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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Già da tempo infatti la riflessione civilistica ha evidenziato come l'autonomia privata<br />

non importi più una signoria delle parti sugli effetti del contratto: "(...) partita come<br />

punta massima dell'esaltazione dell'individuo all'interno dell'ordinamento, dapprima in<br />

veste di signoria della volontà, successivamente, e in termini ancora più pregnanti, come<br />

competenza specifica a porre in essere rapporti ai quali l'ordinamento poteva solo<br />

limitarsi a dare riconoscimento, l'autonomia privata classicamente intesa è divenuta, in<br />

un largo settore del diritto privato, nient'altro che l'ombra di se stessa" 265 .<br />

In particolare si è notato come "il contratto assume talora il valore di un regolamento<br />

subito più che accettato dalle parti" 266 .<br />

Questa tendenza dell'ordinamento è oggi tutt'altro che smentita.<br />

Talché l'apertura che pure è riconosciuta all'autonomia privata nella conformazione dei<br />

diritti reali deve essere bene intesa alla luce degli sviluppi che hanno interessato quel<br />

concetto nel diritto dei contratti e delle obbligazioni.<br />

E' questa anzi un'esigenza reale se, già in passato, alcuni in dottrina avvertivano come<br />

l'esperienza del settore contrattuale, dove "il più ampio spazio all'autonomia privata<br />

tende a risolversi in strumento di vantaggio del contraente forte nei confronti di quello<br />

più debole", "(...) non può essere dimenticata nel settore dei tipi di utilizzazione dei<br />

beni, il quale anzi, attraverso una indagine condotta in concreto sulle principali forme di<br />

convenzione, sembra evidenziare la stessa tendenza manifestata dal diritto delle<br />

obbligazioni e dei contratti" 267 .<br />

In tale ottica il mantenimento dei principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti<br />

reali era ritenuto auspicabile "(...) per l'esigenza di tutelare il soggetto più debole<br />

dinanzi al maggior potere del più forte, esigenza che dovrebbe costituire oggi, dopo il<br />

superamento storico dello scopo della Freiheit des Eigentums, il fine più interessante<br />

265 C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, p. 291.<br />

266 C. CASTRONOVO, Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979, p.294<br />

267 M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto reale. p. 296-297. L'A. notava in particolare come<br />

"sono infatti soprattutto le convenzioni dettate dai grandi complessi economici a mostrare tentativi di<br />

superamento dei principi del numerus clausus e della tipicità dei diritti reali, per la realizzazione di nuove<br />

situazioni appositamente ideate allo scopo di tutelare particolari esigenze che i tipi esistenti non riescono<br />

a soddisfare". Esempi di tale tendenza sarebbero stati ravvisabili (p. 298) nelle "convenzioni tipo<br />

predisposte dalle società petrolifere per l'utilizzazione di aree per distributori delle società mediante figure<br />

giuridiche che si avvicinano a quelle del diritto di superficie, dando luogo a molteplici controversie al<br />

riguardo".<br />

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