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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Di fronte ad una fattispecie che non presenti collegamenti territoriali o personali con<br />

diversi ordinamenti giuridici non si porrebbe una questione di legge applicabile:<br />

laddove non c’è conflitto possibile di leggi non interverrebbe il diritto internazionale ma<br />

troverebbe senz’altro applicazione la legge del foro 380 .<br />

a tale ultimo orientamento dottrinale, Trib. Bologna, 1 ottobre 2003, in Corr. Giur. 2004, p. 65 e ss. e, in<br />

particolare, p. 67.<br />

380 G. BROGGINI, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, in I trusts in Italia oggi, a cura di I.<br />

Beneventi, Milano, 1996 p. 19-20, ricorda inoltre che l’art. 5 esclude l’applicazione della Convenzione,<br />

qualora la legge determinata dal disponente non preveda l’istituto del trust o la categoria del trust in<br />

questione, autorevole dottrina ha sostenuto che l’unico significato congruo della norma sarebbe: “qualora<br />

la legge applicabile, così come determinata dal capitolo II, non conosca l’istituto del trust, così come<br />

definito dall’art. 2, non potrà darsi luogo al riconoscimento come trust del rapporto giuridico” 380 . In altre<br />

parole, poiché in presenza di un trust i cui elementi importanti si collochino nell’ordinamento italiano le<br />

parti non disporrebbero del potere di designare la legge del rapporto, la legge applicabile sarebbe quella<br />

italiana; e poiché la legge italiana non disciplina il trust, in base all’art. 5 non si applicherebbe la<br />

Convenzione. Ne conseguirebbe l’impossibilità di riconoscere, quale trust, un rapporto che abbia in un<br />

ordinamento in cui tale istituto è sconosciuto “il suo centro di gravità perché ivi sono localizzati in misura<br />

preponderante i beni, perché ivi ha residenza il fiduciarioo o perché ivi ha sede l’amministrazione dei<br />

beni”. Lo stesso G. BROGGINI, Trust e fiducia nel diritto internazionale privato, in Europa e dir. priv.,<br />

1999 p. 412, conclude che la costruzione di un trust retto dal diritto inglese, quando tutti gli elementi<br />

sostanziali della fattispecie si riferiscono all’ordinamento italiano, potrebbe essere considerata addirittura<br />

come una costruzione abusiva. Contra S. M. CARBONE, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice<br />

del trust e riconoscimento suoi effetti nella convenzione dell’Aja del 1985, in Trusts e attività fiduciarie,<br />

2000, p. 148, per il quale ’art. 5 “ è solamente rivolta ad impedire che gli effetti minimi di diritto<br />

uniforme sostanziale in essa previsti direttamente con specifico riguardo al riconoscimento degli effetti<br />

del trust (di cui al precedente par. 2) possano realizzarsi sulla base del solo esercizio dell’autonomia<br />

privata sostanziale delle parti interessate alla costituzione di un trust, allorché tale esercizio avvenga<br />

senza un suo adeguato inquadramento nell’ambito di uno specifico ordinamento in cui il trust trovi anche<br />

una compiuta disciplina”. Lo stesso A. Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e<br />

riconoscimento suoi effetti nella convenzione dell’Aja del 1985, pp. 777-778, ritiene inoltre che “qualora<br />

ci si trovi innanzi ad una convenzione di diritto uniforme relativa a norme di diritto internazionale privato<br />

riferite ad obbligazioni contrattuali la scelta della legge applicabile è normalmente consentita a<br />

prescindere dalla c.d. internazionalità del rapporto”. L’opinione contraria a considerare la Convenzione<br />

dell’Aja quale “fonte normativa del trust interno con valore di legge dello Stato” aderiscono Trib.<br />

Belluno, decreto 25 settembre 2002, in Corr. Giur. 2004, p. 57 e ss., nonché Trib. Velletri, ord. 8 giugno<br />

2005, in Eur, dir. priv. 2005, p 785 e ss. e, in particolare, p. 790: “la legge straniera, (…) richiamata solo<br />

per consentire l’applicazione della Convenzione, è inidonea a produrre alcun effetto giuridico in un<br />

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