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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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avrebbe finito per cristallizzare "il fenomeno traslativo tra i due estremi dello scambio e<br />

della liberalità" 226 , non essendo stato mai "preso seriamente in considerazione che<br />

l'attribuzione traslativa potrebbe essere legittimamente sorretta da una causa diversa".<br />

La conseguenza di questo atteggiamento dottrinale è che "il trasferimento, quale effetto<br />

giuridico del negozio, è stato, troppo semplicisticamente, sempre sovrapposto<br />

all'acquisto definitivo e finale di una situazione soggettiva attiva destinato a produrre un<br />

arricchimento all'attributario, inteso come fenomeno conclusivo della vicenda<br />

dispositiva e su punto di arrivo" 227 .<br />

Al contrario è evidente - nota l'Autore - che "quando la causa negoziale non è diretta a<br />

realizzare, sul piano del diritto, un'operazione che, sotto il profilo economico, sia<br />

riconducibile allo scambio o alla liberalità, la situazione in cui l'attributario viene<br />

immesso per effetto dell'atto di trasferimento non può risolversi in un acquisto<br />

definitivo e finale della situazione soggettiva oggetto del contratto ma si conforma in<br />

maniera diversa, atteggiandosi, concretamente, in modo consonante con l'intento<br />

oggettivo perseguito dalle parti" 228 .<br />

Ad ogni modo sembra difficile rintracciare nel pensiero di tale dottrina un segno di<br />

novità rispetto, per esempio, al dibattito risalente in tema di fiducia. In particolare si<br />

deve notare come proprio il riconoscimento della reazione della causa sul diritto<br />

trasferito spingesse Salvatore Pugliatti 229 a ripudiare la ammissibilità dei negozi<br />

226 U. LA PORTA, I "formanti dell'ordinamento giuridico", ibidem.<br />

227 U. LA PORTA, I "formanti dell'ordinamento giuridico", ibidem. Conclusioni simili raggiungeva G.<br />

PALERMO, Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla libertà delle forme), p. 346 per il quale "il<br />

nostro ordinamento ben conosce la possibilità che l'attribuzione patrimoniale, prevista o posta in essere<br />

dalle parti, abbia carattere strumentale rispetto al fine in concreto perseguito. Né da conferma la disciplina<br />

positiva del mandato ad acquistare, in forza del quale, una volta posto in essere il negozio gestorio, il<br />

mandante, in quanto titolare del diritto al ritrasferimento, può avvalersi del disposto dell'art. 1706 primo e<br />

secondo comma c.c. ed apprendere, con formale investitura, il bene acquistato dal mandatario, superando<br />

l'inerzia (o l'eventuale rifiuto di quest'ultimo". L'A. notava poco oltre come proprio il mandato apparisse<br />

"lo schema di riferimento più idoneo ad evocare, già nell'ambito del sistema del nuovo codice civile, la<br />

realizzabilità, senza alcun ostacolo di carattere normativo, di quelle forme di destinazione dei beni e di<br />

collaborazione al perseguimento delle correlative finalità, tradizionalmente considerate sotto il profilo<br />

della fiducia".<br />

228 U. LA PORTA, I "formanti dell'ordinamento giuridico", p. 151.<br />

229 Il problema in discorso - quello della idoneità traslativa di una causa diversa dallo scambio o dalla<br />

liberalità - è stato già affrontato dalla dottrina con riferimento ai negozi fiduciari secondo il paradigma<br />

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