“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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3.1 Introduzione<br />
Il percorso di questa trattazione impone ora di confrontare l’attuale aquis del diritto<br />
italiano in tema di separazione patrimoniale con quanto avviene nell’ambito di altre<br />
esperienze giuridiche.<br />
È evidente che il primo confronto debba essere svolto con i sistemi di common law che,<br />
mediante l’istituto del trust, si pongono come inevitabile punto di riferimento in questa<br />
materia 321 .<br />
Rinviando di alcune pagine una descrizione analitica di tale istituto, si deve rilevare che<br />
esso sia il frutto di un ordinamento che si differenzia notevolmente, nelle linee generali,<br />
dai sistemi di civil law.<br />
Il common law ha infatti elaborato una propria concezione delle situazioni reali, che non<br />
ne consente la scontata equiparazione con la proprietà assoluta e i diritti reali della<br />
tradizione continentale 322 .<br />
Pure diverso è il sistema delle garanzie del credito che non conosce una regola<br />
assimilabile a quella di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c. o al divieto legale del<br />
patto commissorio 323 .<br />
Inoltre, il sistema inglese è caratterizzato da una duplicità ordinamentale rappresentata<br />
dalla compresenza di regole di common law e di equity, dove le prime sono corrette,<br />
321 In questo senso si veda la pur enfatica espressione di J. LIMPENS, prefazione a C. DE WULF, The trust<br />
and corresponding Institutions in the civil law, Bruxelles, 1965, p. 10: “Rome has made a syntesis of the<br />
law of contract; France a synthesis of the law of torts; England a synthesis of the law of fiduciary<br />
relationships”.<br />
322 Ex multis R. DAVID – C. JAUFFRET – SPINOSI, I grandi sistemi giuridici comparati, Padova, 1994, p.<br />
307<br />
323 Il principio della responsabilità universale del debitore per le obbligazioni assunte rimane comunque la<br />
regola di default anche nei paesi di common law. In tal senso è l’opinione di H. HANSMANN – R.<br />
KRAAKMAN, Property, contract, and verification: the numerus clausus problem and the divisibility of<br />
rights, in Journal of Legal Studies, XXXI, 2002, p. 403: “in effect, the law simply presumes, as a default<br />
rule, that all of a person’s creditors are granted a security interest in all of the person’s assets and that<br />
those security interests will have equal priority”.<br />
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