“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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icostruzione nel principio di tipicità dei diritti reali, su cui il dibattito si era arenato in<br />
tema di fiducia.<br />
Tuttavia - si ribatteva - la attualità del predetto principio si sarebbe dovuta rivisitare; si<br />
notava infatti come "anche nell'ordinamento italiano, ben più legato alla assolutezza,<br />
all'indivisibilità ed all'unicità del diritto di proprietà, ampi spiragli ormai si aprono, con<br />
sempre maggiore convinzione, nell'affermazione di situazioni proprietarie limitate,<br />
funzionalmente, in ragione del tempo". 231<br />
2.6. Limiti derivanti dai principi del numerus clausus e tipicità dei diritti reali.<br />
Come già accennato uno degli ostacoli alla ammissibilità teorica dei trasferimenti<br />
fiduciari è stato ravvisato nei principi del numerus clausus e tipicità dei diritti reali 232 .<br />
Si osservava infatti che "la situazione posta in essere attraverso una alienazione fiduciae<br />
causa imporrebbe al destinatario una serie di norme di comportamento che non possono<br />
ricondursi né allo schema della proprietà né tanto meno a quello dell'usufrutto o di altri<br />
diritti in re aliena. E, in particolare, la situazione cui dà vita il negozio fiduciario<br />
sarebbe di proprietà temporanea o limitata, ma non in funzione di una utilità pubblica,<br />
sibbene di un vantaggio privato" 233 .<br />
Tale conclusione è stata tuttavia sottoposta a critica nei suoi stessi fondamenti.<br />
231 U. LA PORTA, I "formanti dell'ordinamento giuridico", p. 153 e ss. ed in particolare alla p. 157. L'A.<br />
indicava come indici normativi del nuovo atteggiamento dell'ordinamento in tema di unicità del dominio<br />
e tipicità dei diritti reali la proprietà attribuita ai coniugi sui beni oggetto di fondo patrimoniale, quella<br />
dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, nonché il riconoscimento espresso della<br />
multiproprietà. Nello stesso senso si veda G. PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio<br />
sulla libertà delle forme), p. 360.<br />
232 Ricorda M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, p. 293 che "la<br />
problematica del numerus clasusus, è diversa, come ormai è generalmente riconosciuto, da quella della<br />
tipicità, attenendo la prima alla esclusività della fonte, e cioè all'ordinamento che limita l'autonomia del<br />
soggetto, e la seconda alla determinazione del contenuto, cioè del della situazione reale che il<br />
soggetto può prescegliere".<br />
233 Così riassumeva il dibattito sorto in tema di negozi fiduciari M. COSTANZA, <br />
dei diritti reali, Studi in onore di Cesare Grassetti, I, Milano, 1980, p. 433<br />
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