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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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della coppia gratuità/onerosità 289 .<br />

Secondo alcuni sarebbe financo “assolutamente impossibile qualificare il fondo come<br />

atto dispositivo a titolo gratuito quando, nella relativa costituzione di fondo, per la<br />

mancanza di qualsiasi effetto traslativo o costitutivo di diritti, non sia consentito a<br />

livello di indagine analitica della stessa fattispecie individuare alcuna attribuzione,<br />

immediata e diretta, di diritti ad altro soggetto (il c.d. terzo acquirente), che, come tale,<br />

si avvantaggia dell’atto di disposizione”.<br />

Il negozio di destinazione non sarebbe infatti né un “atto di disposizione in senso<br />

tecnico” che abbia cioè come conseguenza “(…) la perdita, totale, o parziale, di un<br />

diritto da parte del debitore e l’acquisto, diretto ed immediato, di quel diritto da parte di<br />

un vincolo personale o reale a favore di un altro soggetto determinato, partecipe o meno<br />

del relativo negozio” 290 , né un “vincolo reale di garanzia a favore di un determinato<br />

creditore, perché dalla costituzione del fondo deriva una riduzione della responsabilità<br />

patrimoniale per i creditori antecedenti dei coniugi costituenti, ma non la costituzione di<br />

289 Ma occorre tenere presente, sul punto, le già richiamate (supra, primo capitolo, § 1.6, n. 147)<br />

considerazioni di G. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, circa la disciplina applicabile,<br />

nell'ambito dell'azione revocatoria, ai c.d. atti neutri (non riconducibili cioè né alle categorie degli atti<br />

gratuiti né a quelli degli atti onerosi). L'A. osserva a p. 305 che nell' art.. 2901 "non è dettata una regola<br />

particolare agli atti gratuiti e una regola particolare a quelli onerosi, ma una regola generale a tutti gli atti<br />

di disposizione (art. 2901 n.1) e una particolare agli atti onerosi (art. 2901 n.2). Pertanto quando<br />

manchino gli estremi dell'applicazione della seconda si farà luogo alla applicazione della prima senza che<br />

sia necessario ravvisare nell'atto concreto l'estremo della gratuità né proclamarne l'equiparazione, sia pure<br />

agli effetti della revoca, agli atti gratuiti".<br />

290 V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, Milano, 2002, p.<br />

86. Nello stesso senso F. VIGLIONE, Vincoli di destinazione nell’interesse familiare, Milano, 2004, p. 45,<br />

il quale suggerisce che il difetto della effettiva destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni<br />

familiari crei una presunzione che dietro al negozio si celi, in realtà, un negozio simulato”. Si veda però,<br />

nella dottrina meno recente, l'opinione di N. DISTASO, I mezzi di conservazione della garanzia<br />

patrimoniale, Torino, 1973, p. 193 "per il quale "l'attività dispositiva in senso tecnico, come tale,<br />

suscettibile di , è, pertanto, quella che importa una modificazione sostanziale, giuridica od<br />

economica, dei suoi beni; tutti gli atti cioè che" abbiano "(...) per conseguenza la perdita, totale o<br />

parziale, di un diritto da parte del debitore e l'acquisto, più o meno immediato, di quel diritto da parte di<br />

un altro soggetto; o la creazione a carico del debitore stesso di un vincolo personale ovvero reale a favore<br />

di un altro soggetto". In genere poi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è tradizionalmente<br />

considerato revocabile in quanto in grado di incidere "sulla sfera patrimoniale del disponente,<br />

diminuendone la consistenza" (così L. BIGLIAZZI GERI, Revocatoria (azione), p. 6)<br />

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