“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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patrimoniale), l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli, l’eredità beneficiata, i<br />
fondi di previdenza di cui all’art. 2117 c.c.. Al di fuori di queste ipotesi, l’autonomia<br />
privata non era autorizzata a destinare ad uno scopo, con efficacia reale, un patrimonio<br />
che rimanesse distinto dal patrimonio generale 54 . La stessa disciplina del mandato<br />
confermava, all’ art. 1707 c.c., che la destinazione dei beni del mandatario al<br />
ritrasferimento non è rilevante di per se, ma solo in virtù del rispetto di determinate<br />
formalità. Significativa è, in tal senso, la parte della norma relativa ai beni immobili o<br />
mobili in pubblici registri: “i creditori del mandatario non possono far valere le loro<br />
ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome<br />
proprio, purché, (…) trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici<br />
registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della<br />
domanda giudiziale diretta a conseguirlo”. A differenza della disciplina del mandato di<br />
acquisto di beni mobili, ad essere qui opponibile non è il mandato in sé e per sé, bensì,<br />
nella situazione per così dire fisiologica, l’atto di ritrasferimento al mandante, secondo<br />
la regola generale fissata dall’art. 2914 n.1 55 .<br />
54 Significativo, in tal senso, il dibattito che ha riguardato l’ammissibilità della fondazione non<br />
riconosciuta. In dottrina si era espresso in senso favorevole F. GALGANO, Sull’ammissibilità d’una<br />
fondazione non riconosciuta, in Riv. dir. civ. 1963, II, 172 e ss. Contra, P. RESCIGNO, Fondazione (dir.<br />
civ.), in Enc. Diritto, vol. XVII, Milano, 1968, p. 805. In generale si veda pure G. MARASÀ, Le società,<br />
p. 4: “Che l’autonomia (patrimoniale n.d.r.) si produca soltanto nei casi previsti dalla legge si spiega<br />
considerando il carattere reale di tale effetto. Infatti, il vincolo di destinazione che grava sui beni formanti<br />
il patrimonio autonomo è rilevante non solo inter partes (…) ma s’impone erga omnes e si riflette, quindi,<br />
anche sulla posizione dei terzi creditori”. Nel diritto commerciale il problema della derogabilità del<br />
regime di responsabilità si era posto quale snodo necessario nelle indagini relative al tema delle società<br />
atipiche. Sul punto P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, in particolare p. 73: “I tipi di società<br />
sinché si riconoscono come tipi di responsabilità, sono sì inderogabili ma, diremmo, naturalmente<br />
inderogabili perché estranei all’area dell’autonomia negoziale e quindi insensibili alle determinazioni dei<br />
privati”.<br />
55 In senso diverso l’opinione di A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1984, p. 281:<br />
“la ratio ispiratrice della previsione normativa in esame va a nostro avviso ricollegata ad una tendenziale<br />
equiparazione, da parte della legge, ricollegata ad una tendenziale equiparazione, da parte della legge,<br />
della posizione dei creditori (del mandatario) a quella del loro debitore. Atteso il ruolo meramente<br />
strumentale dell’acquisto del mandatario, non diversamente da questo anche i suoi creditori non possono<br />
disattendere nei rapporti col mandante il valore programmatico del mandato e pretendere di considerare<br />
l’acquisto del loro debitore come finale, come fonte, cioè, di un incremento in senso economico del suo<br />
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