“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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Ma vi sono elementi ulteriori che inducono a dubitare di tale adeguatezza nella gestione<br />
dei conflitti 298 , che la destinazione patrimoniale determina, tra più aventi diritti.<br />
La destinazione patrimoniale di cui all'art. 2645 ter c.c. coinvolge infatti oltre al<br />
conferente, ai suoi creditori, il beneficiario, e l'eventuale gestore, anche i c.d. creditori<br />
titolati o qualificati, il cui titolo cioè è oggettivamente connesso con il fine della<br />
destinazione.<br />
Come si è già notato l'applicazione del rimedio revocatorio a tale fattispecie rende<br />
difficile tenere conto degli interessi di quest'ultima categoria di creditori 299 , che invece<br />
gli atti di destinazione con effetto di separazione pone in primo piano.<br />
La disciplina dell'art. 2901 c.c. si rivela anzi incapiente sotto diversi profili.<br />
In primo luogo si deve notare come essa, tenuto conto anche degli effetti, sembri<br />
predisposta per regolare il conflitto tra soggetti ben individuabili ex ante: il creditore<br />
attore e l'acquirente del bene revocando. Non a caso il n. 2 dell'art. 2901 I comma c.c.<br />
chiede, per l'accoglimento dell'azione, "che il terzo fosse consapevole del pregiudizio".<br />
L'art. 2645 ter c.c. individua invece nell'ultima parte una regola, derogatoria dell'art.<br />
2740 c.c., capace di disciplinare una pluralità indefinita di rapporti. Del resto, la stessa<br />
attuazione della destinazione da parte del conferente ben potrebbe coinvolgere una<br />
pluralità di creditori.<br />
Si pone pertanto il problema se individuare o meno, all'interno della disciplina dell'art.<br />
2901 c.c., un criterio di bilanciamento capace di tenere conto anche dell'interesse dei<br />
(pontezialmente plurimi) creditori della destinazione.<br />
Nel primo senso depone la considerazione che sarebbe incoerente per l'ordinamento<br />
consentire la produzione di un effetto e poi, nel momento patologico della fattispecie<br />
presupposta, ignorare le aspettative che essa abbia comunque creato. 300<br />
Notarile, 1998, p. 754.<br />
298 Sottolineava infatti E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, Milano, 1955, p. 210, che<br />
“la pronuncia di rescissione – come pronuncia costitutiva la quale toglie di mezzo, nei limiti del<br />
pregiudizio recato ai creditori, l’atto impugnato - non può essere operativa se non nei riguardi di tutti<br />
coloro che hanno tratto profitto dall'atto di disposizione".<br />
299 In questo senso P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, Padova, 2003, p. 198 che come "il<br />
rimedio revocatorio, probabilmente concepito dal codice con riguardo ad atti di disposizione diversi da<br />
quello in esame, non sempre riesce a riflettere il tipo di bilanciamento di interessi che il legislatore svolge<br />
nel tipizzare le fattispecie di separazione patrimoniale, elemento questo destinato ad un certo rilievo".<br />
300 In questo senso l'insegnamento di E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, p. 210, il<br />
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