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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Nel sistema delineato dal d.lgs. 155/2006 il beneficio della responsabilità limita è<br />

dunque accordato, a prescindere dalla veste giuridica, in virtù dello scopo sociale<br />

dell’attività svolta.<br />

Pertanto, nel caso dell'art. 2645 ter c.c., il ricorso dell'interprete all'ausilio del<br />

combinato disposto degli artt. 2 e 6 del d. lgs. 155/2006 sembrerebbe giustificato dalla<br />

sussistenza degli elementi dell'analogia, in quanto sia l'impresa sociale sia i negozi di<br />

destinazione accordano al costituente benefici equivalenti sul fronte della responsabilità<br />

patrimoniale per consentirgli lo svolgimento di una attività meritevole di particolare<br />

tutela.<br />

La soluzione non soddisfa tuttavia del tutto. Infatti, l’utilità sociale definita dall’art. 2<br />

del d.lgs. 155/2006 presuppone lo svolgimento di un’attività economica d’impresa e<br />

riflette inevitabilmente tale presupposto. Oltre a ciò si deve considerare che, comunque,<br />

i negozi di destinazione impongono che l’attività sia finalizzata non solo al<br />

perseguimento di uno scopo ma anche a favore di un beneficiario.<br />

Il confronto con la disciplina dell’impresa sociale conferma piuttosto che il legislatore<br />

rende disponibile l’effetto della separazione patrimoniale solo quando l’interesse<br />

perseguito dall’autonomia privata sia particolarmente apprezzabile.<br />

E' quest'ultima la soluzione preferibile nel caso dell'art. 2645 ter c.c. in quanto, come si<br />

è visto nel primo capitolo, i negozi di destinazione sono idonei a produrre effetti<br />

negativi nella sfera giuridica dei creditori del disponente.<br />

2.3. I soggetti della destinazione.<br />

In base allo stesso disposto dell'art. 2645 ter c.c. possiamo riconoscere coinvolti nella<br />

vicenda destinatoria almeno due soggetti: il conferente dei beni (o soggetto destinante)<br />

ed il beneficiario della destinazione.<br />

Un primo nodo interpretativo riguarda l’ammissibilità di una coincidenza tra conferente<br />

e beneficiari; l'opinione prevalente è che tale coincidenza possa essere solo parziale. Il<br />

leggi civili commentate, 2007, p. 406 e s.s., il quale tuttavia segnala l'incostituzionalità della regola per<br />

eccesso di delega.<br />

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