17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iferimento 23 .<br />

Nel corso del tempo, tuttavia, specie in considerazione di alcuni istituti quali il<br />

patrimonio familiare e la dote, si notò come vi fossero " dei casi nei quali la separazione<br />

si attua per la tutela di una particolare destinazione", in virtù della quale i beni ad essa<br />

vincolati venivano resi insensibili ad "attacchi esterni" o venivano assoggettati ad una<br />

disciplina particolare 24 .<br />

La dottrina successiva sviluppò questa ultima intuizione sottolineando come "la<br />

limitazione della garanzia è predisposta per il perseguimento di una funzione, ma non<br />

può costituire la funzione del patrimonio separato" 25 , che altri preferirono per questo<br />

chiamare anche patrimonio di destinazione 26 .<br />

23 F. FERRARA, Trattato di diritto civile italiano, I, p. 880 per cui "la specialità della condizione giuridica"<br />

dei patrimoni separati "riposa in ciò, cha a differenza dei patrimoni di persona, i quali sono destinati agli<br />

scopi generali del soggetto, principalmente a procurargli la soddisfazione dei suoi bisogni economici e<br />

spirituali, il patrimonio separato è destinato ad uno scopo speciale, il quale per il diritto nostro è sempre<br />

uno scopo di liquidazione. Il patrimonio viene amministrato o dal suo proprietario o da un estraneo, ed è<br />

impiegato al pagamento dei debiti, alla liquidazione delle sue passività, dopo di che si trasforma ed è<br />

assorbito dal patrimonio di persone". L'A., del resto, annoverava tra le ipotesi di patrimoni separati<br />

soltanto l'eredità accettata con beneficio d'inventario, e per analogia, il patrimonio della persona giuridica<br />

estinta che sia devoluto ad altro ente, la massa fallimentare. Veniva esclusa invece la riconducibilità della<br />

dote alla figura del patrimonio separato; la ragione della esclusione andava rintracciata nella mancata<br />

insensibilità del bene dotale ai debiti della moglie, i cui creditori sono solo temporaneamente pretermessi<br />

dalla possibilità di esercitarvi l'azione esecutiva. Si deve concludere pertanto che nel pensiero<br />

dell'autorevole giurista le caratteristiche dei patrimoni separati fossero sostanzialmente due: una<br />

preminente, se non assoluta, funzione liquidatoria, e l'assoluta insensibilità alle vicende del patrimonio<br />

originario o generale del proprio titolare.<br />

24 S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, Milano, 1943, p. 304 ss.<br />

25 A. PINO, Il patrimonio separato, p. 13. In questo stesso senso si era già espresso anche S. PUGLIATTI,<br />

Gli istituti del diritto civile, I, p. 303: "è ovvio che la separazione ha luogo per il conseguimento di<br />

determinate finalità, che il legislatore lascia chiaramente trasparire volta per volta, e che tali finalità così<br />

come sono realizzate nella concreta disciplina legislativa, costituiscono la base, la misura e il limite della<br />

separazione. E poiché le finalità sono varie, non è esatto ritenere che si abbia separazione di patrimoni<br />

solo in vista dell'attuazione di una limitazione della responsabilità. La distribuzione o disciplina della<br />

responsabilità con riferimento ai patrimoni separati costituisce una conseguenza, anch'essa regolata dalla<br />

legge, dell'attuata separazione, e non già il fine unico e necessario che la separazione si propone di<br />

conseguire".<br />

26 F. SANTORO - PASSARELLI, Istituzioni di diritto civile, I, Napoli, 1945, p. 1945, p. 54.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!