“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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eneficiari o nell’attuazione dello scopo al quale sono vincolati 356 .<br />
Quanto al trustee, la sua attività di gestione si caratterizza, in linea di principio, per la<br />
sua natura dinamica, in quanto si traduce nel compimento di una pluralità di atti di<br />
alienazione e di acquisto, e, altresì, per la discrezionalità, godendo il fiduciario di<br />
un’ampia libertà di autodeterminazione nell’esercizio della situazione soggettiva<br />
conferitagli 357 . Il primo aspetto si giustifica in considerazione della investitura che il<br />
trustee riceve dal settlor , la quale non si esaurisce nell’incarico di compiere uno più<br />
atti giuridici determinati, ma riguarda il compimento di una serie indefinita di atti di<br />
amministrazione, non individuati preventivamente dal costituente, se non in relazione ai<br />
fini cui sono rivolti. Il secondo rilievo, strettamente connesso con il precedente, si fonda<br />
sulla circostanza che, di norma, il settlor non impartisce al fiduciario istruzioni<br />
dettagliate, con la conseguenza che quest’ultimo è autorizzato a porre in essere ogni<br />
attività che non trascenda le finalità per le quali il trust stesso è stato costituito.<br />
Nonostante il trustee agisca in nome proprio, non gli è riconosciuto alcun potere di<br />
sfruttamento economico dei beni costituiti in trust, essendo tenuto a servirsi di detti<br />
beni e dei loro frutti esclusivamente a beneficio del terzo designato. Al riguardo si nota<br />
come il trustee non debba porsi neanche “in una situazione tale che si possa pensare che<br />
egli tragga profitto”, dovendo, conclusivamente, evitare ogni situazione di conflitto di<br />
interessi 358 .<br />
Fino a tempi recenti l’incarico di trustee doveva essere svolto personalmente, non<br />
potendo essere delegato se non per limitate eccezioni 359 .<br />
356 Ex multis D.J. HAYTON, The law of trusts, p. 4: “the trust property constitutes an independent fun<br />
availabel only for the beneficiarier or the charitable or other permitted purposes”.<br />
357 Anche questo principio soffre tuttavia un’eccezione nel caso dei c.d. bare trustee che ricorre quando il<br />
trustee è investito della proprietà ma non è prevista alcuna obbligazione se non quella di operare come<br />
disporranno i beneficiari.<br />
358 Così M. LUPOI, Trusts, p. 270. Tale dovere è conosciuto anche come duty of loyalty. Sul punto si veda<br />
W. F. FRATCHER, Trusts, p. 65.<br />
359 Tale principio è conosciuto secondo il brocardo “delegatus non potest delegare”. In proposito si veda<br />
W. F. FRATCHER, Trusts, p. 61 e ss, che tuttavia notava criticamente come tale dovere fosse molte volte di<br />
ostacolo ad un proficuo svolgimento dell’incarico, specie quando il trustee non abbia le adeguate<br />
competenze tecniche. Già con il Trustee Act 1925 erano stati introdotti alcune eccezioni e temperamenti<br />
al suddetto prinipio che si riferiva, ad ogni modo, ai poteri discrezionali propri del trustee. In primo<br />
luogo, infatti, tali poteri potevano essere da questo delegati quando i beni oggetto del trust fossero situati<br />
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