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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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patrimoniale. 158 L'accoglimento di questa azione passa, come noto, attraverso la verifica<br />

di alcuni presupposti che variano a seconda della natura gratuita o onerosa dell'atto<br />

impugnato. Assai semplificati sono gli oneri probatori che incombono in capo al<br />

creditore ove l'atto impugnato sia a titolo gratuito. La giurisprudenza ha finora, senza<br />

oscillazioni, optato per la natura gratuita del conferimento dei beni nel fondo, sia che<br />

provenga dai coniugi che da un terzo. 159 Alcuni in dottrina ritengono, tuttavia, che l'atto<br />

costitutivo del fondo patrimoniale non può essere assimilato in via generale agli atti a<br />

titolo gratuito. Si osserva infatti come l'atto di conferimento dei beni nel fondo debba<br />

essere considerato a titolo oneroso quando costituisca modalità di adempimento<br />

dell'obbligazione di contribuzione dei coniugi, nonché quando "avvantaggia creditori<br />

familiari il cui diritto è nato posteriormente alla stipulazione" del fondo "in quanto il<br />

credito sorge già garantito; ed infatti detta garanzia è considerata per legge, elemento<br />

che influisce sulla stessa concessione del credito" 160 . L'opinione, ancorché isolata, ha il<br />

pregio di evidenziare il conflitto - su cui si tornerà in seguito - tra i creditori interessati<br />

all'azione revocatoria e i creditori "titolati" che, al contrario, si avvantaggiano dal<br />

mantenimento del vincolo.<br />

Venendo ora ad analizzare la disciplina del fondo patrimoniale dal punto di vista<br />

prescelto si deve notare che, in base all'art. 170 c.c., il legislatore consente ai coniugi di<br />

sacrificare le ragioni di alcuni creditori che, seppure il loro titolo sia anteriore alla<br />

destinazione, non potranno soddisfarsi sui beni vincolati ai bisogni della famiglia.<br />

Il costo di questo sacrificio, che il legislatore limita il più possibile mediante il<br />

riferimento al ricordato stato soggettivo del creditore, è evidentemente ammesso per il<br />

perseguimento di un interesse, oltre che preselezionato dal legislatore, particolarmente<br />

rilevante e chiaramente espresso nella Costituzione. Le ragioni di tale gruppo di<br />

creditori rimangono affidate, come visto, al positivo esito della azione revocatoria.<br />

Arrivati a questo punto si può tentare un raffronto tra le destinazioni patrimoniali<br />

158 Per un esame delle decisioni in tema di azione revocatoria di fondo patrimoniale si veda A. GALASSO,<br />

Del regime patrimoniale della famiglia, Bologna - Roma, p. 173 e ss. che nota, alla pagina 175: "La<br />

considerazione di carattere generale che può trarsi dal panorama giurisprudenziale è che nel contrasto fra<br />

l'interesse della famiglia e l'interesse dei creditori i giudici tendono a dar prevalenza al secondo".<br />

159 A. GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, p. 121 e ss., T. AULETTA, Il fondo patrimoniale,<br />

p. 417.<br />

160 T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, p. 420.<br />

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