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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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nullità del trust medesimo, ma è anche nota la significativa eccezione del charitable<br />

trust, nonché i recenti orientamenti giurisprudenziali che ritengono sufficiente la<br />

presenza di un soggetto che, ancorché non beneficiario in senso tecnico, sia legittimato<br />

ad agire per la realizzazione del trust.<br />

Così pure deve essere segnalato che, mentre il negozio istitutivo del trust ha sempre<br />

struttura unilaterale, nel caso degli atti di destinazione, l’unilateralità può lasciare il<br />

passo ad una manifestazione di volontà contrattuale 366 , più coerente del resto con la<br />

tradizione dei paesi di civil law.<br />

È stata segnalata la limitazione del vincolo di destinazione ai beni immobili o mobili<br />

iscritti in pubblici registri, a differenza del trust che può avere ad oggetto anche beni<br />

mobili.<br />

Sono state sottolineate divergenze sulla disciplina della durata del vincolo, come sulla<br />

forma pubblica richiesta ad sustantiam dall’art. 2645 ter c.c. 367 . Le maggiori differenze<br />

si riscontrerebbero tuttavia, secondo parte della dottrina, sotto il profilo gestorio.<br />

Il trust della tradizione anglosassone prevede la scomparsa del settlor dalla scena dopo<br />

la costituzione del trust, potendo egli tutt’al più riservarsi alcuni poteri con l’atto di<br />

settlement.<br />

Per gli atti di destinazione, invece, è prevista ex lege la legittimazione del conferente<br />

all’azione per la attuazione dello scopo del vincolo.<br />

Maggiore rilievo avrebbe la circostanza che l’art. 2645 ter c.c. si disinteressa della<br />

disciplina della gestione del patrimonio destinato, limitandosi semplicemente a disporre<br />

che i beni vincolati e i loro frutti siano impiegati solo in vista del raggiungimento dello<br />

scopo.<br />

Ciò renderebbe l’istituto del trust altamente competitivo rispetto all’epigono di diritto<br />

italiano. Anzi quest’ultimo non potrebbe che essere considerato un frammento di trust:<br />

“tutto ciò che è nell’atto di destinazione è anche nei trust, ma i trust si presentano con<br />

una completezza di regolamentazione e una collocazione nell’area della fiducia che<br />

l’atto di destinazione non presenta” 368 .<br />

366 M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter cod.civ. quale frammento di trust, p.<br />

367 G. OBERTO, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trsut: analogie e differenze, p. 409 e ss.<br />

368 M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter cod.civ. quale frammento di trust, p. 172.<br />

Nello stesso senso A. ZOPPINI, Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione<br />

sistematica, in AA.VV., Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia<br />

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