica,<br />

sibbene di un vantaggio privato" 233 .<br />

Tale conclusione è stata tuttavia sottoposta a critica nei suoi stessi fondamenti.<br />

231 U. LA PORTA, I "formanti dell'ordinamento giuridico", p. 153 e ss. ed in particolare alla p. 157. L'A.<br />

indicava come indici normativi del nuovo atteggiamento dell'ordinamento in tema di unicità del dominio<br />

e tipicità dei diritti reali la proprietà attribuita ai coniugi sui beni oggetto di fondo patrimoniale, quella<br />

dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, nonché il riconoscimento espresso della<br />

multiproprietà. Nello stesso senso si veda G. PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio<br />

sulla libertà delle forme), p. 360.<br />

232 Ricorda M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 293 che "la<br />

problematica del numerus clasusus, è diversa, come ormai è generalmente riconosciuto, da quella della<br />

tipicità, attenendo la prima alla esclusività della fonte, e cioè all'ordinamento che limita l'autonomia del<br />

soggetto, e la seconda alla determinazione del contenuto, cioè del della situazione reale che il<br />

soggetto può prescegliere".<br />

233 Così riassumeva il dibattito sorto in tema di negozi fiduciari M. COSTANZA, <br />

dei diritti reali, Studi in onore di Cesare Grassetti, I, Milano, 1980, p. 433<br />

95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!