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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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2.2. Gli interessi meritevoli di tutela di cui all'art. 2645 ter c.c.<br />

Il riferimento agli “interessi meritevoli di tutela” porta l’indagine sul piano della<br />

recezione dell’atto di autonomia da parte dell’ordinamento.<br />

Al fine della recezione dell'atto di autonomia il codice civile del 1942 collocava, oltre<br />

ad un giudizio classico di liceità, un giudizio sulla meritevolezza degli interessi<br />

perseguiti, che, stando alla mera lettera del testo normativo, si sarebbe dovuto riferire ai<br />

contratti atipici, che non abbiano cioè "una disciplina particolare".<br />

Conseguentemente sarebbe stato possibile distinguere un giudizio di liceità da uno di<br />

meritevolezza degli interessi.<br />

In verità è questa una possibilità tutt'altro che scontata e che nel corso degli anni è stata<br />

oggetto di un dibattito a tratti anche vivace e che merita di essere qui, seppur<br />

brevemente riportato.<br />

Il sintagma dell' interesse meritevole di tutela è un frutto originale del nostro codice da<br />

collocare nella linea di tendenza di quest'ultimo a valorizzare il ruolo delle clausole<br />

generali e dei concetti normativi indeterminati 167 . Questa discontinuità del codice<br />

vigente rispetto a quello del 1865 sarebbe da attribuire, secondo alcuni, al prevalere<br />

nella redazione finale di una scuola di pensiero "che sull'onda del modello germanico<br />

nazionalsocialista propugnava la sempre più larga utilizzazione delle clausole generali<br />

al fine di trasferire all'interno del sistema del diritto civile principi politici metalegali,<br />

elaborati dai rappresentanti del regime fascista." 168<br />

L'ampliamento anche numerico delle clausole generali fino ad allora conosciute dai<br />

giuristi italiani era concepito anche in rispondenza ad una nuova concezione dei limiti<br />

della autonomia privata.<br />

Si richiedeva, per sanzionare con la giuridicità l'atto di autonomia, che esso non fosse<br />

più solo lecito ma anche idoneo a realizzare funzioni socialmente utili: accanto ai<br />

tradizionali limiti negativi alla autonomia privata se ne introducevano dunque di<br />

167 A. GUARNIERI, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, Riv. Dir. Civ., 1994, I, p.<br />

799<br />

168 A. GUARNIERI, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, p. 799.<br />

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