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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Quale che sia la ricostruzione più corretta – che forse dovrebbe essere anzi differenziata<br />

con riferimento ai singoli ordinamenti common law o misti 343 - non può sorprendere che<br />

la recezione del trust sia stata vissuta, negli ordinamenti di civil law, in modo<br />

problematico.<br />

Ciò con riferimento anche al sistema delle garanzie del credito, governato da precise<br />

direttive del legislatore, sul perno della unicità del patrimonio, la par condicio<br />

creditorum ed un sistema tipico e nominato di garanzie reali.<br />

Un esempio significativo delle preoccupazioni e delle cautele adottate dai sistemi di<br />

civil law nella recezione del trust o nella predisposizione di istituti domestici con<br />

funzioni analoghe è rappresentato dal percorso seguito dal Legislatore francese.<br />

L’esame della soluzione francese si presenta particolarmente interessante per<br />

l’osservatore italiano, in quanto, la comune tradizione giuridica dei due sistemi si è<br />

declinata in una comunanza delle problematiche da risolvere per l’introduzione di un<br />

istituto analogo al trust 344 .<br />

Alla fine una gestazione ventennale, che ha conosciuto la stesura di più progetti di<br />

legge, è stata introdotta nel code civil la figura generale della fiducie, oggetto, già dopo<br />

pochi mesi, di una piccola riforma .<br />

La fiducie si sostanzia nel contratto con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti (o<br />

una universalità degli stessi) al fiduciario, il quale agisce per la realizzazione di uno<br />

be regarded as a matter of controversy – even in the discourse of the common law which has<br />

characteristically (and perhaps lazily) regarded it as a form of property”. Gli autori tuttavia notavano che<br />

“for present purposes it suffices to recognize that the right is not equivalent to a mere personal right in<br />

any traditional sense and the term “quasi proprietary” is used here to denote the “superadded” strength of<br />

a beneficial interest in comparison with an ordinary contractual claim”.<br />

343 L. MOCCIA, Il modello inglese di proprietà, p. 143 e ss.<br />

344 La prima difficoltà, anche nel diritto francese, è rappresentata dal principio dell’unicità del patrimonio<br />

e della sua generale sottoposizione all’azione esecutiva dei creditori. Sul punto si veda C. DE WULF, The<br />

Trust and the Corresponding Institutions in the Civl Law, Bruxelles, 1965, 59 e ss., in particolare, p. 80<br />

ss. Ulteriore ostacolo alla recezione del trust è considerato, anche in diritto francese, il principio del<br />

numerus clausus dei diritti reali: in questo senso si veda, nella letteratura comparatistica, già F. WEISER,<br />

Trusts on the continent of Europe, London, 1936, p. 54 ss. Sulle difficoltà di ricondurre la proprietà<br />

fiduciaria alla categoria generale di proprietà si vedano più recentemente PH. RÉMY, National report for<br />

France, in D.J. HAYTON – S.C.J.J. KORTMANN – H.L.E. VERHAGEN, Principles of European Trust Law,<br />

Kluwer Law International, 1999, p 131, nonché M. GRIMALDI, Riflessioni sulla fiducia nel diritto<br />

francese, in AA.VV. Fiducia, trust, madato ed agency, Milano, 1991, p. 187.<br />

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