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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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precisazione che "il prezzo della compravendita (...) è stato messo a disposizione dai<br />

beneficiari in parti uguali" e dalla esplicita previsione che "per effetto del vincolo qui<br />

costituito" il conferente "si obbliga a non disporre in alcun modo di detto immobile<br />

senza il consenso unanime degli altri beneficiari"; ciò induce a ritenere che il vero<br />

criterio di identificazione dei beneficiari sia l'aver contribuito in parti uguali alla spesa<br />

necessaria per l'acquisto dell'immobile vincolato.<br />

E' pertanto corretto concludere nel senso che il negozio in esame voglia in verità<br />

rendere pubblico e, dunque opponibile, un mero patto fiduciario tra i beneficiari ed il<br />

conferente.<br />

Tuttavia, in base alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si può concludere<br />

che, affinché l'interesse familiare così come individuato dal disponente potesse essere<br />

ritenuto meritevole di tutela, esso avrebbe dovuto quanto meno presentare le<br />

caratteristiche tradizionalmente richieste per l'ammissibilità delle fondazioni di<br />

famiglia; per queste si affermava infatti che "la cerchia dei beneficiari non potranno<br />

essere i discendenti del fondatore in quanto tale, bensì solo in quanto versino in quella<br />

particolare situazione soggettiva - di indigenza, di meritevolezza in rapporto agli studi<br />

ecc. - che il fondatore abbia preso in considerazione; di modo che la conservazione del<br />

patrimonio all'interno di una data famiglia non sia lo scopo della disposizione, ma sia il<br />

mezzo per realizzare una diversa finalità socialmente utile" 307 .<br />

Dal contesto dell'atto intavolato non emergono tuttavia elementi tali da far ritenere che<br />

la destinazione sia volta a soddisfare le esigenze di componenti della famiglia del<br />

disponente che versino in una particolare situazione soggettiva di indigenza o difficoltà.<br />

Per tali ragioni l’atto non avrebbe dovuto meritare l'accoglimento invece incontrato da<br />

parte del giudice tavolare di Tione sulla base della presumibile adesione<br />

all'orientamento, sopra ampiamente criticato, che identifica la meritevolezza con il<br />

generale giudizio di liceità.<br />

Il caso deciso dal giudice tavolare di Tione conferma dunque le preoccupazioni espresse<br />

a proposito del rischio che, mediante un’interpretazione non rigorosa dell’art. 2645 ter<br />

c.c., si possano manifestare conformazioni del diritto di proprietà inedite, anche<br />

307 F. GALGANO, Fondazione I) Diritto Civile, in Enc. Giur. Treccani, vol. XIV, Roma 1989, p. 4-5. Nello<br />

stesso senso DE GIORGI, Le persone fisiche, associazioni e fondazioni, in Tratt. di Dir. Priv. diretto da P.<br />

Rescigno, vol. II, Torino 1999, p. 450, G. IUDICA, "Fondazioni, fedecommesserie, trust e trasmissione<br />

della ricchezza familiare" in Scritti in onore di R. Sacco, vol. II, Milano, p. 645 ss.<br />

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