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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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specifico scopo stabilito dal costituente a vantaggio di uno o più beneficiari che possono<br />

anche coincidere con una delle parti contrattuali 345 . Il fiduciario è tenuto a gestire i beni<br />

per lo scopo indicato e, al termine del contratto, a ritrasferirli al costituente o al<br />

beneficiario.<br />

I beni trasferiti al fiduciario costituiscono un patrimonio separato (patrimoine<br />

d’affectation) rispetto a quello generale del fiduciario (come da altri eventuali patrimoni<br />

separati) e l’aggredibilità degli stessi è consentita ai soli creditori che derivino il proprio<br />

titolo dalla conservazione o gestione del patrimonio medesimo per lo scopo<br />

determinato.<br />

Un rapido confronto con lo schema di destinazione patrimoniale rivela che, sul piano<br />

strutturale, la fiducie non può che presentarsi come un contratto traslativo di diritti ad un<br />

fiduciario; nella appena introdotta legislazione francese non è possibile, dunque,<br />

costituire un vincolo di destinazione unilaterale su beni che rimangano nella sfera<br />

giuridica del costituente.<br />

La necessaria struttura contrattuale della fiducie si comprende forse in vista delle<br />

preoccupazioni del legislatore francese di dar corso, attraverso il nuovo istituto, a facili<br />

frodi ed elusioni della disciplina delle successioni, del sistema delle garanzie, nonché<br />

della normativa fiscale 346 .<br />

Questo timore ha del resto determinato quelle che sono vere e proprie note<br />

caratteristiche della fiducie rispetto al recente corrispondente italiano, oltre ad una<br />

stringente limitazione dei presupposti funzionali e, almeno inizialmente, soggettivi.<br />

L’originale formulazione della legge da un lato limitava all’art. 2014 Code Civil la<br />

possibilità di costituire da un patrimonio fiduciario alle sole persone giuridiche,<br />

dall’altro, all’art. 2015 Code civil, indicava i soli istituti di credito e di investimento tra i<br />

soggetti idonei ad assumere l’ufficio di gestore/fiduciario 347 . .<br />

345 Cfr. art. 2011 code civil: “la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent<br />

des biens, des droits ou des sùretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de suretés, présents ou futurs, à<br />

un ou plusiers fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patri moine popre, agissent dans un but déterminé<br />

au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires”.<br />

346 A. NERI, La recente legge francese sulla fiducie: una fiducia con molti limiti, in Trusts e attività<br />

fiduciarie, 2007, p. 570<br />

347 In ciò è riscontrabile un’analogia con il modello adottato dal legislatore lussemburghese nel 2003. Sul<br />

punto si veda S. MEUCCI, Contratti di fiducie, destinazione e trust: l’evoluzione dell’ordinamento<br />

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