“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
precisazione che "il prezzo della compravendita (...) è stato messo a disposizione dai<br />
beneficiari in parti uguali" e dalla esplicita previsione che "per effetto del vincolo qui<br />
costituito" il conferente "si obbliga a non disporre in alcun modo di detto immobile<br />
senza il consenso unanime degli altri beneficiari"; ciò induce a ritenere che il vero<br />
criterio di identificazione dei beneficiari sia l'aver contribuito in parti uguali alla spesa<br />
necessaria per l'acquisto dell'immobile vincolato.<br />
E' pertanto corretto concludere nel senso che il negozio in esame voglia in verità<br />
rendere pubblico e, dunque opponibile, un mero patto fiduciario tra i beneficiari ed il<br />
conferente.<br />
Tuttavia, in base alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si può concludere<br />
che, affinché l'interesse familiare così come individuato dal disponente potesse essere<br />
ritenuto meritevole di tutela, esso avrebbe dovuto quanto meno presentare le<br />
caratteristiche tradizionalmente richieste per l'ammissibilità delle fondazioni di<br />
famiglia; per queste si affermava infatti che "la cerchia dei beneficiari non potranno<br />
essere i discendenti del fondatore in quanto tale, bensì solo in quanto versino in quella<br />
particolare situazione soggettiva - di indigenza, di meritevolezza in rapporto agli studi<br />
ecc. - che il fondatore abbia preso in considerazione; di modo che la conservazione del<br />
patrimonio all'interno di una data famiglia non sia lo scopo della disposizione, ma sia il<br />
mezzo per realizzare una diversa finalità socialmente utile" 307 .<br />
Dal contesto dell'atto intavolato non emergono tuttavia elementi tali da far ritenere che<br />
la destinazione sia volta a soddisfare le esigenze di componenti della famiglia del<br />
disponente che versino in una particolare situazione soggettiva di indigenza o difficoltà.<br />
Per tali ragioni l’atto non avrebbe dovuto meritare l'accoglimento invece incontrato da<br />
parte del giudice tavolare di Tione sulla base della presumibile adesione<br />
all'orientamento, sopra ampiamente criticato, che identifica la meritevolezza con il<br />
generale giudizio di liceità.<br />
Il caso deciso dal giudice tavolare di Tione conferma dunque le preoccupazioni espresse<br />
a proposito del rischio che, mediante un’interpretazione non rigorosa dell’art. 2645 ter<br />
c.c., si possano manifestare conformazioni del diritto di proprietà inedite, anche<br />
307 F. GALGANO, Fondazione I) Diritto Civile, in Enc. Giur. Treccani, vol. XIV, Roma 1989, p. 4-5. Nello<br />
stesso senso DE GIORGI, Le persone fisiche, associazioni e fondazioni, in Tratt. di Dir. Priv. diretto da P.<br />
Rescigno, vol. II, Torino 1999, p. 450, G. IUDICA, "Fondazioni, fedecommesserie, trust e trasmissione<br />
della ricchezza familiare" in Scritti in onore di R. Sacco, vol. II, Milano, p. 645 ss.<br />
125