“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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specifico scopo stabilito dal costituente a vantaggio di uno o più beneficiari che possono<br />
anche coincidere con una delle parti contrattuali 345 . Il fiduciario è tenuto a gestire i beni<br />
per lo scopo indicato e, al termine del contratto, a ritrasferirli al costituente o al<br />
beneficiario.<br />
I beni trasferiti al fiduciario costituiscono un patrimonio separato (patrimoine<br />
d’affectation) rispetto a quello generale del fiduciario (come da altri eventuali patrimoni<br />
separati) e l’aggredibilità degli stessi è consentita ai soli creditori che derivino il proprio<br />
titolo dalla conservazione o gestione del patrimonio medesimo per lo scopo<br />
determinato.<br />
Un rapido confronto con lo schema di destinazione patrimoniale rivela che, sul piano<br />
strutturale, la fiducie non può che presentarsi come un contratto traslativo di diritti ad un<br />
fiduciario; nella appena introdotta legislazione francese non è possibile, dunque,<br />
costituire un vincolo di destinazione unilaterale su beni che rimangano nella sfera<br />
giuridica del costituente.<br />
La necessaria struttura contrattuale della fiducie si comprende forse in vista delle<br />
preoccupazioni del legislatore francese di dar corso, attraverso il nuovo istituto, a facili<br />
frodi ed elusioni della disciplina delle successioni, del sistema delle garanzie, nonché<br />
della normativa fiscale 346 .<br />
Questo timore ha del resto determinato quelle che sono vere e proprie note<br />
caratteristiche della fiducie rispetto al recente corrispondente italiano, oltre ad una<br />
stringente limitazione dei presupposti funzionali e, almeno inizialmente, soggettivi.<br />
L’originale formulazione della legge da un lato limitava all’art. 2014 Code Civil la<br />
possibilità di costituire da un patrimonio fiduciario alle sole persone giuridiche,<br />
dall’altro, all’art. 2015 Code civil, indicava i soli istituti di credito e di investimento tra i<br />
soggetti idonei ad assumere l’ufficio di gestore/fiduciario 347 . .<br />
345 Cfr. art. 2011 code civil: “la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent<br />
des biens, des droits ou des sùretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de suretés, présents ou futurs, à<br />
un ou plusiers fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patri moine popre, agissent dans un but déterminé<br />
au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires”.<br />
346 A. NERI, La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti, in Trusts e attività<br />
fiduciarie, 2007, p. 570<br />
347 In ciò è riscontrabile un’analogia con il modello adottato dal legislatore lussemburghese nel 2003. Sul<br />
punto si veda S. MEUCCI, Contratti di fiducie, destinazione e trust: l’evoluzione dell’ordinamento<br />
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