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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Tuttavia, se parte della dottrina riconduce il suddetto contratto traslativo nell'ambito dei<br />

tipi legislativi della vendita e della donazione modale o remuneratoria, 220 secondo altri,<br />

invece, tali schemi negoziali non sarebbero utilizzabili atteso che "lo scambio e la<br />

liberalità, in quanto produttivi di attribuzioni patrimoniali definitive e finali in favore<br />

del destinatario, risultano strutturalmente incompatibili con la destinazione reale, che,<br />

per sua natura, implica la transitorietà dell'attribuzione e la sua funzionalità<br />

all'attuazione dello scopo impresso dal disponente al bene mediante l'apposizione del<br />

vincolo" 221 . La causa di scambio e la liberalità sono in altre parole funzionali piuttosto -<br />

secondo tale dottrina - ad una attribuzione che segna "il punto di arrivo della<br />

complessiva sistemazione di interessi" 222 ; nella destinazione reale invece "l'interesse<br />

del privato, per poter trovare piena soddisfazione, ha bisogno di una essenziale<br />

strutturazione della situazione soggettiva di cui si dispone".<br />

Il negozio traslativo, nel caso della destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., avrebbe<br />

meritevoli di tutela dal richiamo dell’art. 1322, co. 2, c.c. nota come quest'ultimo "potrebbe reputarsi<br />

semplicemente riferito al profilo di atipicità che l’atto di destinazione assumerà non rientrando tra i tipi<br />

previsti dagli art. 1470 e s. c.c. e potendo non configurarsi necessariamente come una donazione. In altri<br />

termini, il negozio di destinazione può costituire un atto di disposizione unilaterale, il quale però, vista<br />

l’inaccoglibilità nel nostro ordinamento di nuda acta o pacta de dominio trasferendo, necessita di una<br />

causa, ossia appunto la tutela di soggetti deboli prevista dallo stesso art. 2645 ter". Sulla ammissibilità di<br />

negozi unilaterali traslativi si veda, in generale, C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali,<br />

Napoli, 1972, p. 305 e ss. Di segno negativo era l’opinione di A. DI MAJO, Promessa unilaterale (dir.<br />

priv.), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 49-50. Sul problema della tipicità dei negozi unilaterali si<br />

veda invece, in senso negativo, G. BENEDETTI, Dal contratto all’atto unilaterale, Milano, 1969, p. 238 ss.<br />

220 F. GAZZONI, Osservazioni, p. 224, secondo il quale "la destinazione può inserirsi in un contesto<br />

circolatorio, alla stregua di una donazione modale o remuneratoria o di una vendita con destinazione a<br />

favore di un terzo, titolare dell'interesse perseguito. Nel caso di vendita l'acquirente acquista il bene e si<br />

obbliga, quale proprietario-conferente, a proporre irrevocabilmente al beneficiario la conclusione del<br />

contratto di destinazione oppure conclude con l'alienante un contratto di opzione a favore del terzo<br />

beneficiario stesso, onde l'alienante assume, per questo verso, la posizione di stipulante e potrà agire per<br />

la realizzazione dell'interesse del terzo, ove il contratto sia poi concluso L'interesse potrebbe però anche<br />

far capo all'alienante (...) qualora il proprietario alieni il bene e contestualmente le parti pattuiscano il<br />

vincolo di destinazione in favore dell'alienante, conferente è l'acquirente e non l'alienante".<br />

221 U. LA PORTA, L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., in<br />

Riv. notariato, 2007, I, p. 1089<br />

222 U. LA PORTA, L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.,<br />

ibidem.<br />

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