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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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piena al trust di diritto inglese (o di altro ordinamento) che si distingue a sua volta per<br />

un’identità complessa 397 . Quest’ultima verrò inevitabilmente tradita al momento<br />

dell’interazione con l’ordinamento italiano negli ambiti in cui ne è ammessa<br />

l’operatività. Pertanto, più correttamente, l’ammissibilità del trust nel nostro<br />

ordinamento sembra condivisibile solo assumendo come termine di paragone un trust<br />

amorfo, intendendo come tale ogni relazione fiduciaria a rilevanza reale.<br />

3.3.1. La tutela dei beneficiari del negozio di destinazione.<br />

Come si è già spiegato nel secondo capitolo la fattispecie di cui all’art. 2645 ter c.c. può<br />

coinvolgere anche tre soggetti: conferente, gestore e beneficiario. Peraltro la posizione<br />

di conferente e gestore possono coincidere nello stesso soggetto.<br />

Anche in questi casi, tuttavia, si pone il problema della attuazione della destinazione, o<br />

meglio, degli strumenti di tutela a disposizione del beneficiario nel caso di una gestione<br />

infedele da parte del soggetto incaricato.<br />

La gestione infedele potrà manifestarsi come inerzia o ritardo nella attuazione della<br />

destinazione, oppure, caso più frequentemente considerato, nella alienazione, in<br />

violazione dello scopo della gestione, dei beni e/o dei frutti vincolati.<br />

Proprio con riguardo a questa ultima ipotesi la dottrina italiana si era in passato<br />

cimentata nella individuazione del rimedio più acconcio a dare protezione agli interessi<br />

397 In tal senso proprio C.M. Bianca, Conclusioni, in M. Bianca (a cura di), La trascrizione dell’atto<br />

negoziale di destinazione, Milano, 2007, p. 196 precisava che “il trust e la destinazione del vincolo, così<br />

come prevista da questa norma (l’art. 2645 ter c.c., n.d.r.) non sono la stessa cosa. (…) La destinazione<br />

del vincolo trova una disciplina che non è coincidente con quella desumibile dalle leggi – piuttosto<br />

nebulose – sui trusts. (…) La nuova legge non ha recepito il trust nell’ambito del nostro ordinamento.”<br />

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