“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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nullità del trust medesimo, ma è anche nota la significativa eccezione del charitable<br />
trust, nonché i recenti orientamenti giurisprudenziali che ritengono sufficiente la<br />
presenza di un soggetto che, ancorché non beneficiario in senso tecnico, sia legittimato<br />
ad agire per la realizzazione del trust.<br />
Così pure deve essere segnalato che, mentre il negozio istitutivo del trust ha sempre<br />
struttura unilaterale, nel caso degli atti di destinazione, l’unilateralità può lasciare il<br />
passo ad una manifestazione di volontà contrattuale 366 , più coerente del resto con la<br />
tradizione dei paesi di civil law.<br />
È stata segnalata la limitazione del vincolo di destinazione ai beni immobili o mobili<br />
iscritti in pubblici registri, a differenza del trust che può avere ad oggetto anche beni<br />
mobili.<br />
Sono state sottolineate divergenze sulla disciplina della durata del vincolo, come sulla<br />
forma pubblica richiesta ad sustantiam dall’art. 2645 ter c.c. 367 . Le maggiori differenze<br />
si riscontrerebbero tuttavia, secondo parte della dottrina, sotto il profilo gestorio.<br />
Il trust della tradizione anglosassone prevede la scomparsa del settlor dalla scena dopo<br />
la costituzione del trust, potendo egli tutt’al più riservarsi alcuni poteri con l’atto di<br />
settlement.<br />
Per gli atti di destinazione, invece, è prevista ex lege la legittimazione del conferente<br />
all’azione per la attuazione dello scopo del vincolo.<br />
Maggiore rilievo avrebbe la circostanza che l’art. 2645 ter c.c. si disinteressa della<br />
disciplina della gestione del patrimonio destinato, limitandosi semplicemente a disporre<br />
che i beni vincolati e i loro frutti siano impiegati solo in vista del raggiungimento dello<br />
scopo.<br />
Ciò renderebbe l’istituto del trust altamente competitivo rispetto all’epigono di diritto<br />
italiano. Anzi quest’ultimo non potrebbe che essere considerato un frammento di trust:<br />
“tutto ciò che è nell’atto di destinazione è anche nei trust, ma i trust si presentano con<br />
una completezza di regolamentazione e una collocazione nell’area della fiducia che<br />
l’atto di destinazione non presenta” 368 .<br />
366 M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter cod.civ. quale frammento di trust, p.<br />
367 G. OBERTO, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trsut: analogie e differenze, p. 409 e ss.<br />
368 M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter cod.civ. quale frammento di trust, p. 172.<br />
Nello stesso senso A. ZOPPINI, Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione<br />
sistematica, in AA.VV., Negozio di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia<br />
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