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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Pertanto, esclusa tale via interpretativa, l'unica tutela per i creditori rimarrebbe affidata<br />

alla azione revocatoria. 165<br />

Le differenze di disciplina con il fondo patrimoniale consentono di superare il dubbio<br />

che, nel caso dell’art. 2645 ter c.c., ci si trovi di fronte ad una mera norma sulla<br />

trascrizione di ipotesi di separazione patrimoniale disciplinate altrove sul piano<br />

sostanziale 166 .<br />

Al contrario, la particolarità della disciplina della garanzia offerta dai beni vincolati ai<br />

creditori della destinazione conferma che la disposizione abbia introdotto una nuova<br />

fattispecie di patrimonio separato.<br />

Se non bastassero al riguardo le differenze con la disciplina dell’art. 170 c.c. possono<br />

ricordarsi anche le norme sulla separazione previste nella disciplina dei patrimoni<br />

destinati ad uno specifico affare o, nel libro delle successioni, del fedecommesso.<br />

Inoltre, che l’art. 2645 ter c.c. sia una ipotesi nuova, lo confermano, non solo l’ inedita<br />

caratterizzazione soggettiva dei beneficiari, ma anche il regime di amministrazione dei<br />

beni vincolati palesemente diverso rispetto a quanto disposto dall’artt. 168-169 c.c. e<br />

dall’art. 693-694 c.c.<br />

Pertanto la domanda circa i confini della fattispecie acquista un rilievo particolare. La<br />

maggiore attenzione della dottrina si è d’altronde soffermata proprio sulla definizione<br />

dell’”interesse meritevole”che la norma introduce quale criterio scriminate per le<br />

destinazioni trascrivibili.<br />

Tale problema è centrale anche nell’ambito di questo lavoro, finalizzato ad indagare i<br />

limiti che la autonomia privata incontra nella disposizione di effetti di separazione<br />

patrimoniale.<br />

i creditori posteriori per crediti non funzionali alla destinazione soccomberebbero sempre, perchè non<br />

potrebbero che trascrivere il pignoramento posteriormente".<br />

165 F. GAZZONI, Osservazioni, p. 238. Come si è già notato in altra parte di questo lavoro, secondo l'A.<br />

l'esito della revocatoria sarebbe peraltro certo in quanto "in presenza di periculum damni, (...) essendo il<br />

contratto di destinazione necessariamente a titolo gratuito, non rileverebbe la partecipatio fraudis (art.<br />

2901, n. 2 c.c.).<br />

166 L’ipotesi è presa in considerazione da P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di<br />

destinazione, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 201 che tuttavia la respinge. Un accenno anche in C.<br />

SCOGNAMIGLIO, L’art. 2645 ter c.c. e le mobili frontiere dell’interesse meritevole di tutela, relazione al<br />

convegno di Foggia – Lucera del 30 – 31 marzo 2007, consultata grazie alla cortesia dell’Autore.<br />

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