“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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In conclusione l’ordinamento italiano offre ai privati, per ciascuna esigenza, un diverso<br />
strumento di destinazione e separazione patrimoniale, rispetto al quale disciplina i<br />
relativi spazi di derogabilità.<br />
Questi ultimi dovranno essere rispettati anche a voler accogliere la tesi per la quale<br />
sarebbe oggi definitivamente possibile la costituzione di trust interni. Nei limiti di tale<br />
precisazione, rimane condivisibile l’affermazione per la quale “il legislatore ha<br />
insomma tracciato” con l’art. 2645 ter c.c. “i parametri generali della destinazione<br />
patrimoniale (…) ed in questo modo ha introdotto una categoria generale effettuale<br />
prima sconosciuta.” Pertanto, in tale prospettiva, “anche l’istituto del trust, che pure<br />
rientra nella categoria generale dei negozi di destinazione, dovrà d’ora in poi misurarsi<br />
con la nuova normativa” dovendo rispettare “i parametri fissati dalla norma in generale,<br />
per qualsiasi atto che produca l’effetto destinatorio previsto” 395 .<br />
Tale conclusione vale, ovviamente, non solo con riferimento ai limiti posti dall’art.<br />
2645 ter c.c. ma anche con riguardo alla disciplina degli art. 167 e ss. nel diritto di<br />
famiglia e, nel diritto societario e finanziario, degli artt. 2447- bis c.c. 396 e ss. o, ancora,<br />
alla norme che regolano l’attività di cartolarizzazione.<br />
È necessario sottolineare tuttavia che ciascuna delle suddette ipotesi di separazione<br />
patrimoniale presenta peculiarità proprie che la rende irriducibile ad una assimilazione<br />
e ss., S. MATRUZZI, Le tecniche di separazione offerte dal nuovo diritto delle società di capitali, in G.<br />
MARICONDA, Il trust interno, Napoli, 2005, 157 e ss. e in particolare p. 173.<br />
395 U. STEFINI, La destinazione patrimoniale dopo il nuovo articolo 2645 ter c.c., in Giust. Civ. 2008, V,<br />
p. 1835. Nello stesso senso l’opinione di C.M. BIANCA, Conclusioni, in M. Bianca (a cura di), La<br />
trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 ter c.c. del codice civile, Milano, 2007, p.<br />
196, che rispetto al problema della ammissibilità di un trust pienamente interno osserva “sul piano<br />
obbligatori, finché l’atto non contrasti con limiti imperativi, credo che questo sia possibile. Non è invece<br />
possibile giudicare sulla opponibilità di questo trust sulla base della legge straniera. (…) Per raggiungere<br />
il traguardo della opponibilità il trust deve sottostare a quelli che sono i requisiti minimi dettati ormai in<br />
maniera quasi sicura dalla nostra legge. Ci vorrà intanto l’atto pubblico, ci vorrà anche la meritevolezza<br />
dell’interesse perché “ essa, “(…) condizionando la validità dell’atto di destinazione, debba essere<br />
presente in tutti i casi in cui si voglia realizzare l’obbiettivo di creare un vincolo che sia poi opponibile nei<br />
confronti dei terzi”, rimanendo infine da verificare se “l’opponibilità del vincolo possa estendersi ai vari<br />
contenuti del trust”.<br />
396 Una “prossimità tipologica” delle due figure di patrimoni destinati con il trust è riscontrata in dottrina<br />
da G. VOLPE PUTZOLU, Fattispecie di “separazione patrimoniale” nell’attuale quadro normativo, in M.<br />
Bianca, La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 – ter del codice civile., p. 187.<br />
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