“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Ciononostante, per entrambe le fattispecie si pone un problema di limitazione<br />
dell’autonomia privata. E' allora ragionevole esaminare la disciplina dell'art. 1229 c.c.<br />
per trarre elementi utili di riflessione anche per il tema che si sta qui affrontando.<br />
L'art. 1229 c.c. sanziona con la nullità quei patti che escludano o limitino<br />
"preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave".<br />
La fattispecie socialmente presupposta è quella dell'accordo tra creditore e debitore con<br />
il quale, al momento del sorgere del titolo medesimo, il primo esoneri in tutto o in parte<br />
il secondo dalla responsabilità per l'inadempimento doloso o gravemente colposo.<br />
L'introduzione da parte del legislatore del 1942 di una precisa comminatoria di nullità di<br />
un tale patto suscitò molti interrogativi tra gli interpreti specie con riferimento alla<br />
ricerca di una ratio che la giustificasse.<br />
Infatti - si notava - la disciplina dell'art. 1229 c.c. comprime la sfera di autonomia del<br />
creditore che, nella sua piena libertà, ben potrebbe accordare l'esonero da responsabilità<br />
per colpa grave per guadagnarne - eventualmente - in un minor costo del servizio del<br />
debitore. 122<br />
La ragione di tale intrusione nello spazio di autonomia del creditore è stata variamente<br />
argomentata, dal riferimento alla immoralità del patto limitativo, alla necessità di evitare<br />
con siffatte clausole una vera e propria distruzione del vincolo giuridico, 123 alla esigenza<br />
di impedire che il processo di produzione e distribuzione della ricchezza avvenga a<br />
danno della collettività. 124<br />
Quest'ultima valutazione ha il merito di evidenziare la particolare adeguatezza della<br />
norma in esame ad affrontare le problematiche inerenti al moderno sistema industriale.<br />
Tuttavia è preferibile aderire, in quanto capace di guardare al fenomeno obbligatorio<br />
122 Così osserva M. BESSONE, Le clausole di esonero e di limitazione della responsabilità. Controllo<br />
legislativo e orientamenti della giurisprudenza. in Riv. dir. commerciale, 1974, I, p. 329 ss.<br />
123 In questo senso E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p. 103 per il quale "(...)<br />
simili patti infiacchirebbero sino ad annullarlo il senso di tale responsabilità nel debitore, e ne<br />
favorirebbero un comportamento indifferente rispetto all'interesse dell'altra parte con grave pregiudizio di<br />
quello spirito di collaborazione che deve animare i rapporti tra debitore e creditore". Così anche A.<br />
TORRENTE, Le clausole di esonero e le clausole limitative della responsabilità, in Giust. Civ. 1951, I, p.<br />
247-248.<br />
124 Per una sintesi ragionata delle varie teorie dottrinali sin qui sviluppatesi si vedano L. DELOGU, Le<br />
modificazioni convenzionali della responsabilità civile, Padova, 2000, p. 15 e ss., nonché G. CECCHERINI,<br />
Responsabilità per fatto degli ausiliari. Clausole di esonero da responsabilità, Milano, 2003, p. 149 e ss.<br />
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