“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Quale che sia la ricostruzione più corretta – che forse dovrebbe essere anzi differenziata<br />
con riferimento ai singoli ordinamenti common law o misti 343 - non può sorprendere che<br />
la recezione del trust sia stata vissuta, negli ordinamenti di civil law, in modo<br />
problematico.<br />
Ciò con riferimento anche al sistema delle garanzie del credito, governato da precise<br />
direttive del legislatore, sul perno della unicità del patrimonio, la par condicio<br />
creditorum ed un sistema tipico e nominato di garanzie reali.<br />
Un esempio significativo delle preoccupazioni e delle cautele adottate dai sistemi di<br />
civil law nella recezione del trust o nella predisposizione di istituti domestici con<br />
funzioni analoghe è rappresentato dal percorso seguito dal Legislatore francese.<br />
L’esame della soluzione francese si presenta particolarmente interessante per<br />
l’osservatore italiano, in quanto, la comune tradizione giuridica dei due sistemi si è<br />
declinata in una comunanza delle problematiche da risolvere per l’introduzione di un<br />
istituto analogo al trust 344 .<br />
Alla fine una gestazione ventennale, che ha conosciuto la stesura di più progetti di<br />
legge, è stata introdotta nel code civil la figura generale della fiducie, oggetto, già dopo<br />
pochi mesi, di una piccola riforma .<br />
La fiducie si sostanzia nel contratto con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti (o<br />
una universalità degli stessi) al fiduciario, il quale agisce per la realizzazione di uno<br />
be regarded as a matter of controversy – even in the discourse of the common law which has<br />
characteristically (and perhaps lazily) regarded it as a form of property”. Gli autori tuttavia notavano che<br />
“for present purposes it suffices to recognize that the right is not equivalent to a mere personal right in<br />
any traditional sense and the term “quasi proprietary” is used here to denote the “superadded” strength of<br />
a beneficial interest in comparison with an ordinary contractual claim”.<br />
343 L. MOCCIA, Il modello inglese di proprietà, p. 143 e ss.<br />
344 La prima difficoltà, anche nel diritto francese, è rappresentata dal principio dell’unicità del patrimonio<br />
e della sua generale sottoposizione all’azione esecutiva dei creditori. Sul punto si veda C. DE WULF, The<br />
Trust and the Corresponding Institutions in the Civl Law, Bruxelles, 1965, 59 e ss., in particolare, p. 80<br />
ss. Ulteriore ostacolo alla recezione del trust è considerato, anche in diritto francese, il principio del<br />
numerus clausus dei diritti reali: in questo senso si veda, nella letteratura comparatistica, già F. WEISER,<br />
Trusts on the continent of Europe, London, 1936, p. 54 ss. Sulle difficoltà di ricondurre la proprietà<br />
fiduciaria alla categoria generale di proprietà si vedano più recentemente PH. RÉMY, National report for<br />
France, in D.J. HAYTON – S.C.J.J. KORTMANN – H.L.E. VERHAGEN, Principles of European Trust Law,<br />
Kluwer Law International, 1999, p 131, nonché M. GRIMALDI, Riflessioni sulla fiducia nel diritto<br />
francese, in AA.VV. Fiducia, trust, madato ed agency, Milano, 1991, p. 187.<br />
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