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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Questa posizione sembrerebbe, prima facie, essere stata accolta anche dal legislatore<br />

con la introduzione dell'art. 2645 ter c.c. che consente, come noto, la trascrizione di atti<br />

di destinazione volti alla "realizzazione di interessi meritevoli di tutela".<br />

Anticipando, in parte, considerazioni che verranno sviluppate più adeguatamente nella<br />

seconda parte di questo lavoro, si deve fin d’ora notare che le teorie più liberali in tema<br />

di separazione patrimoniale, per quanto suggestivamente argomentare, offrono il fianco<br />

a più di una critica.<br />

In particolare, se è vero che le riforme legislative che hanno interessato la dote ed il<br />

fedecommesso mettono in risalto che è la valutazione di una particolare meritevolezza<br />

dell’interesse della destinazione dei beni a caratterizzare le singole ipotesi di<br />

separazione patrimoniale, non può neanche essere negato che si tratta pur sempre di<br />

bilanciamenti operati espressamente e direttamente dal legislatore.<br />

Pertanto, è inferenza non del tutto fondata far discendere dalla ricordata premessa di una<br />

meritevolezza dello scopo – che magari si pretenda attuativo di valori<br />

costituzionalmente preminenti - l’autorizzazione per l’autonomia privata a costituire<br />

patrimoni separati in vista dei i più disparati obbiettivi.<br />

In proposito, come pure è stato provocatoriamente notato, se cosi fosse “si dovrebbe<br />

tuttora ammettere, per fare qualche esempio, la perfetta istituibilità, se non anche della<br />

dote (fatta oggetto di espresso divieto in codice civile art., 166 bis nov. ex lege n.<br />

151/1975), sì del patrimonio familiare (tipo codice civile artt. 167-176), nonostante<br />

l’avvenuta sua sostituzione, in via della riforma del diritto di famiglia, con la figura del<br />

fondo patrimoniale (codice civile artt. 167-171 nov. ex legge n. 151/1975)” 41 .<br />

1247 ss., ID., "Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione)",<br />

in Riv. Notariato, 2001, 11 ss., Tra le voci favorevoli, già prima dell'introduzione dell'art. 2645 ter c.c.<br />

alla atipicità dei negozi di destinazione con effetti di separazione si vedano A. FALZEA, Introduzione e<br />

considerazioni conclusive, in AA.VV. Destinazione di beni allo scopo, Milano, 2003, p. 23 e ss., P. MASI,<br />

Destinazione di beni e autonomia privata, ibidem, p. 235 e ss., nonché, con particolare riferimento al c.d.<br />

trust interno, M. LUPOI, Riflessioni comparatistiche sui trusts, in Europa e dir. priv., 1998, p 439. Nello<br />

stesso senso S. MAZZAMUTO, Trust interno e negozio di destinazione, in Europa e Diritto privato, 2005,<br />

ID., Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione dell'Aja, in Vita Notarile, 1998, p. 754, che<br />

suggeriva di ripensare la tutela del credito predisponendo dei "rimedi che si pongano a dell'atto<br />

di autonomia, laddove venga dimostrato un concreto e specifico pregiudizio, e non a , in<br />

termini preclusivi a prescindere dalla causa del trasferimento e dalla singola concreta situazione fattuale".<br />

41 S. TONDO, I patrimoni separati dalla tradizione all’innovazione, in I patrivoni separati fra tradizione e<br />

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