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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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2.9. Negozi di destinazione e azione revocatoria. Dal fondo patrimoniale all’art.<br />

2645 ter c.c.<br />

La revocabilità del negozio di destinazione deve tuttavia fare i conti con i presupposti<br />

fissati dall’art. 2901 c.c.<br />

Ancora una volta utili elementi sono offerti dalle vicende, anche giudiziali, che hanno<br />

riguardato il fondo patrimoniale, istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia<br />

in sostituzione del patrimonio familiare, dal quale si distingue sotto diversi profili.<br />

Quanto all’aspetto della garanzia patrimoniale il legislatore del 1942 aveva previsto,<br />

all’art. 169 c.c., che l’atto di destinazione fosse inefficace nei confronti dei creditori il<br />

cui diritto fosse sorto anteriormente alla trascrizione del vincolo.<br />

Una così forte tutela dei creditori anteriori alla destinazione non è stata riproposta dal<br />

riformatore del 1975; si è aperto pertanto il problema della tutela dei creditori del<br />

conferente il cui titolo non sia inerente ai bisogni della famiglia.<br />

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno reagito operando su diversi profili; da<br />

un lato è stato esteso con larghezza il concetto di "bisogni della famiglia" si da<br />

riconoscere, ex art. 170 c.c., il diritto di esecuzione sui beni vincolati al maggior numero<br />

possibile di soggetti. Da altro punto di vista si è proposta la revocabilità dell’atto<br />

costitutivo del fondo patrimoniale alla stregua degli atti a titolo gratuito per i quali l’art.<br />

2901 c.c. dispone requisiti dell’azione più blandi e favorevoli al creditore.<br />

La qualificazione gratuita dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stata ribadita<br />

anche dalla giurisprudenza fallimentare per ovvie ragioni più attenta alla tutela dei<br />

creditori.<br />

Così se da un lato si è ritenuta applicabile anche al fondo patrimoniale la norma dell'art.<br />

d.d.l. C-5736 nel quale compariva anche la norma qui in commento: "La II Commissione, esaminato il<br />

nuovo testo in oggetto, valutato che l'art. 27 introduce nel codice civile l'art. 2645-ter, mediante il quale si<br />

consente la trascrizione, a fini della opponibilità ai terzi, degli atti con cui bei immobili o beni mobili<br />

iscritti in pubblici registri sono sottoposti a vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi<br />

meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 del codice civile consentirebbe un utilizzo dell'atto di<br />

destinazione per il perseguimento delle più svariate finalità, purché non illecite e giuridicamente<br />

irrilevanti, con la conseguenza di sottrarre facilmente i beni destinati dalle pretese e dalle azioni<br />

creditorie; esprime parere favorevole con la seguente condizione: sia soppresso l'art. 27"<br />

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