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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Nella stessa direzione, con riferimento alla legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica della<br />

convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro<br />

riconoscimento, la dottrina più attenta ha evidenziato che, seppur nei limiti entro cui è<br />

stato riconosciuto il trust nel nostro ordinamento, "la scissione tra una proprietà formale<br />

e una proprietà sostanziale altro che ormai solo conosciuta, diventa lo snodo necessario<br />

del riconoscimento in parola", bastando ciò "ad escludere che oramai la tradizionale<br />

incompatibilità sistematica di una proprietà, che è doppia perché sulla titolarità presente<br />

ineludibilmente ne incombe una futura, sia destinata a durare" 238 .<br />

Tuttavia, per quanto sia stato chiarito che ormai una proprietà funzionalizzata non sia<br />

estranea nè incompatibile con il nostro ordinamento, le ipotesi solitamente indicate<br />

sono pur sempre fattispecie di creazione legislativa.<br />

I negozi di destinazione (e il trust) acuiscono invece la problematica relativa alla<br />

possibilità di immaginare il rapporto tra l'autonomia privata e modelli proprietari anche<br />

in termini di creazione o conformazione e non solo più, dunque, di selezione tra schemi<br />

di appartenenza e utilizzazione già predisposti.<br />

E' proprio rispetto ad un siffatto rapporto che assumono rilevanza i principi di<br />

nominativitià e tipicità dei diritti reali, per una piena valutazione dei quali, si rende<br />

opportuno andare alla ricerca, per quanto qui possibile, dei loro attuali fondamenti<br />

giuridici.<br />

Preliminarmente occorre precisare che numerus clausus e tipicità dei diritti reali non<br />

coincidono con la nominatività dei medesimi: “possono esistere nel sistema anche diritti<br />

reali innominati (non avvertiti dal legislatore storico) e tuttavia tipici, in quanto espressi<br />

da strutture normative tipiche” 239 .<br />

I due principi operano quindi esclusivamente come limiti all’autonomia privata alla<br />

coniugi sui beni oggetto di fondo patrimoniale; ovvero su quella riconosciuta in testa all'erede accettante<br />

con beneficio di inventario sui beni separati ma costituiti in patrimonio separato (soltanto per restare alle<br />

ipotesi di rilevanza codicistica più evidenti). Ma è ciò che accade anche alla multiproprietà, recentemente<br />

disciplinata quale nuovo diritto reale tipico, che dà risposta all'esigenza del privato di essere titolare di<br />

una proprietà limitata nel tempo". Si vedano tuttavia le perplessità espresse ne primo capitolo, par. 1.2.,<br />

sulla idoneità dell’art. 1707 c.c. a fondare un’ipotesi di separazione patrimoniale.<br />

238 C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, in Vita Notarile, 1998, p. 1338.<br />

239 Così L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 190 con particolare riferimento alla<br />

situazione del venditore nella vendita con riserva della proprietà.<br />

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