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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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3.1 Introduzione<br />

Il percorso di questa trattazione impone ora di confrontare l’attuale aquis del diritto<br />

italiano in tema di separazione patrimoniale con quanto avviene nell’ambito di altre<br />

esperienze giuridiche.<br />

È evidente che il primo confronto debba essere svolto con i sistemi di common law che,<br />

mediante l’istituto del trust, si pongono come inevitabile punto di riferimento in questa<br />

materia 321 .<br />

Rinviando di alcune pagine una descrizione analitica di tale istituto, si deve rilevare che<br />

esso sia il frutto di un ordinamento che si differenzia notevolmente, nelle linee generali,<br />

dai sistemi di civil law.<br />

Il common law ha infatti elaborato una propria concezione delle situazioni reali, che non<br />

ne consente la scontata equiparazione con la proprietà assoluta e i diritti reali della<br />

tradizione continentale 322 .<br />

Pure diverso è il sistema delle garanzie del credito che non conosce una regola<br />

assimilabile a quella di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c. o al divieto legale del<br />

patto commissorio 323 .<br />

Inoltre, il sistema inglese è caratterizzato da una duplicità ordinamentale rappresentata<br />

dalla compresenza di regole di common law e di equity, dove le prime sono corrette,<br />

321 In questo senso si veda la pur enfatica espressione di J. LIMPENS, prefazione a C. DE WULF, The trust<br />

and corresponding Institutions in the civil law, Bruxelles, 1965, p. 10: “Rome has made a syntesis of the<br />

law of contract; France a synthesis of the law of torts; England a synthesis of the law of fiduciary<br />

relationships”.<br />

322 Ex multis R. DAVID – C. JAUFFRET – SPINOSI, I grandi sistemi giuridici comparati, Padova, 1994, p.<br />

307<br />

323 Il principio della responsabilità universale del debitore per le obbligazioni assunte rimane comunque la<br />

regola di default anche nei paesi di common law. In tal senso è l’opinione di H. HANSMANN – R.<br />

KRAAKMAN, Property, contract, and verification: the numerus clausus problem and the divisibility of<br />

rights, in Journal of Legal Studies, XXXI, 2002, p. 403: “in effect, the law simply presumes, as a default<br />

rule, that all of a person’s creditors are granted a security interest in all of the person’s assets and that<br />

those security interests will have equal priority”.<br />

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