17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

destinazione la pubblica amministrazione.<br />

Tale circostanza sembra suggerire che l’apertura della disposizione in esame nei<br />

confronti di altri enti possa essere interpretata come possibilità di una destinazione a<br />

favore di soggetti di diritto non personificati.<br />

L’utilizzazione del termine “enti” in luogo di persone giuridiche può anzi far ritenere<br />

ancora una volta che il Legislatore si sia voluto orientare per una destinazione<br />

patrimoniale a scopi non economici e di particolare apprezzabilità sul piano sociale,<br />

come quelli dei partiti politici e dei sindacati che rivestono la forma di associazioni non<br />

riconosciute.<br />

Potrebbero inoltre ammettersi destinazione patrimoniali a favore delle imprese sociali di<br />

cui al già ricordato d. lgs. 155/2006. Tuttavia, questa volta, il riferimento alla disciplina<br />

sociale non sarebbe operato per definire l’interesse meritevole, bensì per individuare il<br />

soggetto beneficiario della destinazione.<br />

Una destinazione patrimoniale con effetto di separazione a favore di soggetti che<br />

svolgano attività di utilità sociale, ancorché economica, è infatti conforme alle recenti<br />

indicazioni costituzionali, quali l’art. 118, IV comma, Cost. 210<br />

La prospettata eventualità di una destinazione a favore di imprese sociali, ove<br />

quest’ultime siano esercitane in forme diverse dall’impresa individuale, pone il<br />

problema dell’ammissibilità, di patrimoni separati in capo al medesimo ente, che oltre<br />

beneficiario sia gestore dei beni vincolati ai sensi dell’art. 2645 ter c.c..<br />

Sotto questo profilo tale articolo deve essere confrontato con l’art. 32 c.c. che dispone<br />

nel caso di “trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o<br />

lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità<br />

governativa, devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno<br />

fini analoghi” 211 .<br />

L’art. 32 ammette implicitamente che una fondazione possa essere titolare di beni con<br />

destinazione diversa da quella sua propria, destinazione che, secondo gli autori che si<br />

210 “Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, favoriscono l’autonoma iniziativa dei<br />

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di<br />

sussidiarietà”.<br />

211 Segnala, seppur laconicamente, la necessità di confrontare l’art.32 c.c. con l’art. 2645 ter c.c. M.V. DE<br />

GIORGI, sub. art. 32, in G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario breve al Codice Civile, Padova, 2007, p.<br />

127.<br />

84

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!