“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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quello dei portatori dei titoli. 140<br />
L'assunto è condivisibile, ma deve essere precisato.<br />
Dal punto di vista scelto per questa indagine non può non notarsi che destinazione e<br />
separazione patrimoniali emergono, addirittura, quali condizioni indefettebili per lo<br />
svolgimento della attività di cartolarizzazione.<br />
L'autonomia privata non potrebbe, in altre parole, compiere o programmare operazioni<br />
di cartolarizzazione derogando alla destinazione e alla separazione patrimoniale<br />
disposte dagli art. 1 e 3 della l. 130/1999.<br />
La separazione patrimoniale disposta dalla l. 130/1999 si pone quindi quale disciplina<br />
inderogabile della (e dalla) autonomia privata.<br />
Lo stesso atteggiamento del Legislatore deve rinvenirsi anche in una disciplina più<br />
recente. E' il caso all'art. 117 del d. lgs. 209/2005 (il c.d. Codice delle assicurazioni<br />
private). Con tale testo normativo il legislatore ha inteso sistemare la disciplina<br />
dell'attività assicurativa e riassicurativa. Una parte del nuovo codice delle assicurazioni<br />
private è dedicata alle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di<br />
intermediazione finanziaria e alla descrizione degli obblighi comportamentali che gli<br />
intermediari assicurativi devono assolvere.<br />
Tra questi ultimi rientra la previsione del summenzionato art. 117 (rubricato,<br />
"Separazione patrimoniale") che dispone: "i premi pagati all'intermediario e le somme<br />
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se<br />
regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale<br />
può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità e che<br />
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2.<br />
Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di<br />
creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le<br />
azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al<br />
singolo assicurato o alla singola assicurazione".<br />
Il testo della disposizione, come evidente, determina non solo la separazione<br />
140 R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, 2004, in particolare alla p. 65 dove, commentando<br />
la l. 409/2001 che prevede la possibilità di utilizzare la cartolarizzazione anche con riferimento ai crediti<br />
d'imposta e contributivi, nota come tale testo normativo "mira a conciliare l'interesse generale (dello<br />
Stato) con l'interesse (particolare) dei titoli acquistati, individuando nella separazione patrimoniale lo<br />
strumento maggiormente idoneo a realizzare il contemperamento di tali differenti esigenze"<br />
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