“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Pertanto, esclusa tale via interpretativa, l'unica tutela per i creditori rimarrebbe affidata<br />
alla azione revocatoria. 165<br />
Le differenze di disciplina con il fondo patrimoniale consentono di superare il dubbio<br />
che, nel caso dell’art. 2645 ter c.c., ci si trovi di fronte ad una mera norma sulla<br />
trascrizione di ipotesi di separazione patrimoniale disciplinate altrove sul piano<br />
sostanziale 166 .<br />
Al contrario, la particolarità della disciplina della garanzia offerta dai beni vincolati ai<br />
creditori della destinazione conferma che la disposizione abbia introdotto una nuova<br />
fattispecie di patrimonio separato.<br />
Se non bastassero al riguardo le differenze con la disciplina dell’art. 170 c.c. possono<br />
ricordarsi anche le norme sulla separazione previste nella disciplina dei patrimoni<br />
destinati ad uno specifico affare o, nel libro delle successioni, del fedecommesso.<br />
Inoltre, che l’art. 2645 ter c.c. sia una ipotesi nuova, lo confermano, non solo l’ inedita<br />
caratterizzazione soggettiva dei beneficiari, ma anche il regime di amministrazione dei<br />
beni vincolati palesemente diverso rispetto a quanto disposto dall’artt. 168-169 c.c. e<br />
dall’art. 693-694 c.c.<br />
Pertanto la domanda circa i confini della fattispecie acquista un rilievo particolare. La<br />
maggiore attenzione della dottrina si è d’altronde soffermata proprio sulla definizione<br />
dell’”interesse meritevole”che la norma introduce quale criterio scriminate per le<br />
destinazioni trascrivibili.<br />
Tale problema è centrale anche nell’ambito di questo lavoro, finalizzato ad indagare i<br />
limiti che la autonomia privata incontra nella disposizione di effetti di separazione<br />
patrimoniale.<br />
i creditori posteriori per crediti non funzionali alla destinazione soccomberebbero sempre, perchè non<br />
potrebbero che trascrivere il pignoramento posteriormente".<br />
165 F. GAZZONI, Osservazioni, p. 238. Come si è già notato in altra parte di questo lavoro, secondo l'A.<br />
l'esito della revocatoria sarebbe peraltro certo in quanto "in presenza di periculum damni, (...) essendo il<br />
contratto di destinazione necessariamente a titolo gratuito, non rileverebbe la partecipatio fraudis (art.<br />
2901, n. 2 c.c.).<br />
166 L’ipotesi è presa in considerazione da P. SPADA, Conclusioni, in La trascrizione dell’atto negoziale di<br />
destinazione, a cura di M. Bianca, Milano, 2007, p. 201 che tuttavia la respinge. Un accenno anche in C.<br />
SCOGNAMIGLIO, L’art. 2645 ter c.c. e le mobili frontiere dell’interesse meritevole di tutela, relazione al<br />
convegno di Foggia – Lucera del 30 – 31 marzo 2007, consultata grazie alla cortesia dell’Autore.<br />
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