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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Ciascuno dei postulati suddetti, e quindi lo stesso principio del numerus clasusus, deve<br />

oggi essere verificato alla luce della disciplina introdotta dall'art. 2645 ter c.c.<br />

La circostanza è stata già segnalata, talvolta con preoccupazione, in dottrina.<br />

Infatti per alcuni, pur nei limiti fissati dalla nuova disposizione, "sarebbe ora possibile<br />

strutturare un diritto di , realmente al<br />

perseguimento di specifici interessi meritevoli di tutela, la cui violazione legittima<br />

qualunque interessato a reagire facendo valere erga omnes l'inefficacia dell'atto<br />

compiuto in contrasto con il vincolo di destinazione" 251 . Ciò non solo nel caso in cui<br />

le parti del negozio stabiliscano un vero e proprio divieto di alienazione. Il vincolo di<br />

destinazione reso opponibile ai creditori del proprietario indica infatti "un modo di<br />

essere della proprietà, la quale genera utilità destinate non già al suo titolare, ma ad un<br />

beneficiario" 252 in quanto - dispone la norma- "i beni conferiti e i loro frutti possono<br />

essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione" e per la<br />

realizzazione dello scopo può agire "qualsiasi interessato".<br />

Prendendo qui a prestito le considerazioni svolte in tema di proprietà fiduciaria nella<br />

prima metà del secolo scorso, è evidente che le suddette limitazioni al diritto di<br />

proprietà "non sono più semplici compressioni o riduzioni del contenuto del diritto a cui<br />

si riferiscono; esse operano in modo da ridurlo a semplice forma, sicché a ragione si<br />

parla di proprietà formale" 253 .<br />

legislatore". Alla base di tale teorizzazione vi era "il convincimento che le situazioni soggettive, per le<br />

quali, in un certo tipo di assetto economico si potrebbe giustificare la tutela dell'opponibilità, sono già<br />

qualificabili come diritti reali in base ad indici legislativi (p. 582)". L'ingresso del "principio di tipicità dei<br />

diritti reali (inteso come sottrazione ai privati di qualsiasi competenza in materia di diritti reali), è stato il<br />

risultato del combinarsi di tre fattori: a) l'attenzione dedicata dal legislatore ai problemi direttamente o<br />

indirettamente connessi con la figura del diritto reale; b) la organizzazione del sistema economico in<br />

forme di ricchezza che non sollecitavano una rottura, in via interpretativa, del tradizionale quadro dei<br />

diritti reali; c) l'emersione di un nuovo punto di vista (...) circa la non funzionalità allo sviluppo<br />

capitalistico degli interessi tutelati da un'eventuale atipicità dei diritti reali (p.584-585)".<br />

251 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 169 ss.; l'A. ritiene<br />

inoltre che l'art. 2645 ter c.c.. renda possibile una configurazione, diversa da quella tradizionale, del<br />

negozio di destinazione tale per cui "non si riscontra la dicotomia tra effetto esterno di natura reale ed<br />

effetto puramente interno di natura obbligatoria; l'effetto è qui unitario, come riflesso della conformazione<br />

del diritto reale che costituisce oggetto del negozio".<br />

252 A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui, p. 169.<br />

253 Così notava, critico verso l'ammissibilità della proprietà fiduciaria nel nostro ordinamento, S.<br />

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