“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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destinazione la pubblica amministrazione.<br />
Tale circostanza sembra suggerire che l’apertura della disposizione in esame nei<br />
confronti di altri enti possa essere interpretata come possibilità di una destinazione a<br />
favore di soggetti di diritto non personificati.<br />
L’utilizzazione del termine “enti” in luogo di persone giuridiche può anzi far ritenere<br />
ancora una volta che il Legislatore si sia voluto orientare per una destinazione<br />
patrimoniale a scopi non economici e di particolare apprezzabilità sul piano sociale,<br />
come quelli dei partiti politici e dei sindacati che rivestono la forma di associazioni non<br />
riconosciute.<br />
Potrebbero inoltre ammettersi destinazione patrimoniali a favore delle imprese sociali di<br />
cui al già ricordato d. lgs. 155/2006. Tuttavia, questa volta, il riferimento alla disciplina<br />
sociale non sarebbe operato per definire l’interesse meritevole, bensì per individuare il<br />
soggetto beneficiario della destinazione.<br />
Una destinazione patrimoniale con effetto di separazione a favore di soggetti che<br />
svolgano attività di utilità sociale, ancorché economica, è infatti conforme alle recenti<br />
indicazioni costituzionali, quali l’art. 118, IV comma, Cost. 210<br />
La prospettata eventualità di una destinazione a favore di imprese sociali, ove<br />
quest’ultime siano esercitane in forme diverse dall’impresa individuale, pone il<br />
problema dell’ammissibilità, di patrimoni separati in capo al medesimo ente, che oltre<br />
beneficiario sia gestore dei beni vincolati ai sensi dell’art. 2645 ter c.c..<br />
Sotto questo profilo tale articolo deve essere confrontato con l’art. 32 c.c. che dispone<br />
nel caso di “trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o<br />
lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità<br />
governativa, devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno<br />
fini analoghi” 211 .<br />
L’art. 32 ammette implicitamente che una fondazione possa essere titolare di beni con<br />
destinazione diversa da quella sua propria, destinazione che, secondo gli autori che si<br />
210 “Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, favoriscono l’autonoma iniziativa dei<br />
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di<br />
sussidiarietà”.<br />
211 Segnala, seppur laconicamente, la necessità di confrontare l’art.32 c.c. con l’art. 2645 ter c.c. M.V. DE<br />
GIORGI, sub. art. 32, in G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario breve al Codice Civile, Padova, 2007, p.<br />
127.<br />
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