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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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soggetto destinante non potrà, in altre parole, essere l'unico beneficiario della<br />

destinazione. Un elemento testuale contrario alla c.d. autodestinazione deve essere<br />

individuato proprio nella parte della norma secondo cui per la realizzazione degli scopi<br />

della destinazione "può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la<br />

vita del conferente stesso"; tale previsione, estendendo la legittimazione a soggetti<br />

ulteriori rispetto al conferente, sembra proprio presupporre una alterità soggettiva tra<br />

costui e i beneficiari della destinazione. Allo stesso tempo la legittimazione attiva del<br />

conferente rivela l’implicita presenza di un soggetto gestore, eventualmente diverso<br />

anche dai beneficiari.<br />

Quanto a questi ultimi, quando non siano soggetti disabili o pubbliche amministrazioni,<br />

sono caratterizzati dall'essere i portatori dell'interesse, meritevole di tutela, scopo della<br />

destinazione. Essi possono essere anche solo determinabili: come ipotizzato da alcuni il<br />

disponente potrebbe riservarsi di indicare i beneficiari entro un dato termine o<br />

all'interno di una categoria di persone. In tale eventualità l'individuazione potrebbe<br />

essere anzi rimessa ad un terzo 206 . Altri autori hanno ritenuto anche possibile una<br />

destinazione a favore di soggetti non ancora esistenti al momento del negozio, come<br />

per esempio, in analogia dell'art. 784 c.c., il nascituro non concepito di una persona<br />

vivente al momento della costituzione del vincolo. 207<br />

Ad ogni modo non è attuabile una mera destinazione di scopo, priva cioè<br />

dell'indicazione di beneficiari determinati o determinabili. 208<br />

206 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ. 2006, II, p. 178<br />

207 M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-<br />

ter del codice civile, p. 31.<br />

208 M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-<br />

ter del codice civile, ibidem. G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, 177. L’ipotesi in cui<br />

la determinazione dei beneficiari non sia stata effettuata da parte del conferente, ma sia necessario un atto<br />

del gestore/titolare dei beni, è quella che darebbe significato giuridico all’azione popolare prevista dal<br />

medesimo art. 2645 ter c.c. nella parte in cui dispone che “per la realizzazione dell’interesse possono<br />

agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato”. Così si esprime, con riferimento alla legittimazione per<br />

l’adempimento del modo nella donazione, la dottrina prevalente tra cui U. CARNEVALI, La donazione<br />

modale, Milano, 1969, p. 74: “la categoria degli interessati acquista, a mio avviso, rilevanza giuridica<br />

laddove (…) il beneficiario o i beneficiari del modus appartengono a un gruppo di persone indeterminate<br />

e la individuazione di esso, o di essi, è collegata in qualche modo alla scelta del donatario (o anche di una<br />

terza persona appositamente designata dalle parti a questo scopo). (…) In questo si manifesta la rilevanza<br />

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