“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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soggetto destinante non potrà, in altre parole, essere l'unico beneficiario della<br />
destinazione. Un elemento testuale contrario alla c.d. autodestinazione deve essere<br />
individuato proprio nella parte della norma secondo cui per la realizzazione degli scopi<br />
della destinazione "può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la<br />
vita del conferente stesso"; tale previsione, estendendo la legittimazione a soggetti<br />
ulteriori rispetto al conferente, sembra proprio presupporre una alterità soggettiva tra<br />
costui e i beneficiari della destinazione. Allo stesso tempo la legittimazione attiva del<br />
conferente rivela l’implicita presenza di un soggetto gestore, eventualmente diverso<br />
anche dai beneficiari.<br />
Quanto a questi ultimi, quando non siano soggetti disabili o pubbliche amministrazioni,<br />
sono caratterizzati dall'essere i portatori dell'interesse, meritevole di tutela, scopo della<br />
destinazione. Essi possono essere anche solo determinabili: come ipotizzato da alcuni il<br />
disponente potrebbe riservarsi di indicare i beneficiari entro un dato termine o<br />
all'interno di una categoria di persone. In tale eventualità l'individuazione potrebbe<br />
essere anzi rimessa ad un terzo 206 . Altri autori hanno ritenuto anche possibile una<br />
destinazione a favore di soggetti non ancora esistenti al momento del negozio, come<br />
per esempio, in analogia dell'art. 784 c.c., il nascituro non concepito di una persona<br />
vivente al momento della costituzione del vincolo. 207<br />
Ad ogni modo non è attuabile una mera destinazione di scopo, priva cioè<br />
dell'indicazione di beneficiari determinati o determinabili. 208<br />
206 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ. 2006, II, p. 178<br />
207 M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-<br />
ter del codice civile, p. 31.<br />
208 M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-<br />
ter del codice civile, ibidem. G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, 177. L’ipotesi in cui<br />
la determinazione dei beneficiari non sia stata effettuata da parte del conferente, ma sia necessario un atto<br />
del gestore/titolare dei beni, è quella che darebbe significato giuridico all’azione popolare prevista dal<br />
medesimo art. 2645 ter c.c. nella parte in cui dispone che “per la realizzazione dell’interesse possono<br />
agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato”. Così si esprime, con riferimento alla legittimazione per<br />
l’adempimento del modo nella donazione, la dottrina prevalente tra cui U. CARNEVALI, La donazione<br />
modale, Milano, 1969, p. 74: “la categoria degli interessati acquista, a mio avviso, rilevanza giuridica<br />
laddove (…) il beneficiario o i beneficiari del modus appartengono a un gruppo di persone indeterminate<br />
e la individuazione di esso, o di essi, è collegata in qualche modo alla scelta del donatario (o anche di una<br />
terza persona appositamente designata dalle parti a questo scopo). (…) In questo si manifesta la rilevanza<br />
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