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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Gli esempi utilizzati per dare concretezza al discorso finiscono tuttavia - per stessa<br />

ammissione del loro formulatore - per far coincidere il contenuto del vincolo istituito sul<br />

bene con quello dei più tradizionali diritti personali di godimento, come nel caso della<br />

locazione, o dei diritti in re aliena 255 .<br />

Ad ogni modo tale dottrina preferisce tenere aperta la possibilità di questa seconda<br />

interpretazione in quanto non le risulta credibile che "un canone così rigido e risalente<br />

come il numerus clausus dei diritti reali sia stato finalmente derogato da una normetta<br />

introdotta occasionalmente nel codice, neppure tra quelle sulla proprietà bensì tra quelle<br />

sulla tutela dei diritti" 256 .<br />

La considerazione sarebbe di per se condivisibile se non fosse che, lo stesso autore<br />

ritenga ormai superabile, senza troppi timori, il principio della responsabilità universale<br />

del debitore espresso dall'art. 2740 c.c, al punto che qualsiasi interesse lecito sarebbe<br />

idoneo a giustificare, dinanzi ai creditori, la separazione dei beni vincolati dal restante<br />

patrimonio del destinante. 257<br />

Poco comprensibili sono allora le ragioni di tanta prudenza di fronte ai principi del<br />

numerus clausus e della tipicità dei diritti reali, i quali forse, nel caso dell'art. 2645 ter<br />

c.c., non sono nemmeno messi in discussione 258 .<br />

corrispondente all’uso effettivo dell’immobile”. Secondo l’A. la norma individuerebbe il soggetto<br />

investito del potere di destinazione nel conduttore, e cioè in un soggetto non proprietario; pertanto, “può<br />

certo dirsi che il potere di compiere atti di destinazione del bene non è esclusivo del titolare del diritto di<br />

proprietà, che un vincolo è ipotizzabile anche con riguardo a soggetti non proprietari e può riguardare<br />

anche beni non in proprietà” e, conseguentemente, “il vincolo di destinazione non è riducibile allo schema<br />

della limitazione del diritto di proprietà”. Si deve rilevare tuttavia che, sebbene la legge talvolta dia<br />

rilievo al vincolo di destinazione a prescindere dalla situazione proprietaria (e diversamente non potrebbe<br />

essere visto che, almeno con riguardo all’art. 80 della legge 392 del 1978, la destinazione impressa dal<br />

conduttore determina la disciplina contrattuale e null’altro), ciò non autorizza a concludere che,<br />

allorquando la destinazione sia effettuata dal proprietario in quanto tale, essa non limiti il contenuto del<br />

diritto di proprietà suo e dei suoi aventi causa.<br />

255 A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c., p. 28.<br />

256 A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c., p. 33.<br />

257 A. GENTILI, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c., p. 20 e ss.<br />

258 Si deve notare come in verità essi paiano salvi se si considera come l'art. 2645 ter c.c. è pur sempre<br />

una fattispecie di creazione legislativa. Sul punto serve richiamare l'insegnamento di L. MENGONI, Gli<br />

acquisti a non domino, ,Milano, 1975, 190, osservava che "esso opera soltanto come limite<br />

dell'autonomia privata, alla quale è negato il potere di creare diritti reali atipici, cioè non corrispondenti a<br />

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