“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
iferimento 23 .<br />
Nel corso del tempo, tuttavia, specie in considerazione di alcuni istituti quali il<br />
patrimonio familiare e la dote, si notò come vi fossero " dei casi nei quali la separazione<br />
si attua per la tutela di una particolare destinazione", in virtù della quale i beni ad essa<br />
vincolati venivano resi insensibili ad "attacchi esterni" o venivano assoggettati ad una<br />
disciplina particolare 24 .<br />
La dottrina successiva sviluppò questa ultima intuizione sottolineando come "la<br />
limitazione della garanzia è predisposta per il perseguimento di una funzione, ma non<br />
può costituire la funzione del patrimonio separato" 25 , che altri preferirono per questo<br />
chiamare anche patrimonio di destinazione 26 .<br />
23 F. FERRARA, Trattato di diritto civile italiano, I, p. 880 per cui "la specialità della condizione giuridica"<br />
dei patrimoni separati "riposa in ciò, cha a differenza dei patrimoni di persona, i quali sono destinati agli<br />
scopi generali del soggetto, principalmente a procurargli la soddisfazione dei suoi bisogni economici e<br />
spirituali, il patrimonio separato è destinato ad uno scopo speciale, il quale per il diritto nostro è sempre<br />
uno scopo di liquidazione. Il patrimonio viene amministrato o dal suo proprietario o da un estraneo, ed è<br />
impiegato al pagamento dei debiti, alla liquidazione delle sue passività, dopo di che si trasforma ed è<br />
assorbito dal patrimonio di persone". L'A., del resto, annoverava tra le ipotesi di patrimoni separati<br />
soltanto l'eredità accettata con beneficio d'inventario, e per analogia, il patrimonio della persona giuridica<br />
estinta che sia devoluto ad altro ente, la massa fallimentare. Veniva esclusa invece la riconducibilità della<br />
dote alla figura del patrimonio separato; la ragione della esclusione andava rintracciata nella mancata<br />
insensibilità del bene dotale ai debiti della moglie, i cui creditori sono solo temporaneamente pretermessi<br />
dalla possibilità di esercitarvi l'azione esecutiva. Si deve concludere pertanto che nel pensiero<br />
dell'autorevole giurista le caratteristiche dei patrimoni separati fossero sostanzialmente due: una<br />
preminente, se non assoluta, funzione liquidatoria, e l'assoluta insensibilità alle vicende del patrimonio<br />
originario o generale del proprio titolare.<br />
24 S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, Milano, 1943, p. 304 ss.<br />
25 A. PINO, Il patrimonio separato, p. 13. In questo stesso senso si era già espresso anche S. PUGLIATTI,<br />
Gli istituti del diritto civile, I, p. 303: "è ovvio che la separazione ha luogo per il conseguimento di<br />
determinate finalità, che il legislatore lascia chiaramente trasparire volta per volta, e che tali finalità così<br />
come sono realizzate nella concreta disciplina legislativa, costituiscono la base, la misura e il limite della<br />
separazione. E poiché le finalità sono varie, non è esatto ritenere che si abbia separazione di patrimoni<br />
solo in vista dell'attuazione di una limitazione della responsabilità. La distribuzione o disciplina della<br />
responsabilità con riferimento ai patrimoni separati costituisce una conseguenza, anch'essa regolata dalla<br />
legge, dell'attuata separazione, e non già il fine unico e necessario che la separazione si propone di<br />
conseguire".<br />
26 F. SANTORO - PASSARELLI, Istituzioni di diritto civile, I, Napoli, 1945, p. 1945, p. 54.<br />
11