“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.2. Gli interessi meritevoli di tutela di cui all'art. 2645 ter c.c.<br />
Il riferimento agli “interessi meritevoli di tutela” porta l’indagine sul piano della<br />
recezione dell’atto di autonomia da parte dell’ordinamento.<br />
Al fine della recezione dell'atto di autonomia il codice civile del 1942 collocava, oltre<br />
ad un giudizio classico di liceità, un giudizio sulla meritevolezza degli interessi<br />
perseguiti, che, stando alla mera lettera del testo normativo, si sarebbe dovuto riferire ai<br />
contratti atipici, che non abbiano cioè "una disciplina particolare".<br />
Conseguentemente sarebbe stato possibile distinguere un giudizio di liceità da uno di<br />
meritevolezza degli interessi.<br />
In verità è questa una possibilità tutt'altro che scontata e che nel corso degli anni è stata<br />
oggetto di un dibattito a tratti anche vivace e che merita di essere qui, seppur<br />
brevemente riportato.<br />
Il sintagma dell' interesse meritevole di tutela è un frutto originale del nostro codice da<br />
collocare nella linea di tendenza di quest'ultimo a valorizzare il ruolo delle clausole<br />
generali e dei concetti normativi indeterminati 167 . Questa discontinuità del codice<br />
vigente rispetto a quello del 1865 sarebbe da attribuire, secondo alcuni, al prevalere<br />
nella redazione finale di una scuola di pensiero "che sull'onda del modello germanico<br />
nazionalsocialista propugnava la sempre più larga utilizzazione delle clausole generali<br />
al fine di trasferire all'interno del sistema del diritto civile principi politici metalegali,<br />
elaborati dai rappresentanti del regime fascista." 168<br />
L'ampliamento anche numerico delle clausole generali fino ad allora conosciute dai<br />
giuristi italiani era concepito anche in rispondenza ad una nuova concezione dei limiti<br />
della autonomia privata.<br />
Si richiedeva, per sanzionare con la giuridicità l'atto di autonomia, che esso non fosse<br />
più solo lecito ma anche idoneo a realizzare funzioni socialmente utili: accanto ai<br />
tradizionali limiti negativi alla autonomia privata se ne introducevano dunque di<br />
167 A. GUARNIERI, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, Riv. Dir. Civ., 1994, I, p.<br />
799<br />
168 A. GUARNIERI, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, p. 799.<br />
64