17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

patrimoniale), l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli, l’eredità beneficiata, i<br />

fondi di previdenza di cui all’art. 2117 c.c.. Al di fuori di queste ipotesi, l’autonomia<br />

privata non era autorizzata a destinare ad uno scopo, con efficacia reale, un patrimonio<br />

che rimanesse distinto dal patrimonio generale 54 . La stessa disciplina del mandato<br />

confermava, all’ art. 1707 c.c., che la destinazione dei beni del mandatario al<br />

ritrasferimento non è rilevante di per se, ma solo in virtù del rispetto di determinate<br />

formalità. Significativa è, in tal senso, la parte della norma relativa ai beni immobili o<br />

mobili in pubblici registri: “i creditori del mandatario non possono far valere le loro<br />

ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome<br />

proprio, purché, (…) trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici<br />

registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell’atto di ritrasferimento o della<br />

domanda giudiziale diretta a conseguirlo”. A differenza della disciplina del mandato di<br />

acquisto di beni mobili, ad essere qui opponibile non è il mandato in sé e per sé, bensì,<br />

nella situazione per così dire fisiologica, l’atto di ritrasferimento al mandante, secondo<br />

la regola generale fissata dall’art. 2914 n.1 55 .<br />

54 Significativo, in tal senso, il dibattito che ha riguardato l’ammissibilità della fondazione non<br />

riconosciuta. In dottrina si era espresso in senso favorevole F. GALGANO, Sull’ammissibilità d’una<br />

fondazione non riconosciuta, in Riv. dir. civ. 1963, II, 172 e ss. Contra, P. RESCIGNO, Fondazione (dir.<br />

civ.), in Enc. Diritto, vol. XVII, Milano, 1968, p. 805. In generale si veda pure G. MARASÀ, Le società,<br />

p. 4: “Che l’autonomia (patrimoniale n.d.r.) si produca soltanto nei casi previsti dalla legge si spiega<br />

considerando il carattere reale di tale effetto. Infatti, il vincolo di destinazione che grava sui beni formanti<br />

il patrimonio autonomo è rilevante non solo inter partes (…) ma s’impone erga omnes e si riflette, quindi,<br />

anche sulla posizione dei terzi creditori”. Nel diritto commerciale il problema della derogabilità del<br />

regime di responsabilità si era posto quale snodo necessario nelle indagini relative al tema delle società<br />

atipiche. Sul punto P. SPADA, La tipicità delle società, Padova, 1974, in particolare p. 73: “I tipi di società<br />

sinché si riconoscono come tipi di responsabilità, sono sì inderogabili ma, diremmo, naturalmente<br />

inderogabili perché estranei all’area dell’autonomia negoziale e quindi insensibili alle determinazioni dei<br />

privati”.<br />

55 In senso diverso l’opinione di A. LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, 1984, p. 281:<br />

“la ratio ispiratrice della previsione normativa in esame va a nostro avviso ricollegata ad una tendenziale<br />

equiparazione, da parte della legge, ricollegata ad una tendenziale equiparazione, da parte della legge,<br />

della posizione dei creditori (del mandatario) a quella del loro debitore. Atteso il ruolo meramente<br />

strumentale dell’acquisto del mandatario, non diversamente da questo anche i suoi creditori non possono<br />

disattendere nei rapporti col mandante il valore programmatico del mandato e pretendere di considerare<br />

l’acquisto del loro debitore come finale, come fonte, cioè, di un incremento in senso economico del suo<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!