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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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In tal modo, la fiducie è sospinta, nell’ottica della comparazione con il diritto italiano,<br />

verso una assimilazione funzionale con le ipotesi di cui agli art. 2447 bis c.c. e ss. o con<br />

l’intestazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1966/1939 351 .<br />

Rimane dunque sicuramente preclusa, nell’ordinamento francese, la possibilità per i<br />

privati di costituire patrimoni separati destinati al raggiungimento di un determinato<br />

obbiettivo, rimanendo l’effetto di separazione patrimoniale disponibile per le sole<br />

persone giuridiche.<br />

Nell’ottica della comparazione, la nuova normativa francese ha il pregio indiscusso di<br />

presentarsi come una soluzione meglio calibrata sistematicamente. Essa, infatti, conscia<br />

dei rischi di abuso ai danni dei creditori, dei legittimari e, non da ultimo, del fisco<br />

medesimo, si sforza di raggiungere un punto di equilibrio che sia capace di cogliere le<br />

opportunità che, in alcuni settori di mercato, la fiducia e la separazione patrimoniale<br />

possono offrire.<br />

Il legislatore italiano, da parte sua, ha evidentemente avvertito le medesime<br />

preoccupazioni: non potrebbe altrimenti spiegarsi l’indicazione all’art. 2645 ter c.c. di<br />

una “meritevolezza” dell’interesse destinatorio.<br />

Tuttavia la soluzione proposta si rivela insufficiente, portatrice com’è del rischio di<br />

prestarsi a facili e poco commendevoli slabbrature interpretative.<br />

Da altro punto di vista, tuttavia, l’ordinamento italiano può forse presentarsi oggi più<br />

completo rispetto a quello francese sotto il profilo della predisposizione di strumenti<br />

negoziali di separazione patrimoniale.<br />

Infatti, accanto alle ipotesi di separazione patrimoniale introdotte dalla legislazione<br />

societaria e finanziaria, conosce ora, con il medesimo art. 2645 ter c.c., una fattispecie<br />

capace di rispondere ad esigenze di solidarietà del tutto condivisibili (come lo una<br />

351 L’ampiezza della definizione del contratto fiduciario che risulta dall’art. 2011 è tale infatti da poter<br />

ricomprendere sia le ipotesi dei patrimoni e/o finanziamenti ad uno specifico affare sia, come suggerito da<br />

F. BARRIÈRE, La legge che istituisce la fiducia: tra equilibrio e incoerenza, p. 125, “quella in cui il<br />

fiduciario avrà l’incarico di gestire i beni (fiducia gestione) e quella in cui custodirà i beni vincolati<br />

fiduciariamente a garanzia di un debito (fiducia-gestione) e quella in cui custodirà i beni (fiducia-<br />

garanzia)”. L’A. nota tuttavia poco oltre (p. 126) che “l’esercizio della funzione fiduciaria da parte di<br />

soggetti bancari dovrà svolgersi nel rispetto del loro consenso. In pratica la gestione fiduciaria rischia di<br />

essere limitata da quello che le banche accetteranno di fare o potranno fare (si fatica a immaginare, per<br />

esempio, il trasferimento di merci voluminose a un banchiere con esproprio, oppure un banchiere<br />

fiduciario di attività industriali”.<br />

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