“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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concretizzano come prevaricazioni di una parte ai danni dell’altra.<br />
A ciò si aggiunga che una tale scelta rispetto ai principi suddetti presenta i caratteri della<br />
politica legislativa, che difficilmente può aver operato negli angusti spazi dell’art. 2645<br />
ter c.c.<br />
Anche sotto tale profilo dunque, quello dei riflessi proprietari, si rivela necessario e<br />
ragionevole escludere l’interpretazione per la quale con il riferimento agli interessi<br />
meritevoli di tutela il Legislatore abbia voluto ammettere all’art. 2645 ter c.c. la<br />
costituzione di patrimoni separati per qualsivoglia scopo lecito.<br />
D’altro canto non sembra neanche condivisibile la prospettiva radicalmente opposta<br />
che, partendo dalla collocazione della disposizione, indica nell’art. 2645 ter c.c. una<br />
norma meramente diretta a consentire la trascrizione di vincoli di destinazione già<br />
tipizzati dal legislatore.<br />
Tale interpretazione – che pure manterrebbe un ambito di operatività alla norma –<br />
oblitera tuttavia la circostanza che l’art. 2645 ter c.c. disciplina una destinazione con<br />
effetti di separazione patrimoniale caratterizzata da tratti inediti rispetto agli istituti già<br />
noti. In tal senso devono essere valorizzati i termini di durata della destinazione, nonché<br />
la disciplina del regime di separazione patrimoniale ancorato sul criterio oggettivo<br />
dell’inerenza o meno del titolo del creditore alla realizzazione del vincolo di<br />
destinazione e pertanto differente rispetto, ad esempio, alla disciplina prevista all’art.<br />
170 c.c. per il fondo patrimoniale dove l’aggredibilità dei beni vincolati è preclusa in<br />
base a criteri di carattere soggettivo come la conoscenza, da parte dei creditori,<br />
dell’estraneità del proprio titolo ai bisogni della famiglia.<br />
Anche il regime di circolazione dei beni destinati si presente, come si è visto, differente<br />
rispetto ad altre ipotesi di destinazione patrimoniale come il fondo patrimoniale ed il<br />
fedecommesso assistenziale.<br />
L’art. 2645 ter c.c. ha dunque introdotto una nuova destinazione patrimoniale,<br />
innanzitutto a favore di soggetti disabili e pubbliche amministrazioni, per il<br />
perseguimento, dunque, di scopi di assistenza o di interesse generale.<br />
Precisato ciò rimane da chiarire l’ambito di applicazione della norma specie in<br />
considerazione dell’apertura che la norma opera sul piano soggettivo “ad altri enti o<br />
persone fisiche”.<br />
Tale estensione soggettiva potrebbe alimentare da altra prospettiva il dubbio che con<br />
l’art. 2645 ter c.c. il Legislatore abbia definitivamente abdicato in favore dell’autonomia<br />
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