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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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quello dei portatori dei titoli. 140<br />

L'assunto è condivisibile, ma deve essere precisato.<br />

Dal punto di vista scelto per questa indagine non può non notarsi che destinazione e<br />

separazione patrimoniali emergono, addirittura, quali condizioni indefettebili per lo<br />

svolgimento della attività di cartolarizzazione.<br />

L'autonomia privata non potrebbe, in altre parole, compiere o programmare operazioni<br />

di cartolarizzazione derogando alla destinazione e alla separazione patrimoniale<br />

disposte dagli art. 1 e 3 della l. 130/1999.<br />

La separazione patrimoniale disposta dalla l. 130/1999 si pone quindi quale disciplina<br />

inderogabile della (e dalla) autonomia privata.<br />

Lo stesso atteggiamento del Legislatore deve rinvenirsi anche in una disciplina più<br />

recente. E' il caso all'art. 117 del d. lgs. 209/2005 (il c.d. Codice delle assicurazioni<br />

private). Con tale testo normativo il legislatore ha inteso sistemare la disciplina<br />

dell'attività assicurativa e riassicurativa. Una parte del nuovo codice delle assicurazioni<br />

private è dedicata alle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di<br />

intermediazione finanziaria e alla descrizione degli obblighi comportamentali che gli<br />

intermediari assicurativi devono assolvere.<br />

Tra questi ultimi rientra la previsione del summenzionato art. 117 (rubricato,<br />

"Separazione patrimoniale") che dispone: "i premi pagati all'intermediario e le somme<br />

destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se<br />

regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale<br />

può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità e che<br />

costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2.<br />

Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di<br />

creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le<br />

azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al<br />

singolo assicurato o alla singola assicurazione".<br />

Il testo della disposizione, come evidente, determina non solo la separazione<br />

140 R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, 2004, in particolare alla p. 65 dove, commentando<br />

la l. 409/2001 che prevede la possibilità di utilizzare la cartolarizzazione anche con riferimento ai crediti<br />

d'imposta e contributivi, nota come tale testo normativo "mira a conciliare l'interesse generale (dello<br />

Stato) con l'interesse (particolare) dei titoli acquistati, individuando nella separazione patrimoniale lo<br />

strumento maggiormente idoneo a realizzare il contemperamento di tali differenti esigenze"<br />

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