“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Verificata la sussistenza, in capo al gestore, di un potere di disposizione, si apre il<br />
problema dell’eventuale abuso del diritto da parte del gestore, ossia della alienazione<br />
del bene in spregio allo scopo della destinazione.<br />
Rispetto a tale eventualità la dottrina ha fin qui espresso due orientamenti.<br />
Parte della dottrina ritiene che il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. non<br />
incida sulla struttura del diritto di proprietà, superando così l’ostacolo del numero<br />
chiuso dei diritti reali. Il vincolo – si osserva - sarebbe puramente e semplicemente<br />
opponibile agli aventi causa del trustee o gestore 411 .<br />
Il vincolo di destinazione, indagato dal punto di vista della circolazione giuridica, si<br />
manifesterebbe come dunque come un vincolo di indisponibilità, tale da non incidere<br />
“sull’attitudine dell’atto di disposizione a modificare la situazione giuridica<br />
preesistente”, ma da determinare piuttosto un mutamento nel “trattamento che la legge è<br />
solita riservare ai terzi nel quadro della vicenda negoziale” 412 .<br />
soggetti nel cui interesse gli oneri pubblicitari sono prescritti”. La tesi non è tuttavia condivisibile e ciò a<br />
partire dalla stessa qualificazione dell’art. 2645 ter c.c. come norma imperativa. Infatti, come chiarisce A.<br />
ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003, p. 46, “per affermare il<br />
carattere imperativo della norma l’interprete (…) dovrà previamente accertare la sussistenza di uno<br />
specifico elemento di indisponibilità nella disciplina dei rimedi e delle sanzioni espressamente previste<br />
dalla legge”, mentre, viceversa, “non si configura (…) la violazione di una norma imperativa in quelle<br />
ipotesi in cui l’ordinamento, di fronte alla lesione per mezzo del contratto di interessi esclusivamente<br />
privati, attribuisce al singolo interessato la facoltà di scegliere se reagire o meno”. Venendo all’art. 2645<br />
ter c.c. si deve notare come esso attribuisca la legittimazione ad agire (per la realizzazione della<br />
destinazione) in primo luogo al conferente e ai beneficiari e, dunque, ai portatori degli interessi lesi. La<br />
possibilità di intervento di una autorità pubblica appare, allo stato attuale, limitato alla circostanza che<br />
essa sia una pubblica amministrazione beneficiaria della destinazione: nell’economia della norma sarebbe<br />
dunque la posizione di beneficiaria che ne legittimerebbe l’intervento non già il suo status di curatrice di<br />
interessi pubblici. Senza contare che lo stesso raffronto dell’art. 2645 ter c.c. e l’art. 1421 c.c. rivela la<br />
mancata previsione, nella prima delle due disposizioni, del potere officioso del giudice.<br />
411 S. MAZZAMUTO, Il trust, in C. CASTRONOVO – S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo,<br />
Milano, 2007, vol. II, p. 632 - 633<br />
412 E. MOSCATI, Vincoli di indisponibilità e rilevanza dell’atto traslativo, in riv. dir. civ. 1972, I, 298, che<br />
precisa: “il meccanismo che deve garantire la realizzazione dell’interesse del terzo comporta<br />
l’assoggettamento del bene ad un onere di destinazione”. Poco oltre (p. 299) l’A. chiarisce inoltre che<br />
“l’onere di destinazione, che consiste nell’assoggettamento di determinati beni ad una finalità estrinseca<br />
rispetto agli interessi divisati dalle parti, è la base su cui poggia l’elemento funzionale dei vincoli di<br />
indisponibilità.(…)” i quali impediscono ogni interferenza tra la posizione del titolare del diritto ed il<br />
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