“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Questa posizione sembrerebbe, prima facie, essere stata accolta anche dal legislatore<br />
con la introduzione dell'art. 2645 ter c.c. che consente, come noto, la trascrizione di atti<br />
di destinazione volti alla "realizzazione di interessi meritevoli di tutela".<br />
Anticipando, in parte, considerazioni che verranno sviluppate più adeguatamente nella<br />
seconda parte di questo lavoro, si deve fin d’ora notare che le teorie più liberali in tema<br />
di separazione patrimoniale, per quanto suggestivamente argomentare, offrono il fianco<br />
a più di una critica.<br />
In particolare, se è vero che le riforme legislative che hanno interessato la dote ed il<br />
fedecommesso mettono in risalto che è la valutazione di una particolare meritevolezza<br />
dell’interesse della destinazione dei beni a caratterizzare le singole ipotesi di<br />
separazione patrimoniale, non può neanche essere negato che si tratta pur sempre di<br />
bilanciamenti operati espressamente e direttamente dal legislatore.<br />
Pertanto, è inferenza non del tutto fondata far discendere dalla ricordata premessa di una<br />
meritevolezza dello scopo – che magari si pretenda attuativo di valori<br />
costituzionalmente preminenti - l’autorizzazione per l’autonomia privata a costituire<br />
patrimoni separati in vista dei i più disparati obbiettivi.<br />
In proposito, come pure è stato provocatoriamente notato, se cosi fosse “si dovrebbe<br />
tuttora ammettere, per fare qualche esempio, la perfetta istituibilità, se non anche della<br />
dote (fatta oggetto di espresso divieto in codice civile art., 166 bis nov. ex lege n.<br />
151/1975), sì del patrimonio familiare (tipo codice civile artt. 167-176), nonostante<br />
l’avvenuta sua sostituzione, in via della riforma del diritto di famiglia, con la figura del<br />
fondo patrimoniale (codice civile artt. 167-171 nov. ex legge n. 151/1975)” 41 .<br />
1247 ss., ID., "Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione)",<br />
in Riv. Notariato, 2001, 11 ss., Tra le voci favorevoli, già prima dell'introduzione dell'art. 2645 ter c.c.<br />
alla atipicità dei negozi di destinazione con effetti di separazione si vedano A. FALZEA, Introduzione e<br />
considerazioni conclusive, in AA.VV. Destinazione di beni allo scopo, Milano, 2003, p. 23 e ss., P. MASI,<br />
Destinazione di beni e autonomia privata, ibidem, p. 235 e ss., nonché, con particolare riferimento al c.d.<br />
trust interno, M. LUPOI, Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Europa e dir. priv., 1998, p 439. Nello<br />
stesso senso S. MAZZAMUTO, Trust interno e negozio di destinazione, in Europa e Diritto privato, 2005,<br />
ID., Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja, in Vita Notarile, 1998, p. 754, che<br />
suggeriva di ripensare la tutela del credito predisponendo dei "rimedi che si pongano a dell'atto<br />
di autonomia, laddove venga dimostrato un concreto e specifico pregiudizio, e non a , in<br />
termini preclusivi a prescindere dalla causa del trasferimento e dalla singola concreta situazione fattuale".<br />
41 S. TONDO, I patrimoni separati dalla tradizione all’innovazione, in I patrivoni separati fra tradizione e<br />
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