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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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Ma vi sono elementi ulteriori che inducono a dubitare di tale adeguatezza nella gestione<br />

dei conflitti 298 , che la destinazione patrimoniale determina, tra più aventi diritti.<br />

La destinazione patrimoniale di cui all'art. 2645 ter c.c. coinvolge infatti oltre al<br />

conferente, ai suoi creditori, il beneficiario, e l'eventuale gestore, anche i c.d. creditori<br />

titolati o qualificati, il cui titolo cioè è oggettivamente connesso con il fine della<br />

destinazione.<br />

Come si è già notato l'applicazione del rimedio revocatorio a tale fattispecie rende<br />

difficile tenere conto degli interessi di quest'ultima categoria di creditori 299 , che invece<br />

gli atti di destinazione con effetto di separazione pone in primo piano.<br />

La disciplina dell'art. 2901 c.c. si rivela anzi incapiente sotto diversi profili.<br />

In primo luogo si deve notare come essa, tenuto conto anche degli effetti, sembri<br />

predisposta per regolare il conflitto tra soggetti ben individuabili ex ante: il creditore<br />

attore e l'acquirente del bene revocando. Non a caso il n. 2 dell'art. 2901 I comma c.c.<br />

chiede, per l'accoglimento dell'azione, "che il terzo fosse consapevole del pregiudizio".<br />

L'art. 2645 ter c.c. individua invece nell'ultima parte una regola, derogatoria dell'art.<br />

2740 c.c., capace di disciplinare una pluralità indefinita di rapporti. Del resto, la stessa<br />

attuazione della destinazione da parte del conferente ben potrebbe coinvolgere una<br />

pluralità di creditori.<br />

Si pone pertanto il problema se individuare o meno, all'interno della disciplina dell'art.<br />

2901 c.c., un criterio di bilanciamento capace di tenere conto anche dell'interesse dei<br />

(pontezialmente plurimi) creditori della destinazione.<br />

Nel primo senso depone la considerazione che sarebbe incoerente per l'ordinamento<br />

consentire la produzione di un effetto e poi, nel momento patologico della fattispecie<br />

presupposta, ignorare le aspettative che essa abbia comunque creato. 300<br />

Notarile, 1998, p. 754.<br />

298 Sottolineava infatti E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, Milano, 1955, p. 210, che<br />

“la pronuncia di rescissione – come pronuncia costitutiva la quale toglie di mezzo, nei limiti del<br />

pregiudizio recato ai creditori, l’atto impugnato - non può essere operativa se non nei riguardi di tutti<br />

coloro che hanno tratto profitto dall'atto di disposizione".<br />

299 In questo senso P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, Padova, 2003, p. 198 che come "il<br />

rimedio revocatorio, probabilmente concepito dal codice con riguardo ad atti di disposizione diversi da<br />

quello in esame, non sempre riesce a riflettere il tipo di bilanciamento di interessi che il legislatore svolge<br />

nel tipizzare le fattispecie di separazione patrimoniale, elemento questo destinato ad un certo rilievo".<br />

300 In questo senso l'insegnamento di E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2 - IV, p. 210, il<br />

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