17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

icorderà non è unanime - esclusivamente l'azione revocatoria ordinaria e fallimentare.<br />

Luce ulteriore si guadagna con il confronto della fattispecie di cui agli art. 2447 bis c.c.<br />

e ss. con il fondo patrimoniale. In quest'ultima ipotesi i creditori anteriori alla<br />

destinazione sembrano assai sacrificati in quanto non dispongono di strumenti di tutela<br />

preventiva come quello di cui all'art. 2447 quater c.c.. Tuttavia non si può fare a meno<br />

di notare come nel fondo patrimoniale la destinazione cui possono essere vincolati i<br />

beni è preselezionata dal Legislatore che la individua nella possibilità del conferente di<br />

destinare, con effetti anche nei confronti dei terzi creditori, parte delle sue sostanze alla<br />

cura dei bisogni di una famiglia legittima. Il sacrificio è imposto ai creditori anteriori<br />

alla destinazione è giustificato dal rilievo accordato, già sul piano costituzionale,<br />

all'interesse perseguito dal fondo patrimoniale. La conclusione appare vieppiù esatta ove<br />

si consideri come, a norma dell'art. 170 c.c., i creditori anteriori alla destinazione, il cui<br />

titolo sia comunque inerente ai bisogni della famiglia, potranno ugualmente agire sui<br />

beni conferiti nel fondo.<br />

Nella ipotesi dei patrimoni di cui all'art. 2447 bis c.c. l'interesse è lasciato, salvi i limiti<br />

precisati, alla assoluta discrezionalità della società costituente. A tale atipicità<br />

corrispondono, a tutela dei creditori della società, gli strumenti accordati dagli art. 2447<br />

quater e quinques c.c.<br />

Nelle destinazione patrimoniali in senso proprio il legislatore sembra seguire due<br />

modelli di tutela dei creditori. Il primo, caratteristico del fondo patrimoniale, è costituito<br />

dalla selezione di un interesse particolarmente pregnante e rilevante sul piano<br />

costituzionale. Quando l'interesse della destinazione è lasciato alla determinazione dei<br />

privati, l'ordinamento accorda invece ai creditori, un'azione di difesa preventiva 162 .<br />

162 Similmente P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, p. 181-182<br />

59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!