“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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della fiducia di tipo romano. Esso è, come noto, un negozio che si fonda sulla contrapposizione tra<br />
risultato giuridico ed intento economico, tra mezzo e scopo, in quanto attraverso di esso le parti<br />
programmano il trasferimento della proprietà o la cessione di un credito in vista del perseguimento di un<br />
risultato ulteriore, non realizzabile mediante il ricorso a figure predisposte dal legislatore (in tal senso C.<br />
GRASSETTI, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir.<br />
comm. 1936, I, p. 352). Rispetto alla ammissibilità di tali negozi e, in particolare, di un siffatto<br />
trasferimento si registrarono, sostanzialmente, due posizioni. Inizialmente parte delle dottrina, tra cui L.<br />
CARIOTA FERRARA, I negozi fiduciari, 1933, p. 121 e ss., aveva contestato la ammissibilità di una causa<br />
fiduciae in base al presupposto che al di fuori delle cause traslative legislativamente fissate lo scopo di<br />
garanzia o di mandato non sarebbe stata causa idonea al trasferimento della proprietà. Né sarebbe stato<br />
possibile ipotizzare un trasferimento in base ad un negozio astratto, in quanto anche questi ultimi<br />
sarebbero estranei al nostro ordinamento (p. 128). L'A. proponeva allora, per raggiungere i medesimi<br />
scopi pratici, di adattare a scopi fiduciari i negozi tipici di trasferimento dei diritti, come la<br />
compravendita. Il momento fiduciario sarebbe dovuto rimanere, secondo tale ricostruzione, nel cono<br />
d'ombra dei motivi del negozio. Tale orientamento fu autorevolmente sviluppato da S. PUGLIATTI,<br />
Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile (metodo, teoria, pratica, saggi), Milano, 1951, p.<br />
201 ss.,. Tale autore sosteneva che il modello della fiducia nel nostro ordinamento, in assenza di precise<br />
disposizioni legislative, poteva essere concepito come una vicenda negoziale unitaria o come la<br />
combinazione di due negozi, uno traslativo del diritto di proprietà al fiduciario e l'altro, ad effetti<br />
obbligatori, finalizzato a limitare e definire i poteri del fiduciario medesimo rispetto al bene. In entrambi i<br />
casi vi sarebbero stati ostacoli dogmatici insormontabili alla sua ammissibilità. Un unico negozio<br />
fiduciario unitario, caratterizzato da una propria causa fiduciae in cui sarebbero fusi l'elemento reale e<br />
quello obbligatorio, trasferirebbe non una proprietà piena ma un diritto reale da essa del tutto differente<br />
in quanto le limitazioni obbligatorie che l'affettano lo degraderebbero a semplice forma o comunque ad<br />
una situazione giuridica transitoria e strumentale. Un tale diritto sarebbe tuttavia estraneo al nostro diritto<br />
e pertanto inammissibile (S. PUGLIATTI, cit. , p. 275). La seconda ricostruzione della fiducia quale<br />
vicenda caratterizzata, come sopra detto, dalla presenza di due distinti negozi, se idonea a superare<br />
l'ostacolo dogmatico di importare il trasferimento di una proprietà formale, si arenerebbe sul piano della<br />
giustificazione dei due negozi che, in quanto distinti, rimarrebbero assolutamente astratti; non<br />
riconoscendosi l'ammissibilità dei negozi astratti nel nostro diritto anche questa ricostruzione dovrebbe<br />
essere respinta (S. PUGLIATTI, cit. , p. 278). Le due conclusioni furono criticate già dalla dottrina<br />
contemporanea. Alcuni, aderendo alla impostazione che riconosceva nella vicenda fiduciaria la presenza<br />
di due negozi, sottolinearono come "a torto si è ravvisata (...) una combinazione di negozi astratti"; si<br />
osservava infatti che i due negozi sarebbero stati legati da un nesso teleologico per il quale "il negozio<br />
obbligatorio appare la necessaria integrazione dell'atto di disposizione"(E. BETTI, Teoria generale del<br />
negozio giuridico, Napoli, 2002, (ristampa anastatica dell' edizione del 1950), p. 317-318). Altri<br />
rifiutavano la tesi che il negozio fiduciario - inteso in senso unitario - desse vita ad una proprietà<br />
fiduciaria; il negozio sarebbe stato caratterizzato da una correlazione - seppure non nei termini della<br />
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