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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Da tale considerazione derivava il suggerimento metodologico di relativizzare ogni<br />

concetto all'esame degli interessi concretamente coinvolti. 31<br />

Veniva messa così in discussione la assoluta tipicità dei patrimoni separati e la<br />

correlativa preclusione alla autonomia privata di ricorrervi al di là dei casi già<br />

disciplinati dall'ordinamento.<br />

L'assetto di interessi di volta in volta fissato dalla autonomia privata sarebbe stato<br />

valutato, secondo questa prospettiva, alla luce del canone indicato dall'art. 1343 c.c.<br />

arricchito però dal contenuto dei principi costituzionali di solidarietà e tutela della<br />

persona.<br />

Lo scopo, cioè la destinazione individuata dall'autonomia privata, sarebbe stato,<br />

secondo questa prospettiva, l'oggetto del sindacato di liceità da parte dell'interprete che,<br />

invece, non si sarebbe dovuto arrestare di fronte al dato della limitazione della<br />

responsabilità; il negozio sarebbe rimasto infatti funzionalmente connotato proprio e<br />

solo dalla destinazione dei beni allo scopo, ponendosi l'effetto separatorio, nel quale alla<br />

fine si sostanzia la limitazione, solo sul piano delle conseguenze". 32<br />

L'autonomia privata sarebbe stata pertanto ammessa ad operare atipicamente in<br />

fattispecie "comunque ispirate alla attuazione di quegli stessi valori essenziali cui la<br />

norma di legge ordinaria ha in altre ipotesi attribuito rilevanza normativa". 33<br />

assai significativa la vicenda normativa che ha riguardato il fedecommesso e la dote in quanto entrambi<br />

gli istituti sono stati abrogati o fortemente ristretti nell'ambito di operatività in quanto contrari ai principi<br />

fondamentali dell'ordinamento. Da un lato, infatti, oggi è ammesso il solo fedecommesso assistenziale<br />

l'unico che rende tollerabile, per la cura e la tutela dell'interdetto, il sacrificio imposto alla libera<br />

circolazione dei beni, dall'altro è stato fatto divieto, con la riforma del diritto di famiglia, di costituire<br />

patrimoni in dote, istituto quest'ultimo ritenuto ormai confliggente con il principio costituzionale della<br />

parità morale e giuridica dei coniugi.<br />

31 U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, p. 9.<br />

32 U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, p. 39<br />

33 U. LA PORTA, Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, ibidem. Contra M.BIANCA, Vincoli di<br />

destinazione e patrimoni separati, p. 252, che a chiusura della sua monografia, edita proprio nello stesso<br />

anno del lavoro di La Porta, notava: "I rilievi fin qui svolti a proposito della ricezione del trust nel nostro<br />

ordinamento consentono, in una prospettiva più ampia, di ribadire come la costituzione di patrimoni<br />

separati che realizzano ipotesi di limitazione della responsabilità patrimoniale, in deroga alla tutela dei<br />

creditori, non possa essere rimessa all’autonomia dei privati, ma debba rispondere alla realizzazione di<br />

interessi che un previo controllo del legislatore colloca in posizione sovraordinata rispetto alla tutela del<br />

credito".<br />

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