“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Nella stessa direzione, con riferimento alla legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica della<br />
convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro<br />
riconoscimento, la dottrina più attenta ha evidenziato che, seppur nei limiti entro cui è<br />
stato riconosciuto il trust nel nostro ordinamento, "la scissione tra una proprietà formale<br />
e una proprietà sostanziale altro che ormai solo conosciuta, diventa lo snodo necessario<br />
del riconoscimento in parola", bastando ciò "ad escludere che oramai la tradizionale<br />
incompatibilità sistematica di una proprietà, che è doppia perché sulla titolarità presente<br />
ineludibilmente ne incombe una futura, sia destinata a durare" 238 .<br />
Tuttavia, per quanto sia stato chiarito che ormai una proprietà funzionalizzata non sia<br />
estranea nè incompatibile con il nostro ordinamento, le ipotesi solitamente indicate<br />
sono pur sempre fattispecie di creazione legislativa.<br />
I negozi di destinazione (e il trust) acuiscono invece la problematica relativa alla<br />
possibilità di immaginare il rapporto tra l'autonomia privata e modelli proprietari anche<br />
in termini di creazione o conformazione e non solo più, dunque, di selezione tra schemi<br />
di appartenenza e utilizzazione già predisposti.<br />
E' proprio rispetto ad un siffatto rapporto che assumono rilevanza i principi di<br />
nominativitià e tipicità dei diritti reali, per una piena valutazione dei quali, si rende<br />
opportuno andare alla ricerca, per quanto qui possibile, dei loro attuali fondamenti<br />
giuridici.<br />
Preliminarmente occorre precisare che numerus clausus e tipicità dei diritti reali non<br />
coincidono con la nominatività dei medesimi: “possono esistere nel sistema anche diritti<br />
reali innominati (non avvertiti dal legislatore storico) e tuttavia tipici, in quanto espressi<br />
da strutture normative tipiche” 239 .<br />
I due principi operano quindi esclusivamente come limiti all’autonomia privata alla<br />
coniugi sui beni oggetto di fondo patrimoniale; ovvero su quella riconosciuta in testa all'erede accettante<br />
con beneficio di inventario sui beni separati ma costituiti in patrimonio separato (soltanto per restare alle<br />
ipotesi di rilevanza codicistica più evidenti). Ma è ciò che accade anche alla multiproprietà, recentemente<br />
disciplinata quale nuovo diritto reale tipico, che dà risposta all'esigenza del privato di essere titolare di<br />
una proprietà limitata nel tempo". Si vedano tuttavia le perplessità espresse ne primo capitolo, par. 1.2.,<br />
sulla idoneità dell’art. 1707 c.c. a fondare un’ipotesi di separazione patrimoniale.<br />
238 C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, in Vita Notarile, 1998, p. 1338.<br />
239 Così L. MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 190 con particolare riferimento alla<br />
situazione del venditore nella vendita con riserva della proprietà.<br />
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