17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iferimento al giudizio di meritevolezza cui l'art. 2645 ter c.c condiziona la<br />

trascrivibilità e dunque la opponibilità ai terzi del negozio di destinazione. Se questa<br />

fosse la corretta interpretazione della norma la formulazione dell'art. 2645 ter c.c.<br />

porrebbe l'interprete di fronte ad un anticlimax etico 182 : dopo l'indicazione per la<br />

destinazione di alti obbiettivi solidaristici (tutela dei disabili ed interessi affidati alla<br />

cura della pubblica amministrazione) la disposizione in esame consentirebbe ai privati<br />

di perseguirne, alternativamente, anche altri da individuare pressappoco ad libitum 183 .<br />

Ad ogni modo, tale interpretazione non ha trovato, in generale, l'approvazione di parte<br />

della giurisprudenza e molti autori in dottrina che, più sensibili alle ragioni di tutela del<br />

credito, propongono di distinguere il giudizio di meritevolezza ex art. 2645 ter c.c. dal<br />

giudizio di liceità di cui all'art. 1343 c.c. 184 .<br />

182 Circostanza questa rilevata anche da P. SPADA, Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta,<br />

in AA.VV. Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano<br />

2007, p.126<br />

183 In questo senso G. OPPO, Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.), in<br />

Riv. Dir. Civ., 2007, I, p. 2, G. FANTICINI, L'art. 2645 - ter del codice civile: "Trascrizione degli atti di<br />

destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a<br />

pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", in AA.VV., La protezione dei patrimoni, a<br />

cura di M. MONTEFAMEGLIO, Maggioli Editore, 2006, p. 337, P. MANES, La norma sulla trascrizione di<br />

atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti, in Contratto e Impresa, 2006, 626 ss., F. PATTI, Gli atti<br />

di destinazione e Trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita Notarile 2006, p. 986. Parzialmente adesiva in<br />

tal senso l'opinione di G. PALERMO, Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione<br />

dell'assetto di interessi, p. 77, per il quale il giudizio di meritevolezza dell'interesse è qui "essenzialmente<br />

un giudizio di ragionevolezza del disporre" ma è assolutamente inconsistente "ogni tentativo, volto a<br />

ridurre l'ambito di applicabilità dell'art. 2645 ter c.c., facendo leva su esigenze solidaristiche, al<br />

soddisfacimento delle qualil'esercizio del potere di autonomia dovrebbe ritenersi subordinato". In<br />

giurisprudenza si veda Tribunale di Reggio Emilia, 26 marzo 2007, nonché Tribunale di Reggio Emilia,<br />

14 maggio 2007, entrambe in Trusts e attività fiduciarie, 2007, p. 419 e ss..<br />

184 Per una sintesi efficace delle posizioni espresse dalla dottrina a riguardo si vedano A. FUSARO, Le<br />

posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art. 2645 - ter c.c., in AA.VV. Negozio di destinazione<br />

percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Milano, 2007, p. 32 e ss, e M. CINQUE,<br />

L'interprete e le sabbie mobili dell'art. 2645 ter cod. civ.: qualche riflessione a margine di una prima<br />

(non) applicazione giurisprudenziale, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2007, p. 526 ss. Per<br />

F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645-TER C.C, p. 166, il sintagma in esame andrebbe qui inteso come<br />

il requisito della pubblica utilità un tempo necessario per il riconoscimento delle fondazioni. P. SPADA,<br />

Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, in AA.VV. Negozio di destinazione: percorsi verso<br />

70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!