“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Ciascuno dei postulati suddetti, e quindi lo stesso principio del numerus clasusus, deve<br />
oggi essere verificato alla luce della disciplina introdotta dall'art. 2645 ter c.c.<br />
La circostanza è stata già segnalata, talvolta con preoccupazione, in dottrina.<br />
Infatti per alcuni, pur nei limiti fissati dalla nuova disposizione, "sarebbe ora possibile<br />
strutturare un diritto di , realmente al<br />
perseguimento di specifici interessi meritevoli di tutela, la cui violazione legittima<br />
qualunque interessato a reagire facendo valere erga omnes l'inefficacia dell'atto<br />
compiuto in contrasto con il vincolo di destinazione" 251 . Ciò non solo nel caso in cui<br />
le parti del negozio stabiliscano un vero e proprio divieto di alienazione. Il vincolo di<br />
destinazione reso opponibile ai creditori del proprietario indica infatti "un modo di<br />
essere della proprietà, la quale genera utilità destinate non già al suo titolare, ma ad un<br />
beneficiario" 252 in quanto - dispone la norma- "i beni conferiti e i loro frutti possono<br />
essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione" e per la<br />
realizzazione dello scopo può agire "qualsiasi interessato".<br />
Prendendo qui a prestito le considerazioni svolte in tema di proprietà fiduciaria nella<br />
prima metà del secolo scorso, è evidente che le suddette limitazioni al diritto di<br />
proprietà "non sono più semplici compressioni o riduzioni del contenuto del diritto a cui<br />
si riferiscono; esse operano in modo da ridurlo a semplice forma, sicché a ragione si<br />
parla di proprietà formale" 253 .<br />
legislatore". Alla base di tale teorizzazione vi era "il convincimento che le situazioni soggettive, per le<br />
quali, in un certo tipo di assetto economico si potrebbe giustificare la tutela dell'opponibilità, sono già<br />
qualificabili come diritti reali in base ad indici legislativi (p. 582)". L'ingresso del "principio di tipicità dei<br />
diritti reali (inteso come sottrazione ai privati di qualsiasi competenza in materia di diritti reali), è stato il<br />
risultato del combinarsi di tre fattori: a) l'attenzione dedicata dal legislatore ai problemi direttamente o<br />
indirettamente connessi con la figura del diritto reale; b) la organizzazione del sistema economico in<br />
forme di ricchezza che non sollecitavano una rottura, in via interpretativa, del tradizionale quadro dei<br />
diritti reali; c) l'emersione di un nuovo punto di vista (...) circa la non funzionalità allo sviluppo<br />
capitalistico degli interessi tutelati da un'eventuale atipicità dei diritti reali (p.584-585)".<br />
251 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 169 ss.; l'A. ritiene<br />
inoltre che l'art. 2645 ter c.c.. renda possibile una configurazione, diversa da quella tradizionale, del<br />
negozio di destinazione tale per cui "non si riscontra la dicotomia tra effetto esterno di natura reale ed<br />
effetto puramente interno di natura obbligatoria; l'effetto è qui unitario, come riflesso della conformazione<br />
del diritto reale che costituisce oggetto del negozio".<br />
252 A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui, p. 169.<br />
253 Così notava, critico verso l'ammissibilità della proprietà fiduciaria nel nostro ordinamento, S.<br />
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