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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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La opportunità di non lasciar schiacciare, anche nell'art. 2645 ter c.c., il giudizio di<br />

meritevolezza da quello di liceità appare evidente alla luce non solo della lettera della<br />

disposizione 185 e dei lavori preparatori 186 , ma anche in considerazione della funzione<br />

rappresenterebbe "una chiara anomalia del sistema, se è vero che mentre la costituzione di un trust interno<br />

merita un giudizio positivo di liceità mercé il semplice rispetto della convenzione e del disposto dell'art.<br />

16 l. n. 218 del 1995 (limite dell'ordine pubblico), invece il cittadino italiano che volesse raggiungere lo<br />

scopo di vincolare determinati beni per un certo fine ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. dovrebbe sperare<br />

nell'esito positivo del vago giudizio di meritevolezza dell'interesse". Secondo Tribunale di Cortina<br />

d'Ampezzo, 22 marzo 2006, in Professione & Trust, 2006, invece è "limitato il campo di applicazione<br />

della innovazione legislativa, invero destinata a costituzione di patrimoni destinati alla tutela di interessi<br />

riferibili al settore sociale nelle sue varie esplicazioni (ricerca scientifica, cura di persone disabili, tutela<br />

della cultura, dell'ambiente e simili)". Più recentemente si veda, per un mutamento di indirizzo nel senso<br />

qui difeso, Tribunale di Trieste, giudice tavolare, 19 settembre 2007, è pubblicato in Trust e attività<br />

fiduciarie, 2008, p. 42 e ss.<br />

185 In questo senso M. BIANCA - M. D'ERRICO - A. DE DONATO - C. PRIORE, L'atto notarile di<br />

destinazione, Milano, 2006, p. 16 per i quali "se la nozione di meritevolezza fosse semplicemente quella<br />

generale dell'art. 1322, 2° comma, c.c. ancorata ai confini della sola liceità, non si spiegherebbe la<br />

costruzione sintattica della norma, la sequela dei soggetti ivi menzionati e la testuale previsione della<br />

meritevolezza". P. SPADA, Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, p. 127, ritiene tuttavia<br />

che "dove la separazione è già stata concessa solo in funzione di interessi dalla legge identificati e nel<br />

rispetto di procedure dalla legge articolate, un interesse equivalente non deve giustificare una separazione<br />

attraverso la tecnica omnibus "atto pubblico + formalità"". Una lettura attenta del testo della disposizione<br />

è quella di A. NICOLUSSI, I diritti della persona nella società moderna: la protezione dei soggetti deboli<br />

tra etica e diritto, testo dattiloscritto consultato grazie alla cortesia dell'Autore, p. 7, che nota come "il<br />

sintagma degli interessi meritevoli di tutela è utilizzato autonomamente, prima del richiamo all'art. 1322,<br />

co. 2, sicché già per questo si è autorizzati a ritenere che esso abbia un significato diverso"; l'A. ritiene<br />

che il richiamo dell'art. 1322, II comma, c,c, "potrebbe reputarsi semplicemente riferito al profilo di<br />

atipicità che l'atto di destinazione assumerà non rientrando tra i tipi previsti dagli art. 1470 e s. c.c. e<br />

potendo non configurarsi necessariamente come una donazione. In altri termini, il negozio di destinazione<br />

può costituire un atto di disposizione unilaterale, il quale però, vista l'inaccoglibilità nel nostro<br />

ordinamento di nuda acta o pacta de dominio transferendo, neccesita di una causa, ossia appunto la tutela<br />

di soggetti deboli prevista dallo stesso art. 2645 ter".<br />

186 Informa G. FANTICINI,L'art. 2645 - ter del codice civile, p. 346, che da opposti schieramenti erano<br />

state rivolte critiche serrate alla norma definita "una mina al sistema delle garanzie ed all'intero sistema<br />

dei contratti ed all'intero sistema dei contratti come costruito nel codice civile (On. Bonito)", e bisognosa<br />

di essere "valutata alla luce del generale principio di cui all'art. 2740 del codice civile (...)" proprio in<br />

quanto capace "di compromettere il sistema delle garanzie generali attualmente previste dal codice civile<br />

(On. Pecorella)".<br />

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