“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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antisociali.<br />
Diverse sono le considerazioni che si possono svolgere con riferimento al decreto<br />
emesso dal giudice tavolare del Tribunale di Rovereto il 1 marzo 2007 308 con il quale è<br />
stata disposta l’intavolazione di un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.<br />
dell’appartamento di proprietà di una donna divorziata al soddisfacimento dei bisogni<br />
del nucleo familiare composto dalla destinante e dai suoi due figli entrambi<br />
maggiorenni: la destinazione, secondo l'art. 1 del negozio, opererà "fintantoché i figli<br />
continueranno a far parte del nucleo familiare".<br />
Il programma concretamente adottato dalla disponente conduce a scegliere, per vagliare<br />
la meritevolezza dello stesso, come termine di paragone l'istituto del fondo<br />
patrimoniale.<br />
Tale necessità sorge, peraltro, a causa della stessa coesistenza di questo istituto<br />
tradizionale del diritto di famiglia (così come di altre ipotesi di destinazione già<br />
tipizzate) e l'art. 2645 ter c.c. L'abrogazione tacita delle ipotesi di destinazione e<br />
separazione patrimoniale già disciplinate dal Legislatore potrebbe essere sostenuta solo<br />
ove si aderisse all'orientamento che risolve il giudizio di meritevolezza con quello di<br />
liceità. Se così fosse infatti proprio nessun senso manterrebbero le già note discipline<br />
speciali che anzi si caratterizzano, come già visto, per una disciplina per molti aspetti<br />
più rigorosa.<br />
Ma, come si è visto, molte sono le ragioni che inducono a rifiutare questa ricostruzione<br />
del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2645 ter c.c. Gli interessi meritevoli indicati<br />
da quest'ultima disposizione dovranno, quindi, essere coordinati con gli interessi già<br />
selezionati dall'ordinamento e le modalità inderogabili con le quali esso accorda loro<br />
tutela. 309<br />
308 Tribunale di Rovereto, decreto tavolare 1 marzo 2007, g.nn. 849/2007: la decisione è inedita.<br />
309 In questo senso l'opinione, già richiamata, di P. SPADA, Articolazione del patrimonio da destinazione<br />
iscritta, in AA.VV., Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata,<br />
Milano, 2007, p. 127. Lo stesso interrogativo si pone per il rapporto tra il trust c.d. interno e le ipotesi<br />
tipiche di destinazione. Sul punto di veda, l'opinione, non condivisibile, di S. CLERICÒ, Il trust<br />
(autodichiarato) ed il fondo patrimoniale: due istituti sovrapponibili?, in Riv. Notariato, 2007, III, p.229,<br />
per il quale "l'ampio spazio lasciato all'autonomia privata nella regolamentazione del trust consentirebbe<br />
di superare tutte quelle perplessità e quegli ostacoli che hanno determinato una scarsa diffusione del<br />
fondo patrimoniale". Tra le disposizioni censurate di eccessiva rigidità, pena la scarsa fortuna dell'istituto,<br />
l'A. indica l'art. 171 c.c. che disciplina le cause di cessazione del fondo; a differenza del fondo<br />
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