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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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In conclusione l’ordinamento italiano offre ai privati, per ciascuna esigenza, un diverso<br />

strumento di destinazione e separazione patrimoniale, rispetto al quale disciplina i<br />

relativi spazi di derogabilità.<br />

Questi ultimi dovranno essere rispettati anche a voler accogliere la tesi per la quale<br />

sarebbe oggi definitivamente possibile la costituzione di trust interni. Nei limiti di tale<br />

precisazione, rimane condivisibile l’affermazione per la quale “il legislatore ha<br />

insomma tracciato” con l’art. 2645 ter c.c. “i parametri generali della destinazione<br />

patrimoniale (…) ed in questo modo ha introdotto una categoria generale effettuale<br />

prima sconosciuta.” Pertanto, in tale prospettiva, “anche l’istituto del trust, che pure<br />

rientra nella categoria generale dei negozi di destinazione, dovrà d’ora in poi misurarsi<br />

con la nuova normativa” dovendo rispettare “i parametri fissati dalla norma in generale,<br />

per qualsiasi atto che produca l’effetto destinatorio previsto” 395 .<br />

Tale conclusione vale, ovviamente, non solo con riferimento ai limiti posti dall’art.<br />

2645 ter c.c. ma anche con riguardo alla disciplina degli art. 167 e ss. nel diritto di<br />

famiglia e, nel diritto societario e finanziario, degli artt. 2447- bis c.c. 396 e ss. o, ancora,<br />

alla norme che regolano l’attività di cartolarizzazione.<br />

È necessario sottolineare tuttavia che ciascuna delle suddette ipotesi di separazione<br />

patrimoniale presenta peculiarità proprie che la rende irriducibile ad una assimilazione<br />

e ss., S. MATRUZZI, Le tecniche di separazione offerte dal nuovo diritto delle società di capitali, in G.<br />

MARICONDA, Il trust interno, Napoli, 2005, 157 e ss. e in particolare p. 173.<br />

395 U. STEFINI, La destinazione patrimoniale dopo il nuovo articolo 2645 ter c.c., in Giust. Civ. 2008, V,<br />

p. 1835. Nello stesso senso l’opinione di C.M. BIANCA, Conclusioni, in M. Bianca (a cura di), La<br />

trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 ter c.c. del codice civile, Milano, 2007, p.<br />

196, che rispetto al problema della ammissibilità di un trust pienamente interno osserva “sul piano<br />

obbligatori, finché l’atto non contrasti con limiti imperativi, credo che questo sia possibile. Non è invece<br />

possibile giudicare sulla opponibilità di questo trust sulla base della legge straniera. (…) Per raggiungere<br />

il traguardo della opponibilità il trust deve sottostare a quelli che sono i requisiti minimi dettati ormai in<br />

maniera quasi sicura dalla nostra legge. Ci vorrà intanto l’atto pubblico, ci vorrà anche la meritevolezza<br />

dell’interesse perché “ essa, “(…) condizionando la validità dell’atto di destinazione, debba essere<br />

presente in tutti i casi in cui si voglia realizzare l’obbiettivo di creare un vincolo che sia poi opponibile nei<br />

confronti dei terzi”, rimanendo infine da verificare se “l’opponibilità del vincolo possa estendersi ai vari<br />

contenuti del trust”.<br />

396 Una “prossimità tipologica” delle due figure di patrimoni destinati con il trust è riscontrata in dottrina<br />

da G. VOLPE PUTZOLU, Fattispecie di “separazione patrimoniale” nell’attuale quadro normativo, in M.<br />

Bianca, La trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 – ter del codice civile., p. 187.<br />

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