“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
della coppia gratuità/onerosità 289 .<br />
Secondo alcuni sarebbe financo “assolutamente impossibile qualificare il fondo come<br />
atto dispositivo a titolo gratuito quando, nella relativa costituzione di fondo, per la<br />
mancanza di qualsiasi effetto traslativo o costitutivo di diritti, non sia consentito a<br />
livello di indagine analitica della stessa fattispecie individuare alcuna attribuzione,<br />
immediata e diretta, di diritti ad altro soggetto (il c.d. terzo acquirente), che, come tale,<br />
si avvantaggia dell’atto di disposizione”.<br />
Il negozio di destinazione non sarebbe infatti né un “atto di disposizione in senso<br />
tecnico” che abbia cioè come conseguenza “(…) la perdita, totale, o parziale, di un<br />
diritto da parte del debitore e l’acquisto, diretto ed immediato, di quel diritto da parte di<br />
un vincolo personale o reale a favore di un altro soggetto determinato, partecipe o meno<br />
del relativo negozio” 290 , né un “vincolo reale di garanzia a favore di un determinato<br />
creditore, perché dalla costituzione del fondo deriva una riduzione della responsabilità<br />
patrimoniale per i creditori antecedenti dei coniugi costituenti, ma non la costituzione di<br />
289 Ma occorre tenere presente, sul punto, le già richiamate (supra, primo capitolo, § 1.6, n. 147)<br />
considerazioni di G. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, circa la disciplina applicabile,<br />
nell'ambito dell'azione revocatoria, ai c.d. atti neutri (non riconducibili cioè né alle categorie degli atti<br />
gratuiti né a quelli degli atti onerosi). L'A. osserva a p. 305 che nell' art.. 2901 "non è dettata una regola<br />
particolare agli atti gratuiti e una regola particolare a quelli onerosi, ma una regola generale a tutti gli atti<br />
di disposizione (art. 2901 n.1) e una particolare agli atti onerosi (art. 2901 n.2). Pertanto quando<br />
manchino gli estremi dell'applicazione della seconda si farà luogo alla applicazione della prima senza che<br />
sia necessario ravvisare nell'atto concreto l'estremo della gratuità né proclamarne l'equiparazione, sia pure<br />
agli effetti della revoca, agli atti gratuiti".<br />
290 V. DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, Milano, 2002, p.<br />
86. Nello stesso senso F. VIGLIONE, Vincoli di destinazione nell’interesse familiare, Milano, 2004, p. 45,<br />
il quale suggerisce che il difetto della effettiva destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni<br />
familiari crei una presunzione che dietro al negozio si celi, in realtà, un negozio simulato”. Si veda però,<br />
nella dottrina meno recente, l'opinione di N. DISTASO, I mezzi di conservazione della garanzia<br />
patrimoniale, Torino, 1973, p. 193 "per il quale "l'attività dispositiva in senso tecnico, come tale,<br />
suscettibile di , è, pertanto, quella che importa una modificazione sostanziale, giuridica od<br />
economica, dei suoi beni; tutti gli atti cioè che" abbiano "(...) per conseguenza la perdita, totale o<br />
parziale, di un diritto da parte del debitore e l'acquisto, più o meno immediato, di quel diritto da parte di<br />
un altro soggetto; o la creazione a carico del debitore stesso di un vincolo personale ovvero reale a favore<br />
di un altro soggetto". In genere poi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è tradizionalmente<br />
considerato revocabile in quanto in grado di incidere "sulla sfera patrimoniale del disponente,<br />
diminuendone la consistenza" (così L. BIGLIAZZI GERI, Revocatoria (azione), p. 6)<br />
117