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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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In primo luogo è stato da tempo infatti revocata in dubbio la vigenza dei principi<br />

suddetti, per lo meno nella assolutezza della formulazione tradizionale. 234<br />

Secondariamente, con riferimento al diritto di proprietà si è osservato che esso non è più<br />

concepito alla stregua di un modello unitario, corrispondente a quello delineato dall'art.<br />

832 c.c., essendo individuabili ormai diverse fattispecie di appartenenza che, in ragione<br />

dei differenti interessi sottesi, deviano in maniera più o meno consistente dal modello<br />

generale 235 .<br />

Tra queste le c.d. proprietà di scopo o destinate, anche dette proprietà fiduciarie<br />

atipiche, dove "il fine di realizzare, essendo contemplato dalla legge, diverrebbe un<br />

elemento proprio della struttura del diritto medesimo" 236 .<br />

Una tale prospettazione viene giustificata dalla presenza nel nostro ordinamento di<br />

norme come l'art. 2932 c.c., - che consente a chi è in diritto di riacquistare un diritto<br />

reale di ottenere una sentenza che tenga luogo dell'atto destinato a produrre il<br />

trasferimento - e l'art. 1707 c.c. - che dimostrerebbe come la rilevanza della titolarità<br />

formale può andare al di là, osservate le regole di pubblicità, della sfera dei soggetti che<br />

l'hanno posta in essere. 237<br />

234 Sul punto si vedano ancora M. COSTANZA, dei diritti reali, p. 423 e ss., U. LA<br />

PORTA, I "formanti dell'ordinamento giuridico", p. 149, G. PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia<br />

(breve saggio sulla libertà delle forme), p. 360. Quest'ultimo, in particolare, chiosava causticamente che<br />

la tipicità dei diritti reali "costituisce oggi l'ultimo baluardo, vacillante e tutt'altro che sicuro, di un sistema<br />

ideologico, che la coscienza dell'interprete sente ormai superato, e come tale da dismettere, insieme al<br />

vieto principio di nominatività e tipicizzazione ex lege dei modelli negoziali".<br />

235 Lo ricorda anche R. QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata,<br />

Napoli, 2004, p. 313.<br />

236 Così R. MONTINARO, Trust e negozio di destinazione allo scopo, Milano, 2004, p. 213, secondo la<br />

quale tuttavia si tratterebbe di ipotesi eterogenee - quali la proprietà del mandatario senza rappresentanza,<br />

della titolarità dei valori mobiliari da parte del 'intermediario finanziario, la proprietà dei beni dotati di<br />

una destinazione particolare ai sensi dell'art. 32 c.c. e quella dei beni costituiti in fondo patrimoniale -<br />

accomunate dalla dottrina in base alla sola circostanza "di consistere in forme di proprietà prive dei<br />

caratteri descritti dal legislatore all'art. 832 cod. civ. "<br />

237 M. COSTANZA, dei diritti reali, p. 437. Nello stesso senso U. LA PORTA, I<br />

"formanti dell'ordinamento giuridico", p. 155, che nota come negli ultimi decenni il dibattito sulla<br />

proprietà "si pone nel senso della ricerca di strutture dominicali, di diritto privato, che sappiano<br />

modellarsi al punto da dar conto , sul piano giuridico, della possibile confluenza tra più interessi privati, a<br />

rilevanza reale, sul medesimo bene". L' A. richiama in proposito "la proprietà attribuita (o già spettante) ai<br />

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