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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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L'obiezione che appare, anche oggi, più convincente stava tuttavia nella constatazione<br />

della incapacità da parte degli stessi teorici del giudizio di meritevolezza di rintracciare<br />

casi o esempi in cui fosse possibile distinguerlo nettamente dal giudizio di liceità 174 .<br />

Tutte le ipotesi suggerite come idonei luoghi di emersione della necessità di distinguere<br />

i due giudizi si rivelavano come situazioni ripugnanti per l'ordinamento già in base ai<br />

classici criteri di liceità 175 .<br />

Inoltre, a voler sostenere a tutti i costi la opportunità di un controllo sugli atti di<br />

autonomia che seguisse criteri ulteriori a quelli indicati dall'art. 1343 c.c., si<br />

introdurrebbe uno strumento di potenziali abusi, anche ideologici, da parte della<br />

giurisprudenza 176 .<br />

contratto privo di una positiva, specifica utilità sociale vada disapprovato e represso è un’idea illiberale,<br />

che corrisponde ad una concezione dirigistica e paternalistica dell’autonomia privata, in definitiva<br />

negatrice dell’autonomia stessa”.<br />

174 G. GORLA, Il contratto, I, Milano, 1955, p. 216 e ss. Così anche R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto,<br />

in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 10, 2, Torino, 1982, p. 337 i quali notano che “se noi<br />

vogliamo che la formula dell’art. 1322 abbia un senso, non dobbiamo cercare esempi nell’area in cui<br />

l’interesse della parte urti contro interessi collettivi protetti dal diritto (ivi, il contratto sarebbe contrario<br />

all’ordine pubblico o al buon costume), ma nell’area in cui l’interesse è intrinsecamente immeritevole di<br />

protezione, per una sua connaturale insignificanza. Beninteso, è poco probabile che casi siffatti cadano<br />

davanti ai tribunali.”. Tuttavia gli stessi autori propongono altrove una interpretazione diversa (R. SACCO<br />

– G. DE NOVA, Il contratto,I, Torino, 2004, p. 849 e ss.) per la quale l’art. 1322, II comma, c.c., la cui<br />

operatività rimarrebbe limitata ai cntratti atipici, “avverte che non sfugge alla nullità colui che, senza<br />

costituire il rapporto vietato, conclude un contratto che vuol proteggere quello stesso interesse con un<br />

rapporto diverso da quello che corrisponde al contratto tipico”. In altre parole l’art. 1322, II comma, c.c.<br />

svolgerebbe con riferimento ai contratti atipici la funzione di cui è incaricato l’art. 1344 c.c.<br />

175 G. GORLA, Il contratto, I, 218 ss.<br />

176 Così A. GUARNERI, Questioni sull'art. 1322 cod. civ., in Riv. dir. Comm., 1976,II, p. 322 e ss., P.<br />

BARCELLONA, Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, Milano,<br />

1969, p. 212 ss. G. B. FERRI, Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale, in Riv. dir. Comm., 1971,II,<br />

osserva che "affidare il riscontro della rispondenza ai fini economico sociali nel sistema dell'interesse<br />

contrattuale, perseguito dalle parti a parametri quali, appunto, sono quelli della utilità o rilevanza sociale,<br />

lungi dal costituire una felice scelta di criteri oggettivi ed insieme dinamici, rappresenta l'utilizzazione di<br />

criteri generici e imprecisi, attraverso cui il raffronto rischia di porsi tra l'interesse contrattuale e il<br />

personale convincimento del giudice su quelli che debbano considerarsi . Svincolato da limiti di una normativa specifica che per quanto angusti,<br />

posseggono pur sempre il vantaggio di essere certi, il giudice può portare nella individuazione di tali fini<br />

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