“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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2.9. Negozi di destinazione e azione revocatoria. Dal fondo patrimoniale all’art.<br />
2645 ter c.c.<br />
La revocabilità del negozio di destinazione deve tuttavia fare i conti con i presupposti<br />
fissati dall’art. 2901 c.c.<br />
Ancora una volta utili elementi sono offerti dalle vicende, anche giudiziali, che hanno<br />
riguardato il fondo patrimoniale, istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia<br />
in sostituzione del patrimonio familiare, dal quale si distingue sotto diversi profili.<br />
Quanto all’aspetto della garanzia patrimoniale il legislatore del 1942 aveva previsto,<br />
all’art. 169 c.c., che l’atto di destinazione fosse inefficace nei confronti dei creditori il<br />
cui diritto fosse sorto anteriormente alla trascrizione del vincolo.<br />
Una così forte tutela dei creditori anteriori alla destinazione non è stata riproposta dal<br />
riformatore del 1975; si è aperto pertanto il problema della tutela dei creditori del<br />
conferente il cui titolo non sia inerente ai bisogni della famiglia.<br />
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno reagito operando su diversi profili; da<br />
un lato è stato esteso con larghezza il concetto di "bisogni della famiglia" si da<br />
riconoscere, ex art. 170 c.c., il diritto di esecuzione sui beni vincolati al maggior numero<br />
possibile di soggetti. Da altro punto di vista si è proposta la revocabilità dell’atto<br />
costitutivo del fondo patrimoniale alla stregua degli atti a titolo gratuito per i quali l’art.<br />
2901 c.c. dispone requisiti dell’azione più blandi e favorevoli al creditore.<br />
La qualificazione gratuita dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stata ribadita<br />
anche dalla giurisprudenza fallimentare per ovvie ragioni più attenta alla tutela dei<br />
creditori.<br />
Così se da un lato si è ritenuta applicabile anche al fondo patrimoniale la norma dell'art.<br />
d.d.l. C-5736 nel quale compariva anche la norma qui in commento: "La II Commissione, esaminato il<br />
nuovo testo in oggetto, valutato che l'art. 27 introduce nel codice civile l'art. 2645-ter, mediante il quale si<br />
consente la trascrizione, a fini della opponibilità ai terzi, degli atti con cui bei immobili o beni mobili<br />
iscritti in pubblici registri sono sottoposti a vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi<br />
meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 del codice civile consentirebbe un utilizzo dell'atto di<br />
destinazione per il perseguimento delle più svariate finalità, purché non illecite e giuridicamente<br />
irrilevanti, con la conseguenza di sottrarre facilmente i beni destinati dalle pretese e dalle azioni<br />
creditorie; esprime parere favorevole con la seguente condizione: sia soppresso l'art. 27"<br />
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